Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/13

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- Finalmente il 2-8-1993 a rogito del notaio Mariconda fu stipulato il contratto “quadro”, sottoscritto dal prof. D’Ercole per Federconsorzi e dall’Avv. Giordano, quale procuratore speciale del presidente prof. Capaldo, per S.G.R.

Dopo una lunga premessa, nella quale venivano riassunti i vari passaggi dal commissariamento all’autorizzazione alla vendita in blocco, si aveva cura di precisare che l’atto non aveva funzione traslativa, ma di contratto quadro, dal quale far risultare l’accordo raggiunto e le modalità della sua attuazione, da effettuarsi con atti separati.

Ed invero nell’art. 1 si stabiliva che “Federconsorzi trasferirà a favore della società, la quale acquisterà, tutte le attività che sono state richiamate nella relazione particolareggiata del commissario giudiziale prof. Picardi in data 21-1-1992 alle pagine da 68 a 115 e nelle conclusioni a pag. 127 nonché nella sentenza di omologazione alle pagine da 81 a 91. Nella cessione sono compresi gli interessi e gli accessori maturati e maturandi”.

Al secondo comma si precisava che Federconsorzi avrebbe trasferito a semplice richiesta, ed in tutto o in parte conformemente alla richiesta medesima, anche le altre attività facenti parte del suo patrimonio alla data del 30-11-1991 e non considerate nella predetta relazione particolareggiata.

Venivano esclusi dalla cessione le azioni di responsabilità o di danno extracontrattuale, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in corso di procedura a favore di controllate con denaro ricavato dalla dismissione di beni o da incasso di crediti, nonché gli acquisti effettuati con le medesime fonti finanziarie. Gli atti attuativi sarebbero dovuti avvenire nel rispetto delle modalità di carattere giuridico e tributario proprie di ciascuna categoria di beni, secondo la disponibilità della documentazione occorrente e con gli strumenti contrattuali ad efficacia reale o obbligatoria e con qualsivoglia legittimo strumento attuativo, di volta in volta indicati dalla società.

Vi era poi la previsione che la società si riservava la facoltà di indicare soggetti diversi a favore dei quali effettuare il relativo atto di trasferimento ovvero di chiedere, con impegno di Federconsorzi ad aderire, mandati irrevocabili per la vendita con obbligo di rendiconto.

In questi casi il prezzo sarebbe dovuto imputarsi al pagamento della rata scadente in epoca immediatamente successiva.

Il prezzo veniva indicato all’art. 2 e fissato in complessivi 2.150 miliardi di lire.

Dovevano peraltro detrarsi importi corrispondenti a somme incassate per alienazioni di beni considerati nella relazione, effettuate nel corso della procedura; a crediti estinti per incasso, rinuncia, compensazione o cessione; al valore attribuito o attribuibile ai beni o diritti che fossero risultati inesistenti o non trasferibili, peraltro con esclusione, quanto ai crediti da cedersi, della garanzia di cui all’art. 1255 cc.

Per contro il prezzo doveva essere incrementato delle spese documentate sostenute da Federconsorzi con finalità di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, nonché, in relazione alle dismissioni effettuate, per pubblicità, perizie, compensi a professionisti. Inoltre sarebbe dovuto conteggiarsi un ulteriore incremento di £ 2.000.000.000 per spese generali della procedura liquidatoria.

Qualora il conteggio, da effettuarsi in vista del pagamento della prima rata, fosse risultato negativo per Federconsorzi, quest’ultima avrebbe avuto la possibilità di pagare o di imputare la differenza alla rata successiva con computo di interessi in ragione dell’1% mensile.

Il pagamento sarebbe dovuto avvenire in tre rate: la prima di £ 322.500.000.000, da pagarsi entro dieci giorni dalla stipula, previa detrazione di quanto risultante dal conteggio di cui all’articolo precedente; le altre due, ciascuna pari al 42,5% e dunque corrispondenti a £ 913.750.000.000, da pagarsi rispettivamente dopo dodici mesi e dopo diciotto mesi.

Per l’eventualità che Federconsorzi dovesse far fronte a debiti di partecipate ex art. 2362 cc, la SGR si impegnava a rifonderla della metà di quanto versato, entro il limite di £ 6.000.000.000.

SGR si impegnava inoltre ad assumere entro un mese 70 dipendenti di Federconsorzi.

Si prevedeva ancora che la società acquisisse dalla data della stipula la concreta gestione delle attività e che dovesse dunque acquisirne tutti i benefici, provvedendo nel contempo a sostenerne gli oneri.

Da ultimo veniva prevista una procedura arbitrale per le controversie.

A margine del contratto “quadro” le parti si scambiavano lettere di intesa, concernenti aspetti specifici: fra questi si prevedeva che SGR avrebbe ripianato le perdite e ricostituito il capitale di Agrisviluppo con esborso di 746 milioni di lire, mentre non si sarebbe avvalsa della facoltà di chiedere il trasferimento della partecipazione in SI.TO.CO.