Rinunzia all'uso in tempo di guerra di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 grammi - Dichiarazione, Pietroburgo, 29 novembre (11 dicembre) 1868

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1868 diritto diritto Rinunzia all'uso in tempo di guerra di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 grammi Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Gabinetto imperiale di Russia.
Entrata in vigore: immediata.
Ratifica italiana: non soggetta a ratifica.
Entrata in vigore in Italia: immediata.



Su proposta del Gabinetto imperiale di Russia, una commissione militare internazionale si è riunita a Pietroburgo per esaminare l'opportunità di vietare l'uso tra le nazioni civili di certi proiettili in tempo di guerra; tale commissione ha fissato, di comune accordo, i limiti tecnici entro i quali la necessità bellica deve arrestarsi per tener conto delle esigenze dell'umanità'; i Sottoscritti sono ora autorizzati dai loro rispettivi governi a dichiarare quanto segue:

Considerando:

che i progressi della civiltà devono produrre l'effetto di attenuare, nei limiti del possibile, le calamità della guerra.

Che il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l'indebolire le forze militari del nemico.

Che a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici.

Che si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile.

Che l'uso di tali armi sarebbe pertanto contrario alle leggi dell'umanità.

Le parti contraenti si impegnano a rinunciare reciprocamente, ove scoppi una guerra tra loro, all'uso, da parte delle loro truppe di terra o di mare, di tutti i proiettili di peso inferiore a 400 grammi, che siano esplosivi o carichi di materie fulminanti o infiammabili.

Esse inviteranno ad aderire al presente impegno tutti gli Stati che non abbiano partecipato, mediante loro delegati, alle deliberazioni della commissione militare internazionale riunita a Pietroburgo.

Questo impegno non è obbligatorio che per le parti contraenti o aderenti, in caso di guerra tra due o più di esse; non è invece applicabile nei confronti delle parti che non siano contraenti o che non vi abbiano aderito.

Parimenti, esso cesserà di essere obbligatorio dal momento in cui, nel corso di una guerra tra parti contraenti o aderenti, una parte non contraente o aderente si unisca ad uno dei belligeranti.

Le parti contraenti o aderenti si riservano di consultarsi ulteriormente ogni qualvolta vengano formulate proposte precise dirette a tener conto dei perfezionamenti che la scienza apporti in futuro allo armamento delle truppe, allo scopo di tener fermi i principi che esse hanno posto e di conciliare le necessità della guerra con le leggi dell'umanità.

Fatto a Pietroburgo il 29 novembre (del calendario giuliano, corrispondente all'11 dicembre del calendario gregoriano) 1868.