Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/28
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- Le successive trattative e le fasi, già descritte, che condussero al provvedimento del 23-3-1993, con il quale il Tribunale autorizzò la vendita in massa, si caratterizzarono essenzialmente per la pervicacia con cui i proponenti mantennero fermo il prezzo proposto, nel contempo astenendosi dal giustificare convenientemente le proprie valutazioni ed anzi prospettando progressivamente condizioni meno favorevoli alla procedura.
Infatti, sebbene il Tribunale con l’ordinanza interlocutoria del 15-1-1993 avesse chiesto delucidazioni in ordine al prezzo e al divario intercorrente tra esso e il valore del patrimonio, così mostrando di non ritenere a quella data manifeste le ragioni della plausibilità di un prezzo siffatto, nessuna concreta conveniente spiegazione sarebbe stata offerta, salva la generica indicazione di taluni fattori di rischio.
E mentre il prezzo non aumentava, restando anzi ferma la dilazione nell’arco di diciotto mesi, per converso si prospettava per la prima volta la detrazione dal prezzo dell’importo corrispondente ai realizzi effettuati.
D’altro canto il commissario governativo non mostrava entusiasmo, avendo anzi a più riprese formulato rilievi critici, ed anche il commissario giudiziale non sembrava del tutto convinto, tanto da segnalare l’opportunità di alcune corpose correzioni . Solo il comitato dei creditori si dichiarò alla fine favorevole, ma si trattava di un comitato assai singolare, che in modo altrettanto singolare si espresse.
Esso era composto fra l’altro da due creditori in palese conflitto di interessi, in quanto direttamente o indirettamente partecipanti alla cordata.
Un altro creditore era agnostico, in quanto palesemente disinteressato alle problematiche generali.
Un quarto era favorevole ed un quinto decisamente contrario. Il rappresentante di quest’ultimo, prima della decisiva riunione, aveva nel corso dell’udienza del 5-2-1993, svoltasi dinanzi al Presidente Greco, sollevato la problematica dell’incompatibilità. Ma nessun provvedimento fu preso in quella circostanza né successivamente.
Così il comitato emise un parere con il voto favorevole di due creditori, quello contrario di un terzo e l’astensione dei due creditori in posizione conflittuale, astensione peraltro dichiarata dopo che si era già formata la maggioranza di due contro uno . Nulla valse il fatto che il pur cauto prof. Picardi avesse segnalato talune incongruenze sostanziali di quel parere.
E neppure i suggerimenti del commissario giudiziale ebbero alcun riscontro.
Al contrario al dibattimento il dott. Greco ha specificamente invocato il responso del comitato dei creditori, a dimostrazione dell’interesse perseguito.
Ma una cosa è il parere di singoli e un’altra la valutazione della generalità e soprattutto del beneficio che ad essa sarebbe potuto derivare.
Senza che nessun specifico accertamento fosse stato disposto e senza che fosse stata valutata l’incidenza delle modifiche suggerite dal commissario giudiziale, rispetto all’ultima offerta proveniente dall’Avv. Casella a nome della cordata promossa dal prof. Capaldo, si arrivò alla camera di consiglio del 23-3-1993, preceduta solo da un confronto con le rappresentanze sindacali aziendali.
Dal canto suo il prof. Capaldo si premurò di ricevere le rappresentanze delle maggiori confederazioni sindacali di livello nazionale , che fecero per parte loro pervenire agli organi della procedura un parere favorevole alla vendita in massa, che sembrava poter da un lato scongiurare lo smembramento del patrimonio e dall’altro assicurare meglio la ripresa dell’attività di commercializzazione a sostegno dell’agricoltura, in favore della quale fin dall’inizio si era battuto il Ministro Goria.
Prima della decisione i membri del collegio giudicante, cioè il dott. Celotti e la dott.ssa De Vitis, che già avevano concorso a deliberare l’omologa, ricevettero dal Presidente una copia della missiva in data 3-3-1993, con la quale l’Avv. Casella aveva comunicato la proposta definitiva, formulando richiesta di accoglimento della medesima.