Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/35

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- Con riguardo alla fase esecutiva, non tutte le problematiche insorte appaiono rilevanti in questa sede.

Ma talune di esse paiono idonee a lumeggiare le potenzialità dell’atto quadro.

Val la pena in tale ottica rievocare la vicenda della correzione del preteso errore materiale, nel quale sarebbero incorse le parti al momento della cessione con lettera commerciale dei crediti di Federconsorzi verso alcuni consorzi agrari.

Era infatti accaduto che la cessione era stata fatta, in genere nei primi mesi del 1995, sulla base dei saldi risultanti dal bilancio. Ma in realtà il bilancio di Federconsorzi, rispetto ad alcuni consorzi agrari, conteneva un abbattimento di valori, per cui non teneva conto dell’effettivo valore nominale dei crediti, impregiudicatane la concreta esigibilità.

Preso atto della discrepanza, SGR chiese che la cessione venisse corretta, dandosi conto dell’effettivo valore dei crediti ceduti. Orbene, tale iniziativa era tale da assicurare a SGR un incremento almeno teorico di circa 260 miliardi di lire, che, si badi, con il ritorno in bonis di alcuni consorzi e con il finanziamento del credito MAF di loro pertinenza sarebbe stato poi in parte realizzato.

L’escamotage dell’errore materiale era all’evidenza di modesto spessore, poiché non si era trattato affatto di un errore di tal genere, tanto più che i valori ridotti erano come tali confluiti nelle valutazioni dei consulenti incaricati delle stime e nella relazione particolareggiata del prof. Picardi, alla quale era primariamente riferibile l’individuazione dell’oggetto della cessione.

Si è però rilevato da parte del dott. Mancinelli che a SGR spettava effettivamente la cessione dei crediti per un importo corrispondente a quello reale, ciò in quanto l’atto quadro, avallato dal provvedimento del Tribunale in data 20-7-1993, diversamente da quanto previsto nell’originaria proposta Casella e nel provvedimento del Tribunale del 23-3-1993, prevedeva la cessione di tutte le attività comunque esistenti alla data del 30-11-1991 e non delle sole attività ricomprese nella relazione particolareggiata.

Non sembra peraltro che la modifica fosse stata predisposta proprio in funzione dei crediti in discorso, ciò che di per sé sarebbe valso a porre in luce una spiccata calliditas: proprio il fatto che alla resa dei conti si fosse fatto riferimento ad un errore materiale e non si fosse brutalmente invocato il tenore dell’atto quadro, sembra interpretabile nel senso che neppure SGR in origine si fosse avveduta della discrepanza, salvo attivarsi in un secondo momento per acquisire la differenza.

Della vicenda delle cambiali rinvenute dal commissario governativo e sottoposte a sequestro nell’aprile 1996 si è già detto.

Quanto alla fase della transazione, è appena il caso ricordare che ad essa si addivenne dopo che da più parti erano state sollevate contestazioni sulla validità dell’atto quadro ed erano state intraprese azioni legali volte ad ottenere la declaratoria di nullità.

Essa determinò un parziale riassetto degli equilibri economici delineati dall’atto quadro.

Fu infatti previsto che in capo a SGR si consolidasse l’acquisto dei cespiti ormai trasferiti e che restassero definitivamente alla liquidazione di Federconsorzi quelli che non avevano ancora formato oggetto di cessione.

Fu altresì sancito che il minor importo indicato nelle lettere commerciali di cessione dei crediti verso alcuni consorzi agrari dovesse essere inteso come dovuto ad errore materiale e che le cambiali rinvenute nel 1996 dall’Avv. Lettera negli uffici di Federconsorzi costituissero null’altro che un accessorio cartolare di crediti già trasferiti.

In favore di SGR fu stabilito l’esonero dal versamento dell’ultima tranche di prezzo, quantificata in circa 85 miliardi di lire. In tal modo ogni questione riguardante l’atto quadro sarebbe dovuta considerarsi superata in nome di un definitivo accordo, destinato a rimuovere le perplessità a mano a mano sorte. E’ però singolare che nella transazione si fosse dato atto del procedimento pendente e dunque del profilo di illiceità ipotizzato e tuttavia non si fosse presa in considerazione l’ipotesi dell’art. 1972 cc .

In sostanza nessuno ebbe la forza o la volontà di vanificare l’attività di liquidazione fino ad allora svolta, dovendosi peraltro convenire che in quella determinata situazione assumere decisioni radicali sarebbe stato difficile per chiunque. Certo è che SGR vide salvaguardata in modo definitivo la propria posizione, mentre la Liquidazione di Federconsorzi recuperò dei cespiti di rilievo.

Sembrerebbe un pareggio, ma ai punti fu una grande vittoria di SGR, poiché nell’ambito della procedura sulle varie problematiche sarebbe dovuto calare il silenzio.