Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/IV: differenze tra le versioni
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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ALLEGATO IV - ENERGIA |
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Versione delle 14:22, 5 mag 2009
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- Elenco di cui all'articolo 24
INTRODUZIONE
- Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione
- si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
- 1. 372 R 1056
- Regolamento (CEE) n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimenti d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU n. L 120 del 25.5.1972, pag. 7), modificato da:
- 376 R 1215: Regolamento (CEE) n. 1215/76 del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 1).
- 2. 375 L 0405
- Direttiva 75/405/CEE del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche (GU n. L 178 del 9.7.1975, pag. 26).
- 3. 376 L 0491
- Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 4).
- 4. 378 R 0170
- Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 32), modificata da:
- 382 L 0885: Direttiva 82/885/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 19).
- 5. 379 R 1893
- Regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 220 del 30.8.1979, pag. 1), modificato da:
- 388 R 4152: Regolamento (CEE) n. 4152/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 367 del 31.12.1988, pag. 7).
- 6. 385 L 0536
- Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12.12.1985, pag. 20), modificata da:
- 387 L 0441: Direttiva 87/441/CEE della Commissione, del 29 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 238 del 21.8.1987, pag. 40).
- 7. 390 L 0377
- Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16) (1).
- 8. 390 L 0547
- Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30).
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- «a) all'articolo 3, paragrafo 4,
- i) ciascun ente interessato può chiedere che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità.
- ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA);
- iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE.
- b) L'appendice 1 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA)».
- «a) all'articolo 3, paragrafo 4,
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- 9. 391 L 0296
- Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37).
- Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
- a) All'articolo 3, paragrafo 4,
- i) per quanto riguarda gli scambi commerciali intracomunitari, ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità;
- ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA);
- iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE.
- b) L'appendice 2 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA).
- a) All'articolo 3, paragrafo 4,
Appendice 1
>SPAZIO PER TABELLA>
Appendice 2
>SPAZIO PER TABELLA>
- (1) Figurante nel presente elenco esclusivamente a titolo informativo: per l'applicazione vedasi l'allegato XXI sulle statistiche.