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Trattato che istituisce la Comunità economica europea - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Allegati

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Trattato che istituisce la Comunità economica europea - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Trattato

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Trattato

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I - ELENCHI

Allegato I - Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del Trattato

ELENCO A - Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il calcolo della media aritmetica deve essere effettuato tenendo conto del dazio menzionato nella colonna 3 seguente

-1- -2- -3-
Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti Dazio (in %)
da prendere
in considerazione
per la Francia
ex 15.10 Oli acidi di raffinazione 18
15.11 Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose:
- gregge 6
- depurate 10
19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate 45
ex 28.28 Pentossido di vanadio 15
ex 28.37 Solfito di sodio neutro 20
ex 28.52 Cloruro di cerio; solfato di cerio 20
ex 29.01 Idrocarburi aromatici:
- Xiloli:
- miscugli di isomeri 20
- ortoxilolo, metaxilolo, paraxilolo 25
- Stirolo monomero 20
- Isopropilbenzolo (cumene) 25
ex 29.02 Diclorometano 20
Cloruro di vinilidene monomero 25
ex 29.03 Paratoluene solfo-cloruro 15
ex 29.15 Tereftalato di dimetile 30
ex 29.22 Etilendiamina e suoi sali 20
ex 29.23 Ammino-aldeicli cicliche, ammino-chetonici ciclici e ammino-chinoni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, loro sali e loro esteri 25
ex 29.25 Omoveratril ammine 25
29.28 Diazo-azo o azzossi composti 25
ex 29.31 Disolfuro di benzile diclorurato 25
ex 29.44 Antibiotici, ad eccezione della penicillina, streptomicina, cloromicetina, dei loro sali e dell'aureomicina 15
ex 30.02 Vaccini antiaftosi, culture di microorganismi destinate alla loro fabbricazione; sieri e vaccini contro la peste porcina 15
ex 30.03 Sarcomicina 18
ex 31.02 Concimi minerali o chimici azotati, composti 20
ex 31.03 Concimi minerali o chiraici fosfatici:
- semplici:
- perfosfati:
- di ossa 10
- altri 12
- miscelati 7
ex 31.04 Concimi minerali o chimici potassici, miscelati 7
ex 31.05 Altri concimi, compresi i concimi composti e quelli complessi:
- Fosfonitrati e fosfati ammonopotassici 10
- Alt4 ad eccezione dei concimi organici disciolti 7
Concimi presentati sia in tavolette, pastiglie o altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10 15
ex 32.07 Magnetite naturale finemente macinata dei tipi utilizzati per servire come pigmenti e destinati esclusivamente al lavaggio del carbone 25
ex 37.02 Pellicole sensibilizzate, non impressionate, perforate:
- per immagini monocolori, positive, importate in serie di tre unitä non utilizzabili separatamente e destinate a costituire il supporto di una pellicola policroma 20
- per immagini policrome di una lunghezza superiore a 100 metri 20
ex 39.02 Cloruro di polivinilidene, polivinilbutirrale in fogli 30
ex 39.03 Esteri della cellulosa, esclusi i nitrati e gli acetati 20
Materie plastiche a base di esteri della cellulosa (diverse dai nitrati e acetati) 15
Materie plastiche a base di esteri o altri derivati chimici della cellulosa 30
ex 39.06 Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, allo stato secco 20
ex 48.01 Carta e cartoni fabbricati meccanicamente:
- Carta e cartone kraft 25
- Altri, ottenuti in continua, in due o più strati, con interno di carta kraft 25
48.04 Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura; non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 25
ex 48.05 Carta e cartoni semplicemente ondulati 25
Carta e cartoni kraft semplicemente increspati o pieghettati 25
ex 48.07 Carta e cartoni kraft gommati 25
ex 51.01 Filati di fibre tessili artificiali continue, semplici, non torti o torti a meno di 400 giri 20
ex 55.05 Filati di cotone, ritorti, diversi da quelli di fantasia, greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici, 337.500 metri o più 20
ex 57.07 Filati di cocco 18
ex 58.01 Tappeti a punti annodati o arrotolati, di seta, di borra di seta, di fibre tessili sintetiche, di filati o di fili della voce n. 52.01, di fili di metallo, di lana o di peli fini 80
ex 59.04 Filati di cocco ritorti 18
ex 71.04 Residui e polveri di diamanti 10
ex 84.10 Corpi di pompe di acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione 15
ex 84.11 Corpi di pompe o di compressori in acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione 15
ex 84.37 Telai per tulli, per pizzi, per guipure 10
Telai per ricami, escluse le macchine per tirare i fili e per legare i trafori a giorno 10
ex 84.38 Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per tulli, per pizzi, per guipure:
- Macchine per ricaricare i carrelli 10
- Meccanismi Jacquard 18
Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per ricami:
- Automatici 18
Macchine per perforare i cartoni, macchine per ripetere i cartoni, telai di controllo, « coconneuses » 10
Accessori e pezzi staccati di telai per tulli, pizzi, guipure e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari:
Carrelli, bobine, « combs », « jumelles » e lame di combs per telai rettilinei, battenti (loro piatti e lame), fusi completi e pezzi staccati di battenti e fusi per telai circolari 10
Accessori e pezzi staccati di telai per ricami e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari:
Navette, scatole per navette comprese le loro piastre, ganci 10
ex 84.59 Macchine dette « per bobinare », destinate all'avvolgimento dei fili conduttori e dei nastri isolanti o protettori per la fabbricazione degli avvolgimenti e bobine elettrici 23
Avviatori di aviazione a presa diretta o per inerzia 25
ex 84.63 Alberi a gomito per motori a pistoni per l'aviazione 10
ex 85.08 Avviatori per aviazione 20
Magneti, compresi le dinamo-magneti per l'aviazione 25
88.01 Aerostati 25
ex 88.03 Parti e pezzi staccati di aerostati 25
88.04 Paracadute e loro parti, pezzi staccati e accessori 12
88.05 Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, loro parti e pezzi staccati 15
Apparecchiature al suolo di allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati 20
ex 90.14 Strumenti ed appareechi per la navigazione aerea 18
ex 92 -10 Meccaniche e tastiere (comportanti 85 note o più) per pianoforti 30

ELENCO B - Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 3%

-1- -2-
Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 5
05.01
05.02
05.03
05.05
05.06
ex 05.07 Piume, pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, gregge (escluse le piume da letto e la calugine, gregge).
05.09
a
05.12
ex 05.13 Spugne naturali, gregge.
CAPITOLO 13
13.01
13.02
CAPITOLO 14
14.01
a
14.05
CAPITOLO 25
25.02
ex 25.04 Grafite naturale, non condizionata per la vendita al minuto.
25.05
25.06
ex 25.07 Argille (cccetto il caolino) eseluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, anche calcinate, mullite; terre di chamotte e di dinas.
ex 25.08 Creta, non condizionata per la vendita al minuto.
ex 25.09 Terre coloranti, non calcinate né mescolate; ossidi di ferro micacei naturali.
25.10
25.11
ex 25.12 Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (krieselgur; tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate, non condizionate per la vendita al minuto.
25.13 Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, non condizionati per la vendita al minuto.
25.14
ex 25.17 Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie, ballast, calcestruzzo; ciottoli.
ex 25.18 Dolomite greggia, sgrossata o semplicemente segata.
25.20
25.21
25.24
25.25
25.26
ex 25.27 Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco, escluso quello in imballaggi di un peso netto di kg. 1 o meno.
25.28
25.29
25.31
25.32
CAPITOLO 26
ex 26.01 Minerali metallurgiei, anche arricchiti, esclusi il minerale di piombo, il minerale di zinco e i prodotti della Comunitä Europea del Carbone e dell'Acciaio, piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti).
26.02
ex 26.03 Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici, esclusi quelli contenenti zinco.
26.04
CAPITOLO 27
27.03
ex 27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi e coke di torba.
27.05
27.05 bis
27.06
ex 27.13 Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, gregge.
27.15
27.17
CAPITOLO 31
31.01
ex 31.02 Nitrato di sodio, naturale.
CAPITOLO 40
40.01
40.03
40.04
CAPITOLO 41
41.09
CAPITOLO 43
43.01
CAPITOLO 44
44.01
CAPITOLO 47
47.02
CAPITOLO 50
50.01
CAPITOLO 53
53.01
53.02
53.03
53.05
CAPITOLO 55
ex 55.02 Linters di cotone,diversi dai greggi.
55.04
CAPITOLO 57
57.04
CAPITOLO 63
63.02
CAPITOLO 70
ex 70.01 Residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro.
CAPITOLO 71
ex 71.01 Perle fini gregge.
ex 71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge.
71.04
71.11
CAPITOLO 77
ex 77.04 Berillio (glucinio) greggio.

ELENCO C - Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 10%

-1- -2-
Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 5
ex 05.07 Piume, pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume e della loro calugine, diverse dalle gregge.
05.14
CAPITOLO 13
ex 13.03 Succhi ed estratti vegetali; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti naturali estratti da vegetali (esclusa la pectina).
CAPITOLO 15
ex 15.04 Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (escluso l'olio di balena).
15.05
15.06
15.09
15.11
15.14
CAPITOLO 25
ex 25.09 Terre coloranti calcinate o mescolate.
ex 25.15 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore o uguale a 2,5 e alabastro, semplicemente segati, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
ex 25.16 Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segate, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
ex 25.17 Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16.
ex 25.18 Dolomite calcinata; pigiata di dolomite.
25.22
25.23
CAPITOLO 27
ex 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura e prodotti assimilati, esclusi i fenoli, cresoli, xilenoli.
27.08
ex 27.13 Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, diverse dalle gregge.
ex 27.14 Bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti, escluso il coke di petrolio.
27.16
CAPITOLO 30
ex 30.01 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati.
CAPITOLO 32
ex 32.01 Estratti concianti di origine vegetale, esclusi gli estratti di mimosa e di quebracho.
32.02
32.03
32.04
CAPITOLO 33
ex 33.01 Oli essenziali (deterpenati o no), essenze concrete o assolute, esclusi gli oli essenziali di agrumi; resinoidi.
33.02
33.03
33.04
CAPITOLO 38
38.01
38.02
38.04
38.05
38.06
ex 38.07 Essenza di trementina; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia; dipentene greggio.
38.08
38.10
CAPITOLO 40
40.05
ex 40.07 Filati tessili imbevuti o ricoperti di gomma vulcanizzata.
40.15
CAPITOLO 41
41.02
ex 41.03 Pelli ovine, lavorate dopo la concia.
ex 41.04 Pelli caprine, lavorate dopo la concia.
41.05
41.06
41.07
41.10
CAPITOLO 43
43.02
CAPITOLO 44
44.06
a
44.13
44.16
44.17
44.18
CAPITOLO 48
ex 48.01 Carta destinata a giornali presentata in rotoli.
CAPITOLO 50
50.06
50.08
CAPITOLO 52
52.01
CAPITOLO 53
53.06
a
53.09
CAPITOLO 54
54.03
CAPITOLO 55
55.05
CAPITOLO 57
ex 57.05 Filati di canapa, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.06 Filati di juta, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.07 Filati di altre fibre tessili vegetali, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.08 Filati di carta, non preparati per la veindita al minuto.
CAPITOLO 68
68.01
68.03
68.08
ex 68.10 Materiali da costruzione di gesso o di composizioni a base di gesso.
ex 68.11 Materiali da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi quelli di cemento di scoria o di granito.
ex 68.12 Materiali da costruzione di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili.
ex 68.13 Amianto lavorato; miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio.
CAPITOLO 69
69.01
69.02
69.04
69.05
CAPITOLO 70
ex 70.01 Vetro in massa (escluso il vetro da ottiea).
70.02
70.03
70.04
70.05
70.06
70.16
CAPITOLO 71
ex 71.05 Argento e sue leghe, greggi.
ex 71.06 Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi.
ex 71.07 Oro e sue leghe, greggi.
ex 71.08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi.
ex 71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi.
ex 71.10 Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gmppo del platino, greggi.
CAPITOLO 73
73.04
73.05
ex 73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni (esclusi i prodotti della Comunitä Europea del Carbone e dell'Acciaio); ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per martellatura (sbozzi di forgia).
ex 73.10 Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella e bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (esclusi i prodotti della Comunitä Europea del Carbone e dell'Acciaio).
ex 73.11 Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).
ex 73.12 Nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunitä Europea del Carbone e dell'Acciaio).
ex 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunitä Europea del Carbone e dell'Acciaio).
73.14
ex 73.15 Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusi (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).
CAPITOLO 74
74.03
74.04
ex 74.05 Fogli e nastri sottili di rame, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
ex 74.06 Polvere di rame (esclusa quella impalpabile).
CAPITOLO 75
75.02
75.03
ex 75.05 Anodi per nichelatura, greggi di colata.
CAPITOLO 76
76.02
76.03
ex 76.04 Fogli e nastri sottili di alluminio, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
ex 76.05 Polvere di alluminio (esclusa quella impalpabile).
CAPITOLO 77
ex 77.02 Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate; polvere di magnesio (esclusa quella impalpabile).
ex 77.04 Berillio (glucinio) in barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri.
CAPITOLO 78
78.02
78.03
ex 78.04 Fogli e nastri sottili di piombo, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
CAPITOLO 79
79.02
79.03
CAPITOLO 80
80.02
80.03
ex 80.04 Fogli e nastri sottili di stagno, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
CAPITOLO 81
ex 81.01 Tungsteno (wolframio) in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.02 Molibdeno in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.03 Tantalio in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.04 Altri metalli comuni in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
CAPITOLO 93
ex 93.06 Parti in legno per fucili.
CAPITOLO 95
ex 95.01
a
ex 95.07
Materie da intagliare: semilavorati, cioè placche, fogli, bacchette, tubi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati.
CAPITOLO 98
ex 98.11 Sbozzi di pipe.

ELENCO D - Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 15%

-1- -2-
Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.
ex 28.01 Alogeai (eselusi lo iodio greggio e il bromo).
ex 28.04 Idrogeno; gas rari, altri metalloidi (eselusi il selenio e il fosforo).
28.05
a
28.10
ex 28.11 Anidride arseniosa; acido arsenico.
28.13
a
28.22
28.24
28.26
a
28.31
ex 28.32 Clorati (esclusi il clorato di sodio e il clorato di potassio) e perclorati.
ex 28.34 Ossioduri e periodati.
28.35
a
28.45
28.47
a
28.58

ELENCO E - Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 25%

-1- -2-
Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 29 Prodotti chimici organici.
ex 29.01 Idrocarburi (esclusa la naftalina).
29.02
29.03
ex 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (esclusi gli alcoli butilici e isobutilici).
29.05
ex 29.06 Fenoli (esclusi il fenolo, i cresoli e gli xilenoli) e fenoli-alcoli.
29.07
a
29.45
CAPITOLO 32
32.05
32.06
CAPITOLO 39
39.01
a
39.06

ELENCO F - Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune è stato fissato di comune accordo

-1- -2- -3-
Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti Tariffa doganale
comune
(dazio sul valore
in %)
ex 01.01 Cavalli vivi destinati alla macellazione 11
ex 01.02 Animali vivi della specie bovina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) (1) 16
ex 01.03 Amimali vivi della specie suina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) 16
ex 02.01 Carni e frattaglie commestibili, fresche refrigerate o congelate:
- della specie equina 16
- deUa specie bovina (1) 20
- della specie suina (1) 20
(1) Sono compresi soltanto gli animali domestici.
ex 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati 18
ex 02.06 Carni salate o secche di cavallo 16
ex 03.01 Pesci di acqua dolce, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: 0
Trote e altri salmonidi 16
Altri 10
ex 03.03 Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:
- Aragoste e astachi 25
- Granchi e gamberetti 18
- Ostriche 18
04.03 Burro 24
ex 04.05 Uova di volatili, in guscio, fresche o conservate:
- dal 16-2 al 31-8 12
- dall' 1-9 al 15-2 15
04.06 Miele naturale 30
ex 05.07 Piume da letto e calugine, gregge 0
05.08 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami 0
ex 06.03 Fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi:
- dall'1-6 al 31-10 24
- dall'1-11 al 31-5 20
07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
- Cipolle, scalogne, agli 12
- Patate primaticce:
- dall'1-1 al 15-5 15
- dal 16-5 al 30-6 21
- Altri (1).
(1) Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.
07.04 Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
- Cipolle 20
- Altri 16
ex 07.05 Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
- Piselli e fagioli 10
ex 08.01 Banane fresche 20
08.02 Agrumi freschi o secchi:
Aranci:
- dal 15-3 al 30-9 15
- al di fuori di questo periodo 20
Mandarini e clementine 20
Limoni 8
Pompelmi 12
Altri 16
ex 08.04 Uve fresche:
- dall' 1-11 al 14-7 18
- dal 15-7 al 31-10 22
08.06 Mele, pere e cotogne, fresche(1).
08.07 Frutta a nocciolo, fresca:
- Albicocche 25
- Altre (1).
(1) Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.
ex 08.12 Prugne 18
ex 09.01 Caffè crudo 16
10.01
a
10.07
Cereali (1).
ex 11.01 Farina di frumento (1).
(1)
a) I dazi della tariffa doganale comune sui cereali e la farina di frumento si fissano al livello della media aritmetica dei dazi iscritti.
b) Fino al momento in cui il regime da applicare sarà determinato nel quadro delle misure previste dall'articolo 40, paragrafo 2, gli Stati membri potranno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, sospendere la riscossione dei dazi su questi prodotti.
c) Nei easi in cui in uno Stato membro, la produzione o la trasformazione dei cereali e della farina di frumento sia gravemente minacciata o compromessa a causa della sospensione dei dazi in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati inizieranno negoziati fra loro. Se questi negoziati non perverranmo ad alcun risultato, la Commissione può autorizzare lo Stato leso a prendere idonei provvedimenti, di cui fisserä le modalità, nella misura in cui la differenza del conto non venga compensata dall'esistenza, nello Stato membro che pratica la sospensione, di una organizzazione interna del mereato dei cereali.
12.01 Semi e frutti oleosi, anche frantumati 0
ex 12.03 Semi da sementa (esclusi quelli di barbabietole) 10
12.06 Luppolo (coni e luppolina) 12
15.15 Cere di api e di altri insetti anche artificialmente colorate:
- gregge 0
- altre 10
15.16 Cere vegetali, anche artificialmente colorate:
- gregge 0
- altre 8
ex 16.04 Preparazioni e conserve di pesci:
- Salmonidi 20
ex 16.05 Crostacei, preparati o conservati 20
17.01 Zucchero di barbabietole e di eanna, allo stato solido 80
18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto 9
18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao 9
19.02 Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50% in peso 25
ex 20.02 Crauti 20
21.07 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 25
22.04 Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole 40
23.01 Farine e polveri non adatte all'alimentazione umana:
- di carni e frattaglie; ciccioli 4
- di pesci, di crostacei o di molluschi 5
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 30
ex 25.07 Caolino, sillimanite 0
ex 25.15 Marmi greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm. 0
ex 25.16 Granito, porfido, basalto, arenarie e altre pietre da taglio o da costruzione, greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm. 0
25.19 Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, eseluso l'ossido di magnesio 0
ex 25.27 Talco in imballaggi del pcso netto di kg. 1 o meno 8
ex 27.07 Fenoli, cresoli, xilenoli, greggi 3
27.09 Oli greggi di petrolio o di scisti 0
ex 27.14 Coke di petrolio 0
28.03 Carbone (nero di gas di petrolio o carbone blak, neri d'acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.) 5
ex 28.04 Fosforo 15
Selenio 0
28.23 Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3.) 10
28.25 Ossidi di titanio 15
ex 28.32 Clorati di sodio e di potassio 10
ex 29.01 Idrocarburi aromatici:
- Naftalina 8
ex 29.04 Alcole butilico terziario 8
ex 32.07 Bianco di titanio 15
ex 33.01 Oli essenziali di agrumi, deterpenati o non, essenze concrete o assolute 12
34.04 Cere artificiali, comprese queUe solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente 12
ex 40.07 Filati e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili 15
41.01 Pelli gregge (fresche, salate, fresche, trattate alla calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello 0
ex 41.03 Pelli ovine, semplicemente conciate:
- di meticci delle Indie 0
- altre 6
41.04 Pelli caprine, semplicemente conciate:
- di capre delle Indie 0
- altre 7
41.08 Cuoio e pelli verniciati o metallizzati 12
44.14 Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto 10
44.15 Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato 15
53.04 Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani) 0
54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 0
54.02 Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 0
55.01 Cotone in massa 0
ex 55.02 Linters di cotone, greggi 0
55.03 Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati 0
57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 0
57.02 Abaca (canapa di Manilla o Musa textilis) greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 0
57.03 Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gfi sfilacciati) 0
74.01 Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame 0
74.02 Cupro-leghe 0
75.01 Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio 0
80.01 Stagno greggio; cascami e rottami di stagno 0
ex 85.08 Candele di accensione 18

ELENCO G - Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune deve formare oggetto di negoziato tra gli Stati membri

-1- -2-
Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
ex 03.01 Pesci di mare freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati.
03.02 Pesci semplicemente salati, o in salamoia, secchi o affumicati.
04.04 Formaggi e latticini.
11.02 Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.
11.07 Malto, anche torrefatto.
ex 15.01 Strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi.
15.02 Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03 Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.
ex 15.04 Olio di balena, anche raffinato.
15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.
15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati ma non preparati.
18.03 Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato.
18.04 Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao.
18.05 Cacao in polvere, non zuccherato.
18.06 Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
19.07 Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta.
19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione.
21.02 Estratti o essenze di caffè, di tè o di matè; preparazioni a base di questi estratti o essenze.
22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle).
22.08 Alcole etilico non denaturato di 80° o più; alcole etilico denaturato di

qualsiasi gradazione.

22.09 Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande.
25.01 Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro, acque madri di saline; acqua di mare.
25.03 Zolfi di ogni specie (esclusi lo zolfo aublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale).
25.30 % di H3BO3, sul prodotto secco.
ex 26.01 Minerali di piombo e minerali di zinco.
ex 26.03 Ceneri e residui contenenti zinco.
27.10 Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base.
27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.
ex 27.13 Paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffizosi (gatsch o Black wax), anche colorati.
ex 28.01 Iodo greggio e bromo.
28.02 Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
ex 28.11 Anidride arsenica.
28.12 Acido borico e anidride borica.
28.33 Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti.
ex 28.34 Ioduri e iodati.
28.46 Borati e perborati.
ex 29.04 Alcoli butilici e isobutilico (escluso l'alcole butilico terziario).
ex 29.06 Fenolo, cresoli e xilenoli.
ex 32.01 Estratti di quebracho ed estratti di mimosa.
40.02 Gomma sintetica compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis).
44.04 Legno semplicemente squadrato.
44.05 Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm. 5.
45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
45.02 Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosidetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
47.01 Paste per carta.
50.02 Seta greggia (non torta).
50.03 Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura della seta).
50.04 Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05 Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
ex 62.03 Sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati.
ex 70.19 Perle e imitazioni di perle fini, di vetro; imitazioni di pietre preziose, semipreziose e sintetiche, di vetro.
ex 73.02 Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato).
76.01 Alluminio greggio; cascami e rottami d'alluminio (1).
77.01 Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate) (1).
78.01 Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo.
79.01 Zinco greggio; cascami e rottami di zinco.
ex 81.01 Tungsteno (wolframio) greggio, in polvere.
ex 81.02 Molibdeno greggio.
ex 81.03 Tantalio greggio (1).
ex 81.04 Altri metalli greggi.
ex 84.06 Motori per autoveicoli, per aerodine e per navi, loro parti e pezzi staccati.
ex 84.08 Propulsori a reazione, loro pezzi staccati e accessori.
84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50.
84.48 Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macebine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 inclusi, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per l'utensiliera a mano delle voci nn. 82.04, 84.49 e 85.05.
ex 84.63 Organi di trasmissione per motori di automobili.
87.06 Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusi.
88.02 Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); « rotochutes ».
ex 88.03 Parti e pezzi staccati di aerodine.

(1) I dazi da applicare ai semiprodotti dovranno essere esaminati in funzione del dazio fissato per il metallo greggio, in conformitä alla procedura prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato.

Allegato II - Elenco previsto dall'articolo 38 del Trattato

Numeri della
Nomenclatura
di Bruxelles
Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1 Animali vivi.
CAPITOLO 2 Carni e frattaglie commestibili.
CAPITOLO 3 Pesci, crostacei e molluschi.
CAPITOLO 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale.
CAPITOLO 5
05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci.
05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.
CAPITOLO 6 Piante vive e prodotti della floricoltura.
CAPITOLO 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.
CAPITOLO 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni.
CAPITOLO 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03).
CAPITOLO 10 Cereali.
CAPITOLO 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.
CAPITOLO 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.
CAPITOLO 13
ex 13.03 Pectina.
CAPITOLO 15
15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso.
15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.
15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.
15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati.
15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali.
CAPITOLO 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.
CAPITOLO 17
17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.
17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melazzi, caramellati.
17.03 Melazzi, anche decolorati.
CAPITOLO 18
18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto.
18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao.
CAPITOLO 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.
CAPITOLO 22
22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle).
22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.
CAPITOLO 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
CAPITOLO 24
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.
CAPITOLO 45
45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
CAPITOLO 54
54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).
CAPITOLO 57
57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

Allegato III - Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 106 del Trattato

- Noli marittimi, ivi compresi contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci, ecc.

- Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio.

- Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi.

- Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi.

Pagamento da parte dei passeggeri dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.
Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio, del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

- Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di Combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazione, spese per l’equipaggio, ecc.).

Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.).
Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e il personale viaggiante, ecc.
Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, ivi comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea.

- Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento.

- Dazi doganali e tasse.

- Oneri derivanti dal transito.

- Spese di riparazione e di montaggio.

Spese di trasformazione, di officina, di lavori a cottimo o altri servizi dello stesso genere.

- Riparazioni di natanti.

Riparazioni di materiale da trasporto a esclusione dei natanti e degli aeromobili.

- Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consultazioni e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale).

- Commissioni e provvigioni.

Utili derivanti dalle operazioni di transito.
Commissioni e spese bancarie.
Spese di rappresentanza.

- Pubblicità in qualsiasi forma.

- Viaggi per affari.

- Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa.

- Contratti d'imprese (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc. eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari dopo aggiudicazione pubblica).

- Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d’uso.

- Turismo

- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio.

- Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute.

- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari.

- Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali.

Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi.

- Pellicole già impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. (noleggio, canoni cinematografici, sottotitoli,-spese di doppiaggio e di stampa delle copie).

- Contributi.

- Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprietà private all'estero.

- Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali).

- Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica.

Danni e interessi.
Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti.
Multe.

- Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico.

- Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che migrano all'estero.

Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti. di nazionalità straniera che rientrano in patria.

- Salari e stipendi (lavoratori, delle zone di frontiera o stagionali, e altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato ü diritto dei singoli paesi a disciplinare l’occupazione della mano d'opera straniera).

- Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione).

- Onorari e retribuzioni.

- Dividendi e rendite di quote beneficiarie.

- Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc.).

- Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici, ecc.

- Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi).

- Utili derivanti dalla gestione di imprese.

- Diritti d'autore.

Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti 0 meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso).

- Introiti consolari.

- Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi.

Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio.
Trasferimenti frazionati di averi detenuti in un paese membro da persone residenti in un altro paese membro e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale.

- Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta.

- Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione e alla retrocessione.

- Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale.

- Trasferimenti all'estero di somme di entità trascurabile.

- Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti.

Premi per competizioni sportive e vincite alle corse.

- Successioni.

- Doti.

Allegato IV - Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato

  • L'Africa Occidentale Francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta;
  • L'Africa Equatoriale Francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi-Ciari, il Ciad e il Gabon;
  • Saint-Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, il Madagascar e dipendenze, la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell’Oceania, le Terre australi e antartiche;
  • La Repubblica autonoma del Togo;
  • Il territorio del Cameroun sotto amministrazione fiduciaria della Francia;
  • Il Congo belga e il Ruanda-Urundi;
  • La Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana;
  • La Nuova Guinea olandese.

II - PROTOCOLLI

Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 129 del Trattato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

ARTICOLO 1
La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 129 del Trattato, in seguito denominata la « Banca », è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente statuto.
La sede della Banca è fissata di comune accordo dai governi degli Stati membri.
ARTICOLO 2
I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 130 del Trattato.
ARTICOLO 3
Conformemente all'articolo 129 del Trattato, i membri della Banca

sono:

il Regno del Belgio; la Repubblica federale di Germania; la Repubblica francese; la Repubblica italiana; il Granducato del Lussemburgo; il Regno dei Paesi Bassi.
ARTICOLO 4
1. Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti:
Germania 300 milioni
Francia 300 milioni
Italia 240 milioni
Belgio 86,5 milioni
Paesi Bassi 71,5 milioni
Lussemburgo 2 milioni
Il valore delle unità di conto corrisponde a 0,888 670 88 grammi d'oro fino.
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.
2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.
3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.
4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.
ARTICOLO 5
1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Ogni versamento è effettuato per un quarto in oro o moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale.
2. Il Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.
Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.
ARTICOLO 6
1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori può decidere a maggioranza qualificata che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non è in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.
2. 1 prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unità di conto, né 100 milioni di unità di conto per anno.
3. La durata dei prestiti speciali sarà fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, può decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.
4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4% annuo. salvo che il Consiglio dei governatori, avute riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.
5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo.
6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.
ARTICOLO 7
1. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l’ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.
2. Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto definita dall'articolo 4, l’ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.
3. La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all’unità di conto definita all'articolo 4 è stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unità di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parità di tale moneta dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. In mancanza, tale parità sarà determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari.
4. Il Consiglio dei governatori può decidere che non saranno applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parità di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.
ARTICOLO 8
La Banca è amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.
ARTICOLO 9
1. Il Consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.
2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l’attuazione del mercato comune.
Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.
3. Inoltre, il Consiglio dei governatori:
a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,
b) esercita i poteri previsti dall'articolo 6 in merito ai prestiti speciali,
c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo,
d) concede la deroga di cui all’articolo 18, paragrafo 1,
e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione,
f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,
g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7, 14, 17, 26 e 27,
h) approva il regolamento interno della Banca.
4. Il Consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività' della Banca e alla sua eventuale liquidazione.
ARTICOLO 10
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Le votazioni del Consiglio dei governatori sano regolate dalle disposizioni dell’articolo 148 del Trattato.
ARTICOLO 11
1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.
Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l’approvazione.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 12 amministratori e di 12 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori, su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 amninistratore designato dalla Commissione.
Il loro mandato è rinnovabile.
Ogni amministratore è. assistito da un sostituto nominato alle stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori.
I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio d’amministrazione; non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi.
Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.
3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d’ufficio.
La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.
5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimità' le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.
ARTICOLO 12
1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio d'amministrazione.
2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione.
ARTICOLO 13
1. Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di due vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.
2. Su proposta del Consiglio d’amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.
3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità' del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.
Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di erediti e garanzie; assicura l’esecuzione di tali decisioni.
4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti.
5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.
6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.
7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità' del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.
8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
ARTICOLO 14
1. Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.
2. Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all’attivo che al passivo.
ARTICOLO 15
La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
ARTICOLO 16
1. La Banea coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.
ARTICOLO 17
A richiesta di uno Stato, membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o' perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.
ARTICOLO 18
1. Nell’ambito del mandato definito dall'articolo 130 del Trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
Tuttavia, per deroga concessa all’unanimità dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.
2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.
3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti.
4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l’attuazione di operazioni previste dall'articolo 130 del Trattato.
5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento superiore al 250% del capitale sottoscritto.
6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
ARTICOLO 19
I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all’articolo 24.
2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità' terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 92 del Trattato.
ARTICOLO 20
Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principi:
1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità.
Può accordare o garantire prestiti soltanto:
a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza ü progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti
b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l’attuazione del mercato comune.
2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.
3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l’emissione di obbligazioni o di altri titoli.
4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
5. La Banca può subordinare la concessione di erediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.
6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.
ARTICOLO 21
1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Un’impresa può presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.
2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un’impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.
3. Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo esamina se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'articolo 20. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
5. In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.
6. In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio d’amministrazione può accordare il prestito o la garanzia richiesta soltanto all'unanimità', e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
7. In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della Commissione, il Consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.
ARTICOLO 22
1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.
Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.
ARTICOLO 23
1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;
c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.
3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.
ARTICOLO 24
1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:
a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),
sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
ARTICOLO 25
1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 130 del Trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 23 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.
2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.
3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.
4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.
ARTICOLO 26
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l’obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
ARTICOLO 27
1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l’attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a debitamente garantire l’utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. In caso di liquidazione, ü Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.
ARTICOLO 28
1. In ognuno degli Stati membri la Banca. ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
I privilegi e immunità accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall’articolo 218 del Trattato.
2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.
ARTICOLO 29
Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia.
La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale.
I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Fatto a Roma il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO le condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

1. Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania.
2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile, come anche delle disposizioni esecutive degli accordi stessi. Esso Stato vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi del mercato comune e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli altri Stati membri.
3. Ciascuno Stato membro può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DESIDERANDO risolvere, in conformità degli obiettivi generali del Trattato, taluni problemi particolari attualmente esistenti,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

I. - Tasse e aiuti

1. La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un esame del regime degli aiuti all'esportazione e delle tasse speciali all'importazione esistente nella zona del franco.
In occasione di tale esame, il Governo francese rende note le misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli degli aiuti e tasse.
Esso Governo comunica altresì al Consiglio e alla Commissione le nuove imposizioni che intende effettuare in seguito a nuove liberalizzazioni e gli adattamenti degli aiuti e delle tasse cui intende procedere nei limiti dell'aliquota massima della tassa in vigore al 1° gennaio 1957. Le singole misure possono costituire l’oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformità sia pregiudizievole a taluni settori industriali degli altri Stati membri, può chiedere al Governo francese di adottare determinate misure per uniformare le tasse e gli aiuti, in ciascuna delle tre categorie relative alle materie prime, ai semiprodotti e ai prodotti finiti. Qualora il Governo francese non adotti tali misure, il Consiglio, sempre deliberando a maggioranza qualificata, autorizza gli altri Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le condizioni e modalità.
3. Ove la bilancia dei pagamenti ordinari della zona del franco risulti equilibrata per oltre un anno e le sue riserve monetarie abbiano raggiunto un livello ritenuto soddisfacente, particolarmente nei riguardi del volume del suo commercio estero, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che il Governo francese deve abolire il sistema delle tasse e aiuti.
Qualora la Commissione e il Governo francese non concordino nel ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella zona del franco, essi si rimettono al parere di una personalità o di un organismo scelto di comune intesa come arbitro. In caso di disaccordo, l'arbitro è designato dal presidente della Corte di Giustizia.
L’abolizione così decisa deve essere eseguita secondo modalità che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e può, in particolare, essere operata gradatamente. Le disposizioni del Trattato si applicano integralmente non appena intervenuta tale abolizione.
L’espressione « bilancia dei pagamenti ordinari » va intesa nel significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal Fondo monetario internazionale, vale a dire la bilancia commerciale e le transazioni invisibili aventi carattere di rendite o di prestazioni di servizi.

II. - Retribuzione delle ore di lavoro straordinario

1. Gli Stati membri ritengono che l’instaurazione del mercato comune condurrà, al termine della prima tappa, ad una situazione in cui il limite oltre il quale sono retribuite le ore di lavoro straordinario e il tasso medio di maggiorazione per tali ore nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo la media dell'anno 1956.
2. Ove tale situazione non si realizzasse al termine della prima tappa, la Commissione è tenuta ad autorizzare la Francia ad adottare, nei confronti dei settori industriali che risentono della disparità nel modo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario, misure, di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalità, salvo qualora, nel corso di tale tappa, l’aumento medio del livello dei salari negli stessi settori di altri Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse superiore a quello intervenuto in Francia di una percentuale fissata dalla Commissione con l’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo concernente l'Italia

LE ALTE PARTi CONTRAENTI

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il Governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all’attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle Isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del Governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

CONVENGONO, onde agevolare il Governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal Trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del Trattato, lo sforzo che l’economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell’occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l’applicazione del Trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 108 e 109, si dovrà aver cura che le misure richieste al Governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate, al Trattato:

ARTICOLO 1
1. In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese.
Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921.
2. Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico, atte a consentire la progressiva integrazione dell’agricoltura lussemburghese nel mercato comune. La Commissione può rivolgergli raccomandazioni circa le misure da adottare.
Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite.
Ad ogni Stato membro interessato è riconosciuto il diritto di ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del Trattato.
ARTICOLO 2
Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'articolo 48, paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli stati membri

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO dare precisazioni in merito all'applicazione del Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

1. L’applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea non richiede alcuna modificazione del regime doganale applicabile, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, alle importazioni:
a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e provenienti dal Surinam e dalle Antille olandesi;
b) in Francia, di merci originarie e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia e dal Laos. Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi;
c) in Italia, di merci originarie e provenienti dalla Libia e dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana.
2. Le merci importate in uno Stato membro in base al regime suddetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro Stato membro.
3. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni relative ai regimi particolari contemplati dal presente Protocollo, nonché l’elenco dei prodotti che beneficiano di tali regimi.
Essi informano altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali regimi.
4. La Commissione vigila a che l’applicazione delle disposizioni che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati membri; essa può prendere, a tal fine, ogni opportuna disposizione nelle relazioni fra Stati membri.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI del fatto che le disposizioni del Trattato concernenti l'Algeria e i dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese sollevano il problema del regime da applicare, nei confronti dell'Algeria e di tali dipartimenti, ai prodotti che costituiscono l’oggetto del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,

DESIDERANDO ricercare una soluzione adeguata, in armonia coi principi dei due Trattati,

RISOLVERANNO con spirito di reciproca collaborazione tale problema nel più breve termine, e al più tardi in occasione della prima revisione del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

1. Ciascuno Stato membro può mantenere, nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi, per un periodo di sei anni dal momento dell’entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e tasse d'effetto equivalente applicati ai prodotti contemplati nelle posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti, e residui paraffinosi) della Nomenclatura di Bruxelles, alla data del 1° gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla data dell'entrata in vigore del Trattato, quando questi ultimi siano inferiori. Tuttavia, il dazio da mantenere sugli oli grezzi non potrà avere per effetto di accrescere in misura superiore al 5% il divario esistente al 1° gennaio 1957 fra i dazi applicabili agli oli grezzi, da una parte, e quelli applicati ai derivati summenzionati dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello eventualmente creato non potrà superare il 5% del dazio applicato al 1° gennaio 1957 ai prodotti contemplati nella posizione 27.09. Qualora, prima dello scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti dei prodotti contemplati nella posizione 27.09, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicati agli altri prodotti summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente.
Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti alle condizioni previste dal comma precedente sono interamente aboliti nei riguardi degli altri Stati membri. Alla stessa data diventa applicabile, nei confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune.
2. Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati nella posizione 27.09 della Nomenclatura di Bruxelles si applicano le disposizioni dell’articolo 92, paragrafo 3 c) del Trattato, nella misura in cui tali aiuti appaiono necessari per riportare il prezzo degli oli grezzi al livello del prezzo praticato sul mercato mondiale, CAF porto europeo di uno Stato membro. Durante le due prime tappe, la Commissione fa uso dei poteri previsti dall'articolo 93 soltanto nella misura necessaria a impedire un’applicazione abusiva di tali aiuti.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo concernente l'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

SOLLECITE di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunità Economica Europea, la portata del disposto dell’articolo 227 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avrà facoltà, in deroga all'articolo 227, di ratificare il Trattato soltanto per quanto riguarda il Regno in Europa e la Nuova Guinea olandese.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che a termini dell’articolo 218 del Trattato la Comunità gode sui territori degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo Separato,

CONSIDERANDO d'altra parte che a termini dell'articolo 28 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, la Banca gode dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo di cui al comma precedente,

HANNO DESIGNATO come plenipotenziari, al fine di definire tale Protocollo:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario Generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHUELS, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, « Professeur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Capo 1 - BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLA COMUNITÀ PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ

ARTICOLO 1
I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.
ARTICOLO 2
Gli archivi della Comunità sono inviolabili.
ARTICOLO 3
La Comunità, i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunità effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunità.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
ARTICOLO 4
La Comunità è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Capo 2 - COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

ARTICOLO 5
Le istituzioni della Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunità non possono essere censurate.
ARTICOLO 6
I presidenti delle istituzioni della Comunità possono rilasciare ai membri e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'articolo 212 del Trattato.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Capo 3 - MEMBRI DELL’ASSEMBLEA

ARTICOLO 7
Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri della Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
ARTICOLO 8
I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 9
Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità' li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità' ad uno dei suoi membri.

Capo 4 - RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunità.

Capo 5 - FUNZIONARI E AGENTI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 11
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e agenti della Comunità di cui all'articolo 212 del Trattato:
a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 179 e 215 del Trattato, dell'immunità' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni,
b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,
d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro, funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
ARTICOLO 12
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulerà entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunità.
ARTICOLO 13
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti della Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunità. Tale disposizione si applica egualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 14
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta che la Commissione formulerà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunità.
ARTICOLO 15
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma 2 e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Capo 6 - PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI ACCREDITATE PRESSO LA COMUNITÀ

ARTICOLO 16
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunità le immunità diplomatiche d'uso.

Capo 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 17
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.
Ciascuna istituzione della Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi della Comunità.
ARTICOLO 18
Ai fini dell'applicazioni del presente Protocollo, le istituzioni della Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
ARTICOLO 19
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
ARTICOLO 20
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
ARTICOLO 21
Il presente Protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento della sua costituzione e degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno importare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non importeranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il diciassette aprile millenovecentocinquantasette.

Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

DESIDERANDO definire lo Statuto della Corte previsto all'articolo 188 del Trattato,

HANNO DESIGNATO a tal fine, come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHÜLS, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, « Professeur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa,

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

ARTICOLO 1
La Corte, istituita dall’articolo 4 del Trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

Titolo primo - STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

ARTICOLO 2
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 3
I giudici godono dell'immunità' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità' dopo la cessazione delle funzioni.
La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità'.
Qualora, tolta l'immunità', venga promossa un’azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
ARTICOLO 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo, tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.
ARTICOLO 5
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l’articolo 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
ARTICOLO 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L’interessato non prende parte a tali deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
ARTICOLO 7
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
ARTICOLO 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 9
Il Cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 10
La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.
ARTICOLO 11
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
ARTICOLO 12
Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
ARTICOLO 13
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.
ARTICOLO 14
La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
ARTICOLO 15
La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.
ARTICOLO 16
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una Commissione d’inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato ne avverte l’interessato.
In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l’assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

Titolo III - PROCEDURA

ARTICOLO 17
Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
ARTICOLO 18
La procedura avanti alla Corte comprende due fasi: l’una scritta, l’altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l’ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l’audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.
ARTICOLO 19
La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l’indicazione della parte avverso la quale è proposta, l’oggetto della controversia, le conclusioni ed un’esposizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 175 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all’istanza, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
ARTICOLO 20
Nei casi contemplati dall'articolo 177 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione e quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio quando l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione emani da quest'ultimo.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
ARTICOLO 21
La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
ARTICOLO 22
In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, Commissione od organo di sua scelta.
ARTICOLO 23
Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si può procedere all’audizione di testimoni.
ARTICOLO 24
La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
ARTICOLO 25
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.
ARTICOLO 26
La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità' giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
ARTICOLO 27
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente. reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.
ARTICOLO 28
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d"ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.
ARTICOLO 29
Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
ARTICOLO 30
Di ogni udienza ei redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
ARTICOLO 31
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
ARTICOLO 32
Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.
ARTICOLO 33
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
ARTICOLO 34
Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
ARTICOLO 35
La Corte delibera sulle spese.
ARTICOLO 36
Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all’articolo 185 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 186, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 192, ultimo comma.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L’ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
ARTICOLO 37
Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità. ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.
Le conclusioni dell’istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti.
ARTICOLO 38
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l’opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.
ARTICOLO 39
Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
ARTICOLO 40
In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d"interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.
ARTICOLO 41
La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.
La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l’adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.
ARTICOLO 42
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
ARTICOLO 43
Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 173; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 175, comma secondo.
ARTICOLO 44
Il regolamento di procedura della Corte di cui all'articolo 188 del Trattato, contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.
ARTICOLO 45
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'articolo 165, ultimo comma del Trattato.
ARTICOLO 46
Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 167, commi secondo e terzo del Trattato.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il diciassette aprile millenovecentocinquantasette.

III - CONVENZIONE

Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO stabilire la Convenzione d’applicazione prevista dall’articolo 136 del Trattato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

ARTICOLO 1
Gli Stati membri partecipano, alle condizioni in appresso stabilite, alle misure atte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi e territori elencati nell’allegato IV del Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello compiuto dalle autorità responsabili di tali paesi e territori.
A tal fine, è costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano per cinque anni i contributi annui previsti dall'allegato A della presente Convenzione.
Il Fondo è amministrato dalla Commissione.
ARTICOLO 2
Le autorità responsabili dei paesi e territori presentano alla Commissione, d'intesa con le autorità locali o con i rappresentanti della popolazione dei paesi e territori interessati, i progetti sociali ed economici per i quali è richiesto il finanziamento della Comunità.
ARTICOLO 3
La Commissione definisce ogni anno i programmi generali per lo stanziamento, a favore delle singole categorie di progetti, dei fondi disponibili a mente dell'allegato B della presente Convenzione.
I programmi generali comprendono progetti per il finanziamento:
a) di talune istituzioni sociali, in particolare di ospedali, di istituti per l’insegnamento o le ricerche tecniche, di istituti per l’orientamento e l’incoraggiamento delle attività professionali delle popolazioni,
b) di investimenti economici di interesse generale, direttamente connessi con l'esecuzione di un programma che implichi progetti di sviluppo produttivi e concreti.
ARTICOLO 4
All’inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione, le somme da destinare al finanziamento:
a) delle istituzioni sociali di cui all'articolo 3 a),
b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui all'articolo 3 b).
La decisione del Consiglio deve mirare a una razionale ripartizione geografica delle somme disponibili.
ARTICOLO 5
1. La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme disponibili, a mente dell'articolo 4 a), fra le singole domande per il finanziamento d'istituzioni sociali.
2. La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti d'investimenti economici che accoglie a mente dell'articolo 4 b).
Essa le trasmette al Consiglio.
Se, nel termine di un mese, nessuna richiesta sia avanzala da uno Stato membro perché siano portate dinanzi al Consiglio, le proposte si ritengono approvate.
Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza qualificata nel termine di due mesi.
3. Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno vengono riportate agli anni successivi.
4. Le somme assegnate sono messe a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori. La Commissione provvede a che il loro uso sia conforme alle assegnazioni stabilite e si effettui alle migliori condizioni economiche.
ARTICOLO 6
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo.
ARTICOLO 7
La maggioranza qualificata di cui agli articoli 4, 5 e 6 è di 67 voti. I voti di cui dispongono gli Stati membri sono rispettivamente:
Belgio 11 voti
Germania 33 voti
Francia 33 voti
Italia 11 voti
Lussemburgo 1 Voto
Paesi Bassi 11 voti
ARTICOLO 8
In ciascun paese o territorio, il diritto di stabilimento è progressivamente esteso ai cittadini e alle società degli Stati membri diversi da quello che ha relazioni particolari con tale paese o territorio. Le modalità sono stabilite, durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in modo che venga meno gradatamente ogni discriminazione nel corso del periodo transitorio.
ARTICOLO 9
Negli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi e territori, il regime doganale applicabile è quello previsto dagli articoli 133 e 134 del Trattato.
ARTICOLO 10
Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.
ARTICOLO 11
1. In ciascun paese e territorio ove esistano contingentamenti all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingenti accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingenti globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingenti sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell’articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del Trattato.
2. Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 7% dell'importazione totale in un paese o territorio, è istituito un contingente pari al 7% di tale importazione, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione ed è alimentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1.
3. Quando, per taluni prodotti, non sia accordato alcun contingente all’importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalità di concessione e di aumento dei contingenti accordati agli altri Stati membri.
ARTICOLO 12
Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio, sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente è fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'articolo 10.
ARTICOLO 13
Le disposizioni dell'articolo 10 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio.
ARTICOLO 14
Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. E’ del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.
ARTICOLO 15
1. Le importazioni di caffè verde in Italia e nei paesi del Benelux, da una parte, e, dall’altra, le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti da paesi terzi, beneficiano di contingenti tariffari alle condizioni stabilite dai Protocolli allegati alla presente Convenzione.
2. Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del nuovo accordo, beneficiano, per quanto riguarda le banane, i semi di cacao e il caffè verde, di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicabili all'inizio della seconda tappa e pari al volume delle importazioni provenienti da paesi terzi durante l’ultimo anno per cui si dispone di statistiche.
Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, proporzionalmente all'incremento del consumo nei paesi importatori.
3. Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicati al momento dell'entrata in vigore del Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffè verde e di banane provenienti da paesi terzi, hanno il diritto di ottenere per tali prodotti, anziché il regime di cui al paragrafo precedente, il mantenimento dei contingenti tariffari al livello che hanno raggiunto alla data di scadenza della Convenzione.
Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni previste dal paragrafo 2.
4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.
ARTICOLO 16
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della presente Convenzione sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi d’oltremare.
ARTICOLO 17
Salva restando l’applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15, la presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane

(Ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:

1. Fin dal momento del primo ravvicinamento dei dazi esterni di cui all’articolo 23, paragrafo 1 b), del Trattato e fino al termine della seconda tappa, la Repubblica federale di Germania beneficia di un contingente annuo di importazione in franchigia doganale pari al 90% dei quantitativi importati nel 1956, dedotti i quantitativi in provenienza dai paesi e territori di cui all'articolo 131 del Trattato.
2. Subito dopo la fine della seconda tappa e fino allo scadere della terza tappa, tale contingente è pari all'80% del quantitativo suindicato.
3. I contingenti annui fissati dai paragrafi precedenti sono aumentati in misura corrispondente al 50% della differenza tra i quantitativi totali importati durante l’anno precedente da una parte, e quelli importati nel 1956 dall’altra.
Qualora il totale delle importazioni fosse diminuito rispetto all'anno 1956, i contingenti annui di cui sopra non potranno essere superiori al 90% delle importazioni dell’anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 1 e all'80% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 2.
4. Subito dopo l’integrale applicazione della tariffa doganale comune, il contingente è pari al 75% delle importazioni dell’anno 1956. Tale contingente viene maggiorato alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma.
Qualora le importazioni fossero diminuite rispetto all’anno 1956, il contingente annuo di cui sopra non potrà essere superiore al 75% delle importazioni dell'anno precedente.
Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide dell’abolizione o della modificazione di tale contingente.
5. Il totale delle importazioni dell'anno 1956, dopo deduzione delle importazioni provenienti dai paesi e territori di cui all'articolo 131 del Trattato che, a norma delle disposizioni precedenti, deve servire di base al calcolo dei contingenti, è di 290.000 tonnellate.
6. Qualora i paesi e territori si trovassero nell'impossibilitä di fornire integralmente i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania, gli Stati membri interessati si dichiarano pronti a consentire un aumento corrispondente del contingente tariffario tedesco.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Al momento di firmare il presente Protocollo, il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania ha fatto, a nome del suo governo, la seguente dichiarazione, di cui gli altri plenipotenziari hanno preso atto
La Repubblica federale di Germania si dichiara pronta a incoraggiare le misure che potrebbero essere adottate da parte degli interessi privati tedeschi per favorire la vendita nella Repubblica federale delle banane provenienti dai paesi e territori associati d'oltremare.
A tal fine dovranno iniziarsi non appena possibile colloqui tra i circoli economici dei vari paesi interessati alle forniture e allo smercio delle banane.

Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè verde

(Ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti. che sono allegate alla Convenzione:

A. Per quanto riguarda l’Italia
Durante il primo periodo di associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità e dopo la prima modificazione dei dazi doganali operata in conformità dell'articolo 23 del Trattato, le importazioni di caffè verde provenienti da paesi terzi in territorio italiano sono sottoposte ai dazi doganali applicabili al momento dell'entrata in vigore del Trattato, nei limiti di un contingente annuo pari al totale delle importazioni di caffè verde effettuate in Italia in provenienza da paesi terzi durante Panno 1956.
A decorrere dal sesto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato e fino allo scadere della seconda tappa, il contingente iniziale previsto dal comma precedente è ridotto del 20%.
Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima, il contingente è fissato in misura pari al 50% del contingente iniziale.
Al termine del periodo transitorio e per un periodo di quattro anni, le importazioni di caffè verde in Italia potranno continuare a beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale paese al momento dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza del 20% del contingente iniziale.
La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti dal comma precedente siano giustificati.
Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.
B. Per quanto riguarda i paesi del Benelux
Fin dall’inizio della seconda tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni di caffè verde in provenienza da paesi terzi nei territori dei paesi del Benelux potranno continuare a effettuarsi in franchigia doganale, fino a concorrenza di un tonnellaggio pari all'85% del quantitativo totale di caffè verde importato nel corso dell’ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.
Fin dall'inizio della terza tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente sono riportate al 50% del tonnellaggio totale delle importazioni di caffè verde effettuate durante l’ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.
Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.