Trattato che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Banca Europea per gli Investimenti - Trattato, Bruxelles, 10 luglio 1975

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Governo italiano

1975 diritto diritto Trattato che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Banca Europea per gli Investimenti Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Governo della Repubblica italiana
Entrata in vigore: 1° ottobre 1977
Convenzioni integrate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
Trattato che istituisce la Comunità economica europea - Trattato, Roma, 25 marzo 1957
Documenti collegati:

Tutti i Trattati istituzionali ed i Trattati d'adesione


Entrata in vigore in Italia: 1° ottobre 1977


TRATTATO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

VISTO l’articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

CONSIDERANDO che il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERANDO che la definizione dell'unità di conto e i metodi di conversione applicabili tra quest'ultima e le monete degli Stati membri quali risultano dall'attuale testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, dello statuto della Banca non corrispondono più pienamente alla situazione delle relazioni monetarie internazionali;

CONSIDERANDO che la futura evoluzione del sistema monetario internazionale non è previsibile e che di conseguenza, piuttosto che fissare subito una nuova definizione dell'unitä di conto nello statuto della Banca è opportuno darle, soprattutto tenuto conto della sua posizione sui mercati dei capitali, il mezzo per adattare ai cambiamenti la definizione dell'unità di conto ed i metodi di conversione secondo condizioni adeguate;

CONSIDERANDO che, affinché siano possibili questi adattamenti rapidi e flessibili, è opportuno conferire al consiglio dei governatori della Banca la competenza per modificare, all'occorrenza, la definizione dell'unità di conto ed i metodi di conversione applicabili tra questa e le varie monete,

HANNO DECISO di modificare talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti in seguito denominato «protocollo» e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi: Willy DE CLERCQ, ministro delle finanze;

Sua Maestà la Regina di Danimarca: Per H2EKKERUP, ministro dell'economia;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania: dr. Hans APEL ministro federale delle finanze;

Il Presidente della Repubblica francese: jean Pierre FOURCADE, ministro dell'economia e delle finanze;

Il Presidente dell'Irlanda: Charles MURRAY, segretario generale, dipartirnento delle finanze dell'Irlanda;

Il Presidente della Repubblica italiana: Emilio COLOMBO, ministro del tesoro;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Jean DONDELINGER, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Sua Maestä la Regina dei Paesi Bassi: L. j. BRINKHORST, sottosegretario di Stato presso il ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Sir Michael PALLISER, KCMG, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1
L’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo è completato dalla frase seguente:
«Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, può modificare la definizione dell'unità di conto».
Articolo 2
L'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo è completato dalla frase seguente:
«Esso può, inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa».
Articolo 3
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera g), del protocollo è sostituito dal testo seguente:
«g) esercita i poteri e le attribuzioni previste agli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27».
Articolo 4
Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti in conformità delle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Articolo 5
Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità.
Articolo 6
Il1 presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a trasmetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Bruxelles, addì dieci luglio millenovecentosettantacinque.

Seguono le firme

AVVISO

relativo alla data di entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975
Poiché le condizioni prescritte per l’entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975, sono state soddisfatte il 1° settembre 1977, il trattato, conformemente all'articolo 5, è entrato in vigore il 1° ottobre 1977.