Saper vivere/La nota dolente/II. Durata del lutto

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II. Durata del lutto

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II. Durata del lutto

La durata del lutto è regolata, in tutti i paesi civili, dalla consuetudine antichissima, da una tradizione passata di generazione in generazione: le variazioni, fra paese e paese, non sono molto gravi. Però anche il [p. 143 modifica]tempo, che deve durare un lutto, subisce delle modificazioni, tutte personali, secondo le proprie idee e i propri sentimenti; e il lutto si allunga o si abbrevia, così, come si vuole. E, difatti, vi muore una zia, che vi faceva da madre, verso cui avevate tenerezza, devozione, gratitudine, profonda: chi v’impedirà di portare, per lei, un lutto più lungo, che quella di zia non comporti? In un paese lontano vi muore uno zio, di cui non v’importa niente, che vi ha sempre mediocremente trattato, che non via ha lasciato un soldo, chi farà osservazione, se voi, appena appena, metterete il crespo al cappello? Tutto è relativo, a questo mondo: vi sono vedove, che piangono sul serio i loro mariti, e vedovi che piangono troppo allegramente le loro mogli: vi sono donne che odiano il nero nei vestiti, e donne che lo adorano. Tutto è relativo, ed è meglio, allora, per me, dare qui le norme generali della durata di un lutto: durata che si può allungare come si vuole, per sentimento, per dovere: durata che si può abbreviare, per indifferenza, per economia, per necessità. Queste regole non sono assolute, e niuna legge vi è che non trovi modificazioni. Or dunque, ogni lutto grave è diviso in due periodi: grande lutto, lutto stretto, mezzo lutto. Per morte di marito o di moglie, in generale, due anni di lutto: un anno di gran lutto; sei mesi di lutto stretto; sei mesi di mezzo lutto. Per morte del padre o della madre: un anno di gran lutto; sei mesi di lutto stretto; sei mesi di mezzo lutto, in tutto due anni. Per suocero o suocera: nove mesi di gran lutto; sei di lutto stretto; sei di mezzo lutto (questa è la consuetudine francese, un po’ esagerata; da noi, è meno) e, in tutto, ventun mesi. Per figli, generi, nuore, quindici mesi di lutto; sei di lutto grave; sei di [p. 144 modifica]luttostretto; tre di mezzo lutto. Per fratello e sorella, un anno di lutto; sei di gran lutto; tre di lutto stretto; tre di mezzo lutto. Per cognato o cognata, nove mesi di lutto: tre di gran lutto, tre di lutto stretto; tre di mezzo lutto. I piccoli lutti sono regolati così: per zio o zia: tre mesi di lutto stretto; sei settimane di mezzo lutto, in tutto, quattro mesi e mezzo; per cugino o cugina, tre settimane di lutto stretto e sei settimane di mezzo lutto, in tutto, due mesi e mezzo; per cugini, figli di cugini, sei settimane di lutto stretto, senz’altro.