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Trattato di Casalanza

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Regno di Napoli/Impero Austriaco

1815 Diritto Trattato di Casalanza Intestazione 14 dicembre 2011 50% Da definire

Testo originale della convenzione


I sottoscritti, dopo il cambio delle plenipotenze, delle quali erano stati rivestiti dai rispettivi loro Generali in capo, sono convenuti dei seguenti articoli, salva però sempre la ratifica degli anzidetti Generali in capo.

Art. 1) A contare dal giorno, in cui sarà stata sottoscritta la presente Convenzione militare, comincerà un armistizio fra le truppe alleate e le truppe napoletane su tutti i punti del Regno di Napoli.

Art. 2) Tutte le P.zze, cittadelle e Forti del R. di N., egualmente che i porti e gli arsenali d’ogni genere, saranno consegnati nel loro stato attuale alle Armate delle potenze alleate, alle epoche fissate nell’articolo seguente, per esser quindi consegnati a Sua Maestà il Re Ferdinando IV. Ne sono soltanto eccettuate quelli e quelle che fossero già state consegnate prima di questa epoca. Le P.zze di Gaeta, Pescara e Ancona, di già bloccate dalle Forze di terra e di mare delle Potenze alleate, non trovandosi nella linea di operazione dell’Armata del Gen. in capo B.ne di Carrascosa, egli dichiara non poter nulla decidere sulla loro sorte, atteso che que’ comandanti sono indipendenti e non sottoposti ai suoi ordini.

Art. 3) Le epoche per le consegne delle P.zze e per la marcia dell’Armata austriaca sopra Napoli sono fissate nel modo seguente: la P.zza di Capua sarà consegnata il dì 21 maggio a Mezzo giorno. L’Armata austriaca prenderà quel giorno stesso la sua posizione sul canale dei Regi Lagni. Il 22 maggio l’Armata austriaca prenderà la sua posizione nella linea di Aversa, Afragola, Melito e Giugliano.

Le truppe napoletane marceranno quel giorno verso Salerno, ove si recheranno in due giornate di marcia e si acquartiereranno in quella città, e ne’ contorni, per attendere colà la decisione della loro sorte futura.

Il dì 23 maggio l’Armata alleata prenderà possesso della città, della cittadella e di tutti i Forti di Napoli.

Art. 4) Tutte le altre Piazze, cittadelle e Forti, ad eccezione delle sopramentovate, che anche si trovano nelle frontiere del Regno di N., come quella di Scilla, Amantea, Reggio, Brindisi, Manfredonia, ecc., saranno egualmente consegnate alle Armate alleate, del pari che tutti i depositi d’artiglieria, gli arsenali, i magazzini, e gli stabilimenti militari di qualunque genere, dal momento che questa Convenzione perverrà in quella Piazza medesima.

Art. 5) Le guarnigioni delle Piazze usciranno con tutti gli onori di guerra, armi e bagagli, casse militari, effetti di abbigliamento dei corpi, e carte relative all’amministrazione, ma senza artiglieria. Gli Uffiziali del genio e dell’artiglieria di queste P.zze consegneranno agli Uffiziali delle Armate alleate, a tale oggetto nominati, tutte le carte, piani ed inventarii del genio, e dell’artiglieria dipendenti da quelle P.zze.

Art. 6) Saranno prese delle misure particolari fra i comandanti rispettivi delle dette P.zze e gli Uffiziali Generali comandanti le Truppe alleate per la maniera delle cessioni, non meno che per gli infermi ed i feriti, che si lasceranno negli ospedali, e per i mezzi di trasporto da somministrar loro.

Art. 7) I Comandanti napoletani delle P.zze restano responsabili della conservazione dei magazzini, che vi si trovano nel momento della loro consegna, e che saranno resi con tutto l’ordine militare, egualmente che tutto ciò che si trova nel recinto delle Fortezze.

Art. 8) Saranno prontamente inviati degli Uffiziali dello Stato Maggiore delle Armate alleate, e napoletane nelle differenti P.zze sopramentovate per dar cognizione ai Comandanti delle presenti stipulazioni, e portar loro l’ordine di uniformarsi alla loro esecuzione.

Art. 9) Dopo l’occupazione della Capitale, il resto del Territorio del Regno di N. sarà interamente ceduto alle Armate alleate.

Art. 10) Sua Eccellenza il Generale in Capo Barone Carrascosa s’impegna, sino al momento dell’ingresso dell’Armata alleata nella Capitale, a vegliare sulla conservazione di tutti gli effetti pubblici appartenenti allo Stato, senza alcuna eccezione.

Art. 11) L’Armata alleata s’impegna a prendere le misure onde evitare qualunque specie di turbolenze civili, e far seguire l’occupazione del Territorio di N. nel modo il più pacifico.

Art. 12) Tutti i prigionieri di guerra fatti reciprocamente in questa campagna, tanto dalle Armate alleate, quanto dall’Armata nap., saranno prontamente consegnati dall’una parte e d’altra.

Art. 13) Sarà permesso ad ogni estero o Napoletano di uscire dal Regno con passaporti legali, fra lo spazio di un mese dopo la data della presente Convenzione militare. Gli infermi ed i feriti debbono farne la domanda nello stesso spazio di tempo.

La presente Convenzione, nel caso in cui riceverà la ratifica, sarà cambiata nel più breve termine possibile. In fede di che i sottoscritti vi hanno apposti la loro segnatura ed il sigillo delle loro Armi.

Fatto sulla linea dei posti avanzati
Casalanza innanzi Capua il
20 maggio 1815.

Sottoscritti: il Conte Neipperg, Ciamberlano, Cav. dell’Ordine militare di Maria Teresa e dell’Ordine di S. Giorgio di Russia, Gran Croce degli Ordini della Spada di Svezia, di S. Anna di Russia, e di S. Maurizio e Lazzaro, Feld Maresciallo, Luogotenente Comandante una divisione dell’Armata austriaca.

Il Barone Colletta, Ten. Generale, Consigliere di Stato, Commendatore dell’Ordine Reale delle Due Sicilie, decorato della medaglia di onore, Comandante in capo il genio dell’Armata napoletana.

In virtù dei miei poteri, e come Generale in capo dell’Armata di Sua Maestà l’Imperatore d’Austria in Napoli, io ratifico i soprascritti articoli della presente Convenzione militare.
Casalanza 20 maggio 1815.
Bianchi Ten. Generale

In virtù dei miei poteri, e nella mia qualità di Gen. in capo dell’Armata napoletana Noi abbiamo approvato e ratificato, approviamo e ratifichiamo i sopradetti articoli della presente Convenzione militare.
Dato in Casa Lanza innanzi Capua
il 20 maggio 1815.
Il Barone Carrascosa.

Sottoscritto e ratificato da noi Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà Britannica alla Corte di Toscana in assenza de’ Comandanti in capo delle Forze inglesi di terra e di mare, impiegate sulla spiaggia di Napoli.

Dato a Casa Lanza innanzi Capua il
20 maggio 1815.
Lord Burghersh

Domande addizionali fatte dal Negoziatore
napoletano, e risposte date dal Negoziatore austriaco.

Domande:

  1. Il mantenimento del debito pubblico.
  2. La conferma dell’acquisto dei beni dello Stato non che delle dotazioni e donazioni fatte dal Governo dal 1806.
  3. La conservazione dell’Ordine Nazionale delle Due Sicilie.

Risposte:

  1. Il debito pubblico sarà garantito.
  2. La vendita dei beni dello Stato è irrevocabilmente mantenuta
  3. La nobiltà antica e nuova sarà conservata.

Ogni militare al servizio di Napoli, nato nel Regno delle Due Sicilie, che presterà giuramento di fedeltà a S.M. il Re Ferdinando IV sarà conservato nei suoi gradi, onori e pensioni.

Quindi il Negoziatore austriaco ha aggiunto i seguenti articoli:

  1. Niuno potrà essere ricercato né inquietato per le opinioni e la condotta politica che avrà tenuta anteriormente al ristabilimento del Re Ferdinando sul Trono di Napoli, in qualunque tempo ed in qualsiasi circostanza.
    Sarà in conseguenza accordata piena ed intera Amnistia, senza la menoma eccezione.
  2. Ogni Napoletano è abilitato a possedere gli uffizi e gli impieghi civili e militari del Regno.

S.M. l’Imperatore d’Austria avvalora queste disposizioni con la sua formale garanzia.
Casa Lanza, 20 maggio 1815

Approvato dai sottoscritti

Conte Gen. plenipot. Neipperg ecc.
Barone Gen. plenipot. Colletta
B.ne Generale in capo Bianchi ecc.
B.ne Generale in capo Carrascosa