Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea - Trattato, Lisbona, 13 dicembre 2007/Modifiche - Articolo 2

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MODIFICHE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÁ EUROPEA

Articolo 2


Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.


1) La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».


A. MODIFICHE ORIZZONTALI


2) Nell'intero trattato:

a) i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da «l'Unione», i termini «delle Comunità europee» o «della CEE» sono sostituiti da «dell'Unione europeae l'aggettivo "comunitario", comunque declinato, è sostituito da "dell'Unione"», salvo che all'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), diventato articolo 311bis, paragrafo 5, lettera c). Per quanto riguarda l'articolo 136, primo comma, la modifica si applica solo al termine «La Comunità».
b) i termini «il presente trattato», «del presente trattato» e «al presente trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «i trattati», «dei trattati» e «ai trattati» e, se del caso, il verbo e gli aggettivi che seguono sono messi al plurale; la presente lettera non si applica all'articolo 182, terzo comma, e agli articoli 312 e 313;
c) i termini «Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251», «Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251», o «Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria», i termini «Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria» e i termini «procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «procedura legislativa ordinaria» e, se del caso, il verbo che segue è messo al plurale;
d) i termini «deliberando a maggioranza qualificata», «che delibera a maggioranza qualificata», «con deliberazione a maggioranza qualificata» e «a maggioranza qualificata» sono soppressi;
e) i termini «Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo» sono sostituiti da «Consiglio europeo»;
f) i termini «le istituzioni o gli organi» e «le istituzioni e gli organi» sono sostituiti da «le istituzioni, gli organi o gli organismi»; i termini «(d)alle istituzioni o (d)agli organi» sono sostituiti da «(d)alle istituzioni, (d)agli organi o (d)agli organismi» e i termini «delle istituzioni o degli organi» sono sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o degli organismi» fatta eccezione per l'articolo 193, primo comma;
g) i termini «mercato comune» sono sostituiti da «mercato interno»;
h) il termine «ecu» è sostituito da «euro»;
i) i termini «Stati membri senza deroga» sono sostituiti da «Stati membri la cui moneta è l'euro»;
j) la sigla «BCE» è sostituita dai termini «Banca centrale europea»;
k) i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti da «statuto del SEBC e della BCE»;
l) i termini «comitato previsto dall'articolo 114», «comitato monetario di cui all'articolo 114» e «comitato di cui all'articolo 114» sono sostituiti da «comitato economico e finanziario»;
m) i termini «statuto della Corte di giustizia» o «statuto della Corte» sono sostituiti da «statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea»;
n) i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Tribunale»;
o) i termini «camera giurisdizionale» e «camere giurisdizionali» sono sostituiti, rispettiva- mente, da «tribunale specializzato» e «tribunali specializzati», con le opportune modifiche grammaticali del testo.


3) I termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «su proposta della Commissione» sono soppressi ai seguenti articoli:

— articolo 13, che diventa 16 E, paragrafo 1

— articolo 19, paragrafo 1

— articolo 19, paragrafo 2

— articolo 22, secondo comma

— articolo 93

— articolo 94, diventato articolo 95.

— articolo 104, paragrafo 14, secondo comma

— articolo 175, paragrafo 2, primo comma.


4) Dopo «Consiglio» sono inseriti i termini «, deliberando a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di sinistra e i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di destra:

— articolo 130, primo comma

— articolo 144, primo comma

— articolo 208

— articolo 209

— articolo 213, ultimo comma, terza frase

— articolo 216

— articolo 284.


5) Agli articoli seguenti, i termini «consultazione del Parlamento europeo» sono sostituiti da «approvazione del Parlamento europeo»:

— articolo 13, che diventa 16 E, paragrafo 1
— articolo 22, secondo comma.


6) Agli articoli seguenti, il termine «istituzione» o «l'istituzione» è sostituito da «istituzione, organo o organismo» o «l'istituzione, l'organo o l'organismo» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale:

— articolo 195, paragrafo 1, secondo comma
— articolo 232, secondo comma
— articolo 233, primo comma
— articolo 234, lettera b)
— articolo 255, paragrafo 3, che diventa 16 A, paragrafo 3, terzo comma.


7) Agli articoli seguenti, i termini «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»:

— articolo 83, paragrafo 2, lettera d)

— articolo 88, paragrafo 2, secondo comma

— articolo 95, che diventa l'articolo 94, paragrafo 9

— articolo 195, paragrafo 1

— articolo 225 A, sesto comma

— articolo 226, secondo comma

— articolo 227, primo comma

— articolo 228, paragrafo 1, prima menzione

— articolo 229

— articolo 229 A

— articolo 230, primo comma

— articolo 231, primo comma

— articolo 232, primo comma

— articolo 233, primo comma

— articolo 234, primo comma

— articolo 235

— articolo 236

— articolo 237, frase introduttiva

— articolo 238

— articolo 240

— articolo 242, prima frase

— articolo 243

— articolo 244

— articolo 247, paragrafo 9, che diventa 8

— articolo 256, secondo comma.

Ai seguenti articoli i termini «di giustizia» sono soppressi dopo «Corte»:

— articolo 227, quarto comma

— articolo 228, paragrafo 1, seconda menzione

— articolo 230, terzo comma

— articolo 231, secondo comma

— articolo 232, terzo comma

— articolo 234, secondo e terzo comma

— articolo 237, lettera d), terza frase

— articolo 256, quarto comma


8) Agli articoli seguenti, il rinvio a un altro articolo del trattato è sostituito dal rinvio seguente a un articolo del trattato sull'Unione europea:

— articolo 21, terzo comma, che diventa quarto comma: rinvio all'articolo 9 (primo rinvio) e all'articolo 53, paragrafo 1 (secondo rinvio)
— articolo 97 ter: rinvio all'articolo 2
— articolo 98: rinvio all'articolo 2 (primo rinvio)
— articolo 105, paragrafo 1, seconda frase: rinvio all'articolo 2
— articolo 215, terzo comma, diventato quarto comma: rinvio all'articolo 9 D, paragrafo 7, primo comma.


9) (non riguarda la versione italiana)

B. MODIFICHE SPECIFICHE


PREAMBOLO


10) Nel secondo capoverso, il termine «paesi» è sostituito da «Stati» e, nell'ultimo capoverso del preambolo, i termini «HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato ...» sono sostituiti da «HANNO DESIGNATO a questo effetto...».


DISPOSIZIONI COMUNI


11) Gli articoli 1 e 2 sono abrogati. È inserito l'articolo 1bis:

«Articolo 1bis

  1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.
  2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati "i trattati".».
CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA


12) Sono inseriti il nuovo titolo e i nuovi articoli da 2 A a 2 E:

«TITOLO I

CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE

Articolo 2 A

  1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
  2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
  3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.
  4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
  5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.
    Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
  6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

Articolo 2 B

  1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
    a) unione doganale;
    b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
    c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
    d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
    e) politica commerciale comune.
  2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

Articolo 2 C

  1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 2 B e 2 E.
  2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
    a) mercato interno,
    b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato,
    c) coesione economica, sociale e territoriale,
    d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
    e) ambiente,
    f) protezione dei consumatori,
    g) trasporti,
    h) reti transeuropee,
    i) energia,
    j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
    k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.
  3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
  4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo 2 D

  1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A talfine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.
    Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
  2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.
  3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo 2 E

L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.».
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE


13)Sono inseriti il titolo e l'articolo 2 F seguenti:

«TITOLO II

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 2 F

L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.».


14) L'articolo 3, paragrafo 1, è abrogato. Il paragrafo 2 è cosí modificato: i termini «L'azione della Comunità a norma del presente articolo» sono sostituiti da «Nelle sue azioni l'Unione ...». e resta senza numero


15) Il testo dell'articolo 4 diventa l'articolo 97 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 85).


16) L'articolo 5 è abrogato; è sostituito dall'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea.


17) È inserito l'articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis'

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.».


18) È inserito l'articolo 5ter:

«Articolo 5ter

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.».


19) All'articolo 6, i termini «di cui all'articolo 3» sono soppressi.


20) È inserito l'articolo 6bis con iltesto dell'articolo 153, paragrafo 2.


21) È inserito l'articolo 6ter con il testo del dispositivo del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali; i termini «, della pesca,» sono inseriti dopo «dell'agricoltura», i termini «... e della ricerca,» sono sostituiti da «..,. della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,» e i termini «in quanto esseri senzienti» sono inseriti dopo «... di benessere degli animali».


22) Gli articoli da 7 a 10 sono abrogati. Gli articoli 11 e 11 A sono sostituiti dall'articolo 10 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come indicato all'articolo 1, punto 22, del presente trattato e al punto 278.


23) Il testo dell'articolo 12 diventa l'articolo 16 D.


24) Il testo dell'articolo 13 diventa l'articolo 16 E. Detto articolo è modificato come indicato al punto 33).


25) Il testo dell'articolo 14 diventa l'articolo 22 bis. Detto articolo è modificato come indicato al punto 41).


26) Il testo dell'articolo 15 diventa l'articolo 22 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 42).


27) L'articolo 16 è così modificato:

a) all'inizio dell'articolo i termini «Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87 ...» sono sostituiti dai termini «Fatti salvi l'articolo 3bis del trattato sull'Unione europea e gli articoli 73, 86 e 87 del presente trattato ...»;
b) alla fine della frase, i termini «... e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.» sono sostituiti da «... e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.»;
c) è aggiunta la nuova frase seguente:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.».


28) È inserito l'articolo 16 A, con il testo dell'articolo 255 così modificato:

a) il paragrafo 1, che diventa paragrafo 3, mentre i paragrafi 2 e 3 diventano commi, è preceduto dal testo seguente:
«1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.»;
b) al paragrafo 1, che diventa paragrafo 3, primo comma, il termine «statutaire» è inserito dopo «siège» nella versione francese [non riguarda la versione italiana], i termini «del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione» sono sostituiti da «delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto» e i termini «paragrafi 2 e 3» sono sostituiti dai termini «al presente paragrafo»;
c) al paragrafo 2, che diventa il secondo comma del paragrafo 1, divenuto paragrafo 3, i termini «mediante regolamenti» sono inseriti dopo «sono stabiliti» e i termini «entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam» sono soppressi;
d) al paragrafo 3, che diventa il terzo comma del paragrafo 1, divenuto paragrafo 3, i termini «Ciascuna delle suddette istituzioni definisce ...» sono sostituiti da «Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce ...», i termini «..., in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma» sono inseriti alla fine del comma e sono aggiunti i due nuovi commi seguenti:
«La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.
Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.»


29) È inserito l'articolo 16 B che sostituisce l'articolo 286:

«Articolo 16 B

  1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
  2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
    Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 25bis del trattato sull'Unione europea.».


30) È inserito il nuovo articolo 16 C seguente:

«Articolo 16 C

  1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale..
  2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
  3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.».
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA


31) La denominazione della parte seconda è sostituita dalla seguente: «NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE».


32) È inserito l'articolo 16 D, con il testo dell'articolo 12.


33) È inserito l'articolo 16 E, che riprende il testo dell'articolo 13; al paragrafo 2, i termini «... il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle ...». I termini «gli handicap, l'età o le tendenze sessuali» sono sostituiti da «la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».


34) L'articolo 17 è così modificato:

a)al paragrafo 1, i termini «costituisce un complemento della» sono sostituiti da «si aggiunge alla»;
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.».


35) L'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 2, i termini «... il Consiglio può adottare ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare ...» e l'ultima frase è soppressa;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».


36) All'articolo 20, i termini «... stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e ...» sono sostituiti da «... adottano le disposizioni necessarie e...». È aggiunto il nuovo comma seguente:

«Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.»


37) All'articolo 21, è inserito il nuovo primo comma seguente:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 8 B del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.».


38) All'articolo 22, secondo comma, i termini «... i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.» sono sostituiti da «... i diritti elencati all'articolo 17, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.»


39) Nella denominazione della parte terza, i termini «E AZIONI INTERNE» sono inseriti dopo «POLITICHE».


MERCATO INTERNO


40) All'inizio della parte terza è inserito il titolo I, denominato «MERCATO INTERNO».


41) È inserito l'articolo 22 bis, che riprende il testo dell'articolo 14. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.».


42) È inserito l'articolo 22 ter, che riprende il testo dell'articolo 15. Al primo comma, i termini «... nel corso del periodo di instaurazione ...» sono sostituiti da «... per l'instaurazione ...».


43) Il titolo I sulla libera circolazione delle merci diventa il titolo I bis.


44) All'articolo 23, paragrafo 1, i termini «... è fondata sopra ...» sono sostituiti da «comprende».


45) Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato «COOPERAZIONE DOGANALE», ed è inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima frase dello stesso.


AGRICOLTURA E PESCA


46) Nella denominazione del titolo II, sono aggiunti i termini «E PESCA».


47) L'articolo 32 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserito il nuovo primo comma seguente:
«1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.»; il testo attuale del paragrafo 1 diventa secondo comma.
Al secondo comma, prima frase, i termini «, la pesca» sono inseriti dopo i termini «l'agricoltura» e la frase seguente è aggiunta come ultima frase del comma: «I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.»;
b) al paragrafo 2, i termini «... o il funzionamento ...» sono inseriti dopo i termini «l'instaurazione»;
c) al paragrafo 3, i termini «del presente trattato» sono soppressi.


48) L'articolo 36 è così modificato:

a) al primo comma, i termini «dal Parlamento europeo e» sono inseriti prima dei termini «dal Consiglio» e il rinvio al paragrafo 3 è soppresso;
b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:».


49) L'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;
b) il paragrafo 2 diventa paragrafo 1; la parte di frase «La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte ...» è sostituita da «La Commissione presenta delle proposte ...» e il terzo comma è soppresso;
c) i paragrafi seguenti sono inseriti come nuovi paragrafi 2 e 3, i paragrafi che seguono sono rinumerati di conseguenza:
«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 34, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.»;
d) nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini «dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata» sono soppressi;
e) al paragrafo 4, che diventa paragrafo 5, prima parte di frase, il termine «existe» è sostituito da «n'existe» nella versione francese [non riguarda la versione italiana].


LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI


50) All'articolo 39, paragrafo 3, lettera d), i termini «di applicazione» sono soppressi.


51) L'articolo 42 è così modificato:

a) al primo comma, i termini «... lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:» sono sostituiti da «... lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:»;
b) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
«Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure
b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.».
LIBERTÀ DI STABILIMENTO


52) All'articolo 44, paragrafo 1, i termini «(...) il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.» Sono sostituiti da «(...) il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.»; al paragrafo 2, i termini «Il Parlamento europeo,» sono aggiunti all'inizio del primo comma. Al paragrafo 2, lettera d) i termini «i lavoratori salariati» sono sostituiti da «i lavoratori dipendenti» e i termini «un'attività non salariata» da «un'attività autonoma».


53) All'articolo 45, secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono ...».


54) L'articolo 47 è così modificato:

a) alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.» e i termini «attività non salariate» sono sostituiti da «attività autonome» nell'intero capo.
b) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2; il termine «libération» è sostituito da «suppression» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e il termine «sarà» è sostituito da «è».


55) È inserito l'articolo 48 bis, che riprende il testo dell'articolo 294.


SERVIZI


56) L'articolo 49 è così modificato:

a) al primo comma, i termini «un paese della Comunità» sono sostituiti da «uno Stato membro»;
b) al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere ...».


57) All'articolo 50, terzo comma, i termini «nel paese» sono sostituiti da «nello Stato membro» e i termini «dal paese stesso» sono sostituiti da «da tale Stato».


58) All'articolo 52, paragrafo 1, i termini «... il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono ...».


59) All'articolo 53, i termini «... si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione...» sono sostituiti da «... si sforzano di procedere alla liberalizzazione ...».


CAPITALI


60) All'articolo 57, paragrafo 2, i termini «... il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure ...» e l'ultima frase del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3, così redatto:

«3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.».


61) All'articolo 58, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:

«4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.».


62) L'articolo 60 diventa l'articolo 61 H. Detto articolo è modificato come indicato al punto 64).


SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA


63) Il titolo IV, denominato «SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA» sostituisce il titolo IV relativo a visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Tale titolo contiene i capi seguenti:

Capo 1: Disposizioni generali
Capo 2: Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
Capo 3: Cooperazione giudiziaria in materia civile
Capo 4: Cooperazione giudiziaria in materia penale
Capo 5: Cooperazione di polizia


DISPOSIZIONI GENERALI


64) L'articolo 61 è sostituito dal capo 1 e dagli articoli da 61 a 61 I seguenti. L'articolo 61 sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 D sostituisce l'articolo 36 di detto trattato, l'articolo 61 E sostituisce l'articolo 64, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 33 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 G sostituisce l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 61 H riprende la formulazione dell'articolo 60 di quest'ultimo trattato, come indicato al punto 62):

«CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 61

  1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
  2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
  3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
  4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo 61 A

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 61 B

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 61 C

Fatti salvi gli articoli 226, 227 e 228, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo 61 D

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 207, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo 61 E

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 61 F

Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 61 G

Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 61 I, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 61 H

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Articolo 61 I

Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 61 G che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:
a) su proposta della Commissione, oppure
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.».



CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ASILO E IMMIGRAZIONE


65) Gli articoli da 62 a 64 sono sostituiti dal capo 2 e dagli articoli da 62 a 63ter seguenti. L'articolo 62 sostituisce l'articolo 62, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2, sostituisce l'articolo 63, punti 1 e 2, l'articolo 63, paragrafo 3, sostituisce l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 63bis sostituisce l'articolo 63, punti 3 e 4:

«CAPO 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo 62

  1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
    a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
    b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
    c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
  2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
    a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
    b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
    c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
    d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
    e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.
  3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
  4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 63

  1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
  2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
    a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
    b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
    c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
    d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
    e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
    f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
    g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
  3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 63bis

  1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
  2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
    a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
    b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
    c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
    d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
  3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
  4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
  5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 63ter

Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.».


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE


66) L'articolo 65 è sostituito dal capo 3 e dall'articolo 65 seguenti:

«CAPO 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo 65

  1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
  2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
    a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
    b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
    c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
    d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
    e) un accesso effettivo alla giustizia;
    f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
    g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
    h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
  3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
    I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.».


COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE


67) L'articolo 66 è sostituito dall'articolo 61 G, come indicato al punto 64) e gli articoli da 67 a 69 sono abrogati. Sono inseriti il capo 4 e gli articoli da 69 A a 69 E seguenti. Gli articoli 69 A, 69 B e 69 D sostituiscono l'articolo 31 dell'attuale trattato sull'Unione europea, come indicato all'articolo 1, punto 51, del presente trattato:

«CAPO 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 69 A

  1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 69 B.
    Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:
    a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;
    b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
    c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
    d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
  2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
    Esse riguardano:
    a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
    b) i diritti della persona nella procedura penale;
    c) i diritti delle vittime della criminalità;
    d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
    L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.
  3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
    Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 69 B

  1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
    Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
    In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
  2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 61 I.
  3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
    Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 69 C

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 69 D

  1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
    In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
    a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
    b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
    c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.
    Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
  2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 69 E, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo 69 E

  1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
    In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
    Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
  2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
  3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.
  4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.».


COOPERAZIONE DI POLIZIA


68) Sono inseriti il capo 5 e i seguenti articoli 69 F, 69 G e 69 H. Gli articoli 69 F e 69 G sostituiscono l'articolo 30 dell'attuale trattato sull'Unione europea e l'articolo 69 H sostituisce l'articolo 32 di detto trattato, come indicato all'articolo 1, punto 51, del presente trattato:

«CAPO 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 69 F

  1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.
  2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:
    a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
    b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
    c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
  3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
    In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
    Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
    La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 69 G

  1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.
  2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:
    a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
    b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.
    Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.
  3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo 69 H

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 69 A e 69 F possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».


TRASPORTI


69) All'articolo 70, i termini «Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato ...» sono sostituiti da «Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, ...».


70) All'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui l'applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.».


71) All'inizio dell'articolo 72, i termini «..., e salvo accordo unanime del Consiglio, ...» sono sostituiti da «..., e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, ...».


72) L'articolo 75 è così modificato:

a)al paragrafo 1, i termini «Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni ...» sono sostituiti da «Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni ...»;
b)al paragrafo 2, i termini «il Consiglio possa» sono sostituiti da «il Parlamento europeo e il Consiglio possano»;
c)al paragrafo 3, primo comma, i termini «del Comitato economico e sociale» sono sostituiti da «del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale».


73) All'articolo 78, è aggiunta la frase seguente:

«Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.».


74) All'articolo 79, la parte di frase «restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale» è soppressa.


75) All'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.».


REGOLE DI CONCORRENZA


76) All'articolo 85, è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:

«3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per lequali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, lettera b).».


77) L'articolo 87 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la frase seguente è aggiunta alla fine della lettera c): «Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.»;
b)al paragrafo 3, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della lettera a): «..., nonché quello delle regioni di cui all'articolo 299, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;».


78) All'articolo 88, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:

«4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 89, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».
DISPOSIZIONI FISCALI


79) All'articolo 93, alla fine, i termini «... entro il termine previsto dall'articolo 14.» sono sostituiti da «... ed evitare le distorsioni di concorrenza.».


RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI


80) È invertito l'ordine degli articoli 94 e 95. L'articolo 94 diventa articolo 95 e l'articolo 95 diventa articolo 94.


81) L'articolo 95, che diventa articolo 94, è così modificato:

a) all'inizio del paragrafo 1, i termini «In deroga all'articolo 94 e» sono soppressi;
b) all'inizio del paragrafo 4, la parte di frase «Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, ...» è sostituita da «Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, ...»;
c) all'inizio del paragrafo 5, la parte di frase «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizza— zione, ...» è sostituita da «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, ...»;
d) al paragrafo 10, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una procedura di controllo dell'Unione».


82) All'articolo 94, che diventa articolo 95, i termini «Fatto salvo l'articolo 94, ...» sono inseriti all'inizio.


83) All'articolo 96, secondo comma, prima frase, i termini «, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione ...» sono sostituiti da «, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono ...». La seconda frase è sostituita da «Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.».


PROPRIETÀ INTELLETTUALE


84) È inserito il nuovo articolo 97 bis seguente come ultimo articolo del titolo VI:

«Articolo 97 bis

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».


POLITICA ECONOMICA E MONETARIA


85) È inserito, come ultimo articolo del titolo VII, l'articolo 97 ter, che riprende il testo dell'articolo 4 con le modifiche seguenti:

a) al paragrafo 1, i termini «e secondo il ritmo» sono soppressi e il verbo è adattato di conseguenza;
b) al paragrafo 2, la parte di frase «Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, ...» è sostituita da «Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, ...».


86) L'articolo 99 è così modificato:

a) al paragrafo 4, la prima frase del primo comma è sostituita dalle due frasi seguenti:
«Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.»;
b) il secondo comma del paragrafo 4 diventa paragrafo 5 e l'attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 6;
c) al paragrafo 4 sono inseriti i due nuovi commi seguenti:
«Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;
d) al paragrafo 5, che diventa 6, la parte di frase «Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità ...» è sostituita dalla parte di frase seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità ...» e i termini «du présent article» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana].


DIFFICOLTÀ NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI DETERMINATI PRODOTTI (ENERGIA)

87) All'articolo 100, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigiona— mento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.».


ALTRE DISPOSIZIONI — POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

88) All'articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.


89) All'articolo 103, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 101 e 102 e dal presente articolo.».


PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI


90) L'articolo 104 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.»;
b) al paragrafo 6, il termine «raccomandazione» è sostituito dal termine «proposta»;
c) al paragrafo 7, la prima frase è sostituita da «Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo.»;
d)al paragrafo 11, primo comma, nella frase introduttiva, i termini «di intensificare» sono sostituiti da «di rafforzare»;
e)al paragrafo 12, all'inizio della prima frase, i termini «le decisioni» sono sostituiti da «le decisioni o raccomandazioni»;
f)il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.
Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;
g)al paragrafo 14, terzo comma, i termini «, anteriormente al 1o gennaio 1994,» sono soppressi.


POLITICA MONETARIA

91) L'articolo 105 è così modificato:

a) al paragrafo 1, prima frase, il termine «SEBC» è sostituito da «Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato "SEBC",»;
b) al paragrafo 2, secondo trattino, il rinvio all'articolo 111 è sostituito dal rinvio all'articolo 188 O ;
c) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.».


92) L'articolo 106 è così modificato:

a) al paragrafo 1, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «... banconote ...»;
b) al paragrafo 2, prima frase, i termini «in euro» sono inseriti dopo «... monete metalliche ...»; all'inizio della seconda frase, i termini «Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, ...» sono sostituiti da: «Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, ...».

93) L'articolo 107 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi e i paragrafi 3, 4, 5 e 6 diventano, rispettivamente, i paragrafi 1, 2, 3 e 4;
b) al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti dalla parte di frase seguente: «statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso denominato "statuto del SEBC e della BCE" ...»;
c) il testo del paragrafo 5 che diventa paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.».


94) All'articolo 109, la parte di frase «..., al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» è soppressa.


95) All'articolo 110, i primi quattro commi del paragrafo 2 sono soppressi.


MISURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'EURO


96) All'articolo 111, i testi dei paragrafi da 1 a 3 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 188 O, con le modifiche indicate al punto 174). Il testo del paragrafo 4 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 115 C, con le modifiche indicate al punto 100).


97) È inserito l'articolo 111bis:

«Articolo 111bis

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.».


DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (UEM)


98) Il testo dell'articolo 112 diventa l'articolo 245 ter con le modifiche indicate al punto 228). Il testo dell'articolo 113 divental'articolo 245 quater.


99) L'articolo 114 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «comitato monetario a carattere consultivo» sono sostituiti da «comitato economico e finanziario»;
b) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi;
c) al paragrafo 2, il primo comma è soppresso; al terzo trattino, il rinvio all'articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5 è sostituito dal rinvio all'articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 6, e i rinvii all'articolo 122, paragrafo 2, e all'articolo 123, paragrafi 4 e 5, sono sostituiti dal rinvio all'articolo 117bis, paragrafi 2 e 3;
d) al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis.



DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO


100) Sono inseriti il nuovo capo 3 bis e i nuovi articoli 115 A, 115 B e 115 C seguenti:

«CAPO 3 bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO

Articolo 115 A

  1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 99 e 104, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
    a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
    b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
  2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
    Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 115 B

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.

Articolo 115 C

  1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
  2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
  3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
    Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».


DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI STATI MEMBRI CON DEROGA


101) L'articolo 116 è abrogato ed è inserito l'articolo 116bis:

«Articolo 116bis

  1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".
  2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:
    a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 99, paragrafo 2),
    b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafi 9 e 11),
    c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
    d) emissione dell'euro (articolo 106),
    e) atti della Banca centrale europea (articolo 110),
    f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 111bis),
    g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 188 O),
    h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (arti— colo 245 ter, paragrafo 2),
    i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 1),
    j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 2).
    Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
  3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.
  4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
    a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 99, paragrafo 4);
    b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 104, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13).
    Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».


102) L'articolo 117 è abrogato, eccettuati i primi cinque trattini del suo paragrafo 2 che diventano i cinque primi trattini del paragrafo 2 dell'articolo 118bis; sono modificati come indicato al punto 103. È inserito l'articolo 117 bis così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo del paragrafo 1 dell'articolo 121, con le modifiche seguenti:
i) nell'intero paragrafo, i termini «l'IME» sono sostituiti da «la Banca centrale europea»;
ii) all'inizio del primo comma, è inserita la parte di frase seguente: «Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, ...»;
iii) al primo comma, prima frase, i termini «... sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi ...» sono sostituiti da «... sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi ...»;
iv) al primo comma, seconda frase, i termini «... uno Stato membro ...» sono sostituiti da «... ciascuno di tali Stati membri ...» e i termini «du present traité» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana];
v) al primo comma, terzo trattino, i termini «le mécanisme de change ...» sono sostituiti da «le mécanisme de taux de change ...» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e i termini «... nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,» sono sostituiti da «... nei confronti dell'euro,»;
vi) al primo comma, quarto trattino, i termini «... dallo Stato membro ...» sono sostituiti da «... dallo Stato membro con deroga ...» e i termini «... al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.» sono sostituiti da «... al meccanismo di cambio.»;
vii) al secondo comma, i termini «dello sviluppo dell'ecu» sono soppressi;
b) il suo paragrafo 2 riprende la formulazione del paragrafo 2, seconda frase, dell'articolo 122 con le seguenti modifiche:
i) alla fine del testo i termini «di cui all'articolo 121, paragrafo 1», sono sostituiti da «di cui al paragrafo 1»;
ii) sono aggiunti i nuovi secondo e terzo comma seguenti:
«Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.
Per maggioranza qualificata di detti membri, di cui al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;
c) il suo paragrafo 3 riprende la formulazione del paragrafo 5 dell'articolo 123 con le seguenti modifiche:
i) la parte di frase all'inizio del paragrafo «Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, ...» è sostituita da «Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, ...»;
ii) i termini «adotta il tasso ...» sono sostituiti da «fissa irrevocabilmente il tasso ...» .


103) L'articolo 118 è abrogato. È inserito l'articolo 118 bis così modificato:

a) il suo paragrafo 1 triprende la formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 123; i termini «del presente trattato» sono soppressi;
b) il suo paragrafo 2 riprende la formulazione dei primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117; i cinque trattini sono modificati come indicato in appresso e sono preceduti dalla frase introduttiva seguente:
«Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:»;
i) al terzo trattino, i termini «sistema monetario europeo» sono sostituiti da «meccanismo di cambio»;
ii) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:
«— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.».


104) È inserito l'articolo 118 ter, che riprende il testo dell'articolo 124, paragrafo 1, con le modifiche seguenti:

a) la parte di frase «Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera ...» è sostituita da «Ogni Stato membro con deroga considera ...»;
b) i termini «e nel rispetto delle competenze esistenti» sono soppressi e la parte di frase «... del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.» è sostituita da «... del meccanismo di cambio.».


105) L'articolo 119 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «con deroga» sono inseriti, rispettivamente, dopo «di uno Stato membro» al primo comma e «uno Stato membro» al secondo comma e il termine «graduale» al primo comma è soppresso;
b) al paragrafo 2, lettera a), i termini «con deroga» sono inseriti dopo «gli Stati membri» e alla lettera b), i termini «il paese in difficoltà ...» sono sostituiti da «lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ...»;
c) al paragrafo 3, i termini «la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ...» sono sostituiti da «la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ...»;
d) il paragrafo 4 è soppresso.


106) L'articolo 120 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «lo Stato membro interessato può adottare ...» sono sostituiti da «uno Stato membro con deroga può adottare ...»;
b) al paragrafo 3, il termine «parere» è sostituito da «raccomandazione» e il termine «membro» è aggiunto dopo «Stato»;
c) il paragrafo 4 è soppresso.


107) All'articolo 121, il paragrafo 1 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 121 è abrogato.


108) All'articolo 122, la seconda frase del paragrafo 2 diventa il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 122 è abrogato.


109) All'articolo 123, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 118bis e il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3 dell'articolo 117bis, con le modificate indicate, rispettivamente, ai punti 103) e 102). Il resto dell'articolo 123 è abrogato.


110) All'articolo 124, il paragrafo 1 diventa il nuovo articolo 118 ter, con le modifiche indicate al punto 104). Il resto dell'articolo 124 è abrogato.

OCCUPAZIONE


111) All'articolo 125, i termini «e all'articolo 2 del presente trattato» sono soppressi.


TITOLI SPOSTATI


112) Il titolo IX denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE» e gli articoli 131 e 133 diventano, rispettivamente, il titolo II nella parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli 188 B e 188 C. L'articolo 131 è modificato come indicato al punto 157) e l'articolo 133 è sostituito dall'articolo 188 C.
Gli articoli 132 e 134 sono abrogati.


113) Il titolo X denominato «COOPERAZIONE DOGANALE» e l'articolo 135 diventano, rispettivamente, il capo 1 bis, nel titolo I bis denominato «Libera circolazione delle merci» e l'articolo 27 bis, come indicato al punto 45).



POLITICA SOCIALE


114) La denominazione del titolo XI, che diventa IX, «POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ» è sostituita dalla seguente: «POLITICA SOCIALE» e la denominazione «Capo 1 — Disposizioni sociali» è soppressa.


115) È inserito il nuovo articolo 136 bis seguente:

«Articolo 136 bis

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.».


116) L'articolo 137 è così modificato:

a) al paragrafo 2, nella parte introduttiva del primo comma, i termini «il Consiglio:» sono sostituiti da «il Parlamento europeo e il Consiglio:» e i verbi sono adattati di conseguenza; la prima frase del secondo comma è divisa in due commi redatti come segue:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.».
La seconda frase del secondo comma diventa l'ultimo comma e i termini «del presente articolo» sono soppressi;
b)al paragrafo 3, alla fine del primo comma è aggiunta la parte di frase seguente «... o, se del caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 139.»; al secondo comma, i termini «... una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249,» sono sostituiti da «... una direttiva o una decisione devono essere attuate,» e i termini «... o detta decisione» sono aggiunti alla fine.


117) All'articolo 138, paragrafo 4, prima frase, i termini «In occasione della consultazione ...» sono sostituiti da «In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ...» e, nella seconda frase, i termini «La durata della procedura» sono sostituiti da «La durata di tale processo».


118) L'articolo 139, paragrafo 2, è così modificato:

a) al primo comma, la frase seguente è aggiunta alla fine: «Il Parlamento europeo è informato.»;
b) al secondo comma, l'inizio della prima frase «Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo ...» è sostituito da «Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo ...» e l'ultima frase è soppressa.


119) All'articolo 140, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine del secondo comma: «..., in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.».


120) All'articolo 143, il secondo comma è soppresso.


FONDO SOCIALE EUROPEO

121) Il capo 2 diventa «TITOLO X».


122) All'articolo 148, i termini «le decisioni di applicazione relative» sono sostituiti da «i regolamenti di applicazione relativi».


ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT

123) Il capo 3 diventa «TITOLO XI» e i termini «E GIOVENTÙ» alla fine della denominazione sono sostituiti da «, GIOVENTÙ E SPORT».


124) L'articolo 149 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.»;
b) al paragrafo 2, quinto trattino, i termini «... e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa,» sono aggiunti alla fine; il trattino seguente è aggiunto come ultimo trattino:
«— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.»;
c) al paragrafo 3, i termini «in materia di istruzione» sono sostituiti da «in materia di istruzione e di sport»;
d) al paragrafo 4, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi, il primo trattino inizia con i termini «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando ...» e il termine «adottano» è inserito prima di «azioni di incentivazione»; il secondo trattino è sostituito dal seguente: «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».


125) All'articolo 150, paragrafo 4, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.».



CULTURA

126) L'articolo 151, paragrafo 5, è così modificato:

a)nella frase introduttiva, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi;
b)al primo trattino la prima frase inizia con i termini «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la...», il termine «adottano» è inserito prima di «azioni di incentivazione» e la seconda frase del primo trattino è soppressa;
c)al secondo trattino, i termini «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione,» sono soppressi e il trattino inizia con i termini «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta...».


SANITÀ PUBBLICA

127) L'articolo 152 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, il termine «umana» è sostituito da «fisica e mentale» e alla fine di tale comma è aggiunta la parte di frase seguente: «, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.»;
b) al paragrafo 2, alla fine del primo comma, è aggiunta la frase seguente: «In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.»;
c) al paragrafo 2, alla fine del secondo comma, è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»;
d) il paragrafo 4 è così modificato:
i) al primo comma, nella frase introduttiva, la parte di frase seguente è inserita all'inizio: «In deroga all'articolo 2 A, paragrafo 5, e all'articolo 2 E, lettera a), e in conformità dell'articolo 2 C, paragrafo 2, lettera k), ...» e i termini seguenti sono aggiunti alla fine: «..., per affrontare i problemi comuni di sicurezza:»;
ii) alla lettera b), i termini «in deroga all'articolo 37, ...» sono soppressi;
iii) è inserita la nuova lettera c) seguente:
«c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;»;
iv) l'attuale lettera c) diventa paragrafo 5 ed è sostituita dal testo seguente:
«5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.»;
e) il secondo comma dell'attuale paragrafo 4 diventa il paragrafo 6 e il paragrafo 5, che diventa paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:
«7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.».


PROTEZIONE DEI CONSUMATORI


128) All'articolo 153, il paragrafo 2 diventa l'articolo 6bis e i paragrafi 3, 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2, 3 e 4.


INDUSTRIA

129) L'articolo 157 è così modificato:

a) alla fine del paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»;
b)al paragrafo 3, primo comma, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della seconda frase: «..., ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».


COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

130) La denominazione del titolo XVII è sostituita da: «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE».


131) L'articolo 158 è così modificato:

a) al primo comma, i termini «coesione economica e sociale» sono sostituiti da «coesione economica, sociale e territoriale»;
b) al secondo comma, i termini «o insulari, comprese le zone rurali» sono soppressi;
c) è aggiunto il nuovo comma seguente: «Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.».


132) All'articolo 159, secondo comma, i termini «economica e sociale» sono sostituiti da «economica, sociale e territoriale».


133) L'articolo 161 è così modificato:

a) all'inizio del primo comma, prima frase, i termini «Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo ...» sono sostituiti da «Fatto salvo l'articolo 162, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria ...» e il verbo che segue è messo al plurale. Alla seconda frase, i termini «Il Consiglio definisce inoltre ...» sono sostituiti da «Sono inoltre definite»;
b) al secondo comma, i termini «dal Consiglio» sono soppressi;
c) il terzo comma è soppresso.


134) All'articolo 162, primo comma, i termini «Le decisioni d'applicazione» sono sostituiti da «I regolamenti di applicazione» e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.



RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

135) Nella denominazione del titolo XVIII sono aggiunti i termini «E SPAZIO».


136) L'articolo 163 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.»;
b) al paragrafo 2, la parte di frase «... mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, ...» è sostituita da «... , mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, ...».


137)All'articolo 165, paragrafo 2, alla fine è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.».


138) L'articolo 166 è modificato come segue:

a) al paragrafo 4 i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione» sono sostituiti da «Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale».
b) è aggiunto il nuovo paragrafo 5 seguente:
«5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca.».


139) All'articolo 167, i termini «il Consiglio» sono sostituiti da «l'Unione».


140) All'articolo 168, secondo comma, i termini «Il Consiglio» sono sostituiti da «L'Unione».


141) All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa.


SPAZIO

142) È inserito il nuovo articolo 172 bis seguente:

«Articolo 172 bis

  1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.
  2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
  3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.
  4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.».


AMBIENTE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)

143) L'articolo 174 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
«— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.»;
b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una procedura di controllo dell'Unione»;
c) al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa.


144) L'articolo 175 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.»;
b) al paragrafo 3, primo comma, i termini «In altri settori ...» sono soppressi e il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.»;
c) al paragrafo 4, i termini «... talune misure di carattere comunitario, ...» sono sostituiti da «... talune misure adottate dall'Unione, ...»;
d) al paragrafo 5, i termini «il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni» sono sostituiti da «tale misura prevede disposizioni ...».
TITOLI SPOSTATI

145) Il titolo XX denominato «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO» e gli articoli 177, 179, 180 e 181 diventano, rispettivamente, il capo 1 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli da 188 D a 188 G, con le modifiche indicate ai punti da 161) a 164). L'articolo 178 è abrogato.


146) Il titolo XXI denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI» e l'articolo 181 A diventano, rispettivamente, il capo 2 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e il nuovo articolo 188 H; detto articolo è modificato come indicato al punto 166).


ENERGIA

147) Il titolo XX è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 A seguenti:

«TITOLO XX

ENERGIA

Articolo 176 A

  1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
    a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
    b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
    c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
    d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.
  2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
    Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 175, paragrafo 2, lettera c).
  3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.».



TURISMO

148) Il titolo XXI è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 B seguenti:

«TITOLO XXI

TURISMO

Articolo 176 B

  1. L'Unione completal'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:
    a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
    b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
  2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».


PROTEZIONE CIVILE

149) Sono inseriti il nuovo titolo XXII e il nuovo articolo 176 C seguenti:

«TITOLO XXII

PROTEZIONE CIVILE

Articolo 176 C

  1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.
    L'azione dell'Unione è intesa a:
    a)sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
    b)promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
    c)favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
  2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.».



COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

150) Sono inseriti il nuovo TITOLO XXIII e il nuovo articolo 176 D seguenti:

«TITOLO XXIII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 176 D

  1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.
  2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
  3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.».


ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

151) All'articolo 182, primo comma, i termini «del presente trattato», alla fine, sono soppressi.


152) All'articolo 186, la parte di frase finale «... sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.» è sostituita da «... è regolata da atti adottati a norma dell'articolo 187.».


153) All'articolo 187, i termini «deliberando all'unanimità» sono sostituiti da «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione» e la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo: «Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.».


AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

154) È inserita una nuova parte quinta, denominata «AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE» e contenente i titoli e capi seguenti:

Titolo I: Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione
Titolo II: Politica commerciale comune
Titolo III: Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
Capo 1: Cooperazione allo sviluppo
Capo 2: Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Capo 3: Aiuto umanitario
Titolo IV: Misure restrittive
Titolo V: Accordi internazionali
Titolo VI: Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione
Titolo VII: Clausola di solidarietà
DISPOSIZIONI GENERALI

155) Sono inseriti il nuovo titolo I e il nuovo articolo 188 A seguenti:

«TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Articolo 188 A

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato sull'Unione europea.».


POLITICA COMMERCIALE COMUNE

156) È inserito il titolo II, denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE», che riprende la denominazione del titolo IX della parte terza.


157) È inserito l'articolo 188 B, che riprende il testo dell'articolo 131 con le modifiche seguenti:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 23 a 27, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.»;
b)il secondo comma è soppresso.


158) È inserito l'articolo 188 C, che sostituisce l'articolo 133:

«Articolo 188 C

  1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
  2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.
  3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo 188 N, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.
    La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.
    Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.
  4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
    Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.
    Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
    a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
    b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
  5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo V della parte terza e all'articolo 188 N.
  6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.».


COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

159) È inserito il titolo III, denominato «COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO».


160) È inserito il capo 1, «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO», che riprende la denominazione del titolo XX della parte terza.


161) È inserito l'articolo 188 D, che riprende il testo dell'articolo 177 con le modifiche seguenti:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.»;
b) il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.


162) È inserito l'articolo 188 E, che riprende il testo dell'articolo 179 con le modifiche seguenti:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.»;
b) è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente:
«2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 10 A del trattato sull'Unione europea e all'articolo 188 D del presente trattato.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.»;
c) l'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3 e l'attuale paragrafo 3 è soppresso.


163) È inserito l'articolo 188 F, che riprende il testo dell'articolo 180 con le modifiche seguenti:
all'inizio del paragrafo 1, è inserita la parte di frase seguente: «Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni,...».


164) È inserito l'articolo 188 G, che riprende il testo dell'articolo 181; la seconda frase del primo comma e il secondo comma sono soppressi.


COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

165) È inserito il capo 2, denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI», che riprende la denominazione del titolo XXI della parte terza.


166) È inserito l'articolo 188 H, che riprende il testo dell'articolo 181 A con le modifiche seguenti:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 188 D a 188 G, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.»;
c) al paragrafo 3, primo comma, seconda frase, la parte di frase finale «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa.


167) È inserito il nuovo articolo 188 I seguente:

«Articolo 188 I

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.».


AIUTO UMANITARIO

168)Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 188 J seguenti:

«CAPO 3

AIUTO UMANITARIO

Articolo 188 J

  1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
  2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.
  3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.
  4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10 A del trattato sull'Unione europea.
    Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
  5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di funzionamento.
  6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
  7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.».
MISURE RESTRITTIVE

169) Sono inseriti il titolo IV e l'articolo 188 K, che sostituiscono l'articolo 301:

«TITOLO IV

MISURE RESTRITTIVE

Articolo 188 K

  1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
  2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
  3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.».



ACCORDI INTERNAZIONALI

170) Dopo l'articolo 188K è inserito il titolo V, «ACCORDI INTERNAZIONALI».


171) È inserito l'articolo 188 L seguente:

«Articolo 188 L

  1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.
  2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.».


172) È inserito l'articolo 188 M, che riprende il testo dell'articolo 310. Il termine «Stati» è sostituito da «paesi terzi».


173) È inserito l'articolo 188 N, che sostituisce l'articolo 300:

«Articolo 188 N

  1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 188 C, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.
  2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.
  3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.
  4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
  5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
  6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.
    Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:
    a)previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
    i)accordi di associazione;
    ii)accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
    iii)accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
    iv)accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;
    v)accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.
    In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;
    b)previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
  7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
  8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
    Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo 188 H con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
  9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
  10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.
  11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.».


174) È inserito l'articolo 188 O, che riprende il testo del paragrafo 1, le cui ultime due frasi diventano secondo comma, e dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 111, con le modifiche seguenti:

a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 188 N il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.».
Al secondo comma, la parte di frase «su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di ...» è sostituita da «su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di ...»;
b) al paragrafo 2, i termini «valute non comunitarie» sono sostituiti da «valute di Stati terzi»;
c) al paragrafo 3, nella prima frase del primo comma, il rinvio all'articolo 300 è sostituito dal rinvio all'articolo 188 N e il termine «Stati» è sostituito da «Stati terzi» e il secondo comma è soppresso;
d) il paragrafo 5 diventa paragrafo 4.


RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

175)Sono inseriti il titolo VI e gli articoli 188 P e 188 Q seguenti; l'articolo 188 P sostituisce gli articoli da 302 a 304:

«TITOLO VI

RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Articolo 188 P

  1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
    L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
  2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.

Articolo 188 Q

  1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
  2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.».


CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

176) Sono inseriti il nuovo titolo VII e il nuovo articolo 188 R seguenti:

«TITOLO VII

CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo 188 R

  1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
    a) — prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
    — proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
    — prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
    b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
  2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
  3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato. Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 207, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo 61 D, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.
  4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.».


DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE


177) La parte quinta diventa «PARTE SESTA» e la sua denominazione è sostituita da «DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE».


PARLAMENTO EUROPEO

178) L'articolo 189 è abrogato.


179) L'articolo 190 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi e i paragrafi 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 1 e 2;
b ) il paragrafo 4, che diventa paragrafo 1, è così modificato:
i) al primo comma, i termini «... volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto ...» sono sostituiti da «... volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto ...»;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.»;
c) al paragrafo 5, che diventa paragrafo 2, i termini «, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,» sono inseriti dopo «il Parlamento europeo».


180) All'articolo 191, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano...» e i termini «di cui all'articolo 8 A, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea» sono inseriti dopo «a livello europeo».


181) All'articolo 192, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono» e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.»


182) L'articolo 193 è così modificato:

a) al primo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.».


183) L'articolo 195 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, i termini iniziali «Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce ...» sono sostituiti da «Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce ...»; nella parte di frase finale, i termini «... e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni» sono sostituiti da «... nell'esercizio delle sue funzioni» ed è aggiunta l'ultima frase seguente: «Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.»
b) al paragrafo 2, primo comma, il termine «nominato» è sostituito da «eletto»;
c) al paragrafo 3, i termini «da alcun organismo» sono sostituiti da «da alcun governo, istituzione, organo o organismo»;
d) al paragrafo 4, i termini «..., di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, ...» sono inseriti dopo «il Parlamento europeo ...».


184) All'articolo 196, secondo comma, i termini «en session extraordinaire» sono sostituiti da «in tornata» e i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono».


185) L'articolo 197 è così modificato:

a) il primo comma è soppresso;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.».


186) All'articolo 198, primo comma, il termine «assoluta» è soppresso.


187) All'articolo 199, secondo comma, i termini «... condizioni previste da detto regolamento» sono sostituiti da «... condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.».


188) All'articolo 201, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.».


CONSIGLIO EUROPEO

189) Sono inseriti la nuova sezione 1 bis e i nuovi articoli 201 bis e 201 ter seguenti:

«SEZIONE 1 bis

IL CONSIGLIO EUROPEO

Articolo 201 bis

  1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
    L'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 205, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.
    L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
  2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
  3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
  4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 201 ter

Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:
a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea;
b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea.».
CONSIGLIO

190) Gli articoli 202 e 203 sono abrogati.


191) L'articolo 205 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.
2. In deroga all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
3. A decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:
a)per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
b)In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.»;
b)il paragrafo 4 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.


192) L'articolo 207 è sostituito dal seguente:

«Articolo 207

  1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
  2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.
    Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.
  3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.».


193) All'articolo 208, la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo «Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.».


194) All'articolo 209, i termini «previo parere» sono sostituiti da «previa consultazione».


195) L'articolo 210 è sostituito dal seguente:

«Articolo 210

Il Consiglio fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.».


COMMISSIONE

196) L'articolo 211 è abrogato. È inserito l'articolo 211bis:

«Articolo 211bis

A norma dell'articolo 9 D, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.».


197) L'articolo 212 diventa il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 218.


198) All'articolo 213, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 non è più numerato e i suoi primi due commi sono fusi e redatti come segue:
«I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.».


199) L'articolo 214 è abrogato.


200) L'articolo 215 è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dai due commi seguenti:
«Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo 9 D, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.»;
b) è inserito il nuovo quinto comma seguente:
«In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo 9 E, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.»;
c) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
«In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea».


201) All'articolo 217, i paragrafi 1, 3 e 4 sono soppressi e il paragrafo 2 non è più numerato. La prima frase di detto paragrafo è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 9 D, paragrafo 6 di detto trattato.».


202) All'articolo 218, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 diventa paragrafo 1 e i termini «alle condizioni previste dai trattati» sono soppressi. È inserito il paragrafo 2, che riprende il testo dell'articolo 212.


203) All'articolo 219, primo comma, i termini «del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 213» sono sostituiti da «dei suoi membri» e il secondo comma è sostituito da «Il regolamento interno fissa il numero legale.».


CORTE DI GIUSTIZIA

204) Nella denominazione della sezione 4, sono aggiunti i termini «DELL'UNIONE EUROPEA»


205) L'articolo 220 è abrogato.


206) All'articolo 221, il primo comma è soppresso.


207) All'articolo 223, i termini «..., previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono aggiunti alla fine del primo comma.


208) All'articolo 224, primo comma, la prima frase è soppressa e i termini «del Tribunale» sono inseriti dopo «Il numero dei giudici ...». Al secondo comma, i termini «..., previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono inseriti alla fine della seconda frase.


209) È inserito il nuovo articolo 224 bis seguente:

«Articolo 224 bis


È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 223 e 224
Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.».


210) All'articolo 225, paragrafo 1, primo comma, prima frase, i termini «... attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli ...» sono sostituiti da «... attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 225 A e di quelli ...» ed al paragrafo 2, primo comma, i termini «istituite in applicazione dell'articolo 225 A» sono soppressi.


211) L'articolo 225 A è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.»;
b) al secondo comma i termini «La decisione» sono sostituiti da «Il regolamento» ed i termini «tale camera» sono sostituiti da «tale tribunale»;
c) al terzo comma i termini «la decisione sull'istituzione della camera» sono sostituiti da «il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato»;
d) al sesto comma i termini «dalla decisione» sono sostituiti da «dal regolamento» ed è aggiunta la frase seguente alla fine: «Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.»;


212) L'articolo 228 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente che diventa primo comma:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.».
Al terzo comma, che diventa secondo comma, i termini «di giustizia» dopo «Corte» sono soppressi;
b) è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:
«3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 226 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.
Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.».


213) All'articolo 229 A, i termini «...il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, ...» sono sostituiti da «...il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, ...» e i termini «titoli comunitari di proprietà industriale» sono sostituiti da «titoli europei di proprietà intellettuale». L'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.».


214) L'articolo 230 è così modificato:

a) al primo comma, i termini «... atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ...» sono sostituiti da «... atti legislativi, ...», i termini «e del Consiglio europeo» sono aggiunti dopo «Parlamento europeo», i termini «vis—à—vis» sono sostituiti da «à l'égard» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e la frase seguente è aggiunta alla fine: «Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.»;
b) al terzo comma, i termini «... che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.» sono sostituiti da «... che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.»;
d) è inserito il nuovo quinto comma seguente, mentre l'attuale quinto comma diventa sesto comma:
«Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.»;


215) All'articolo 231, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.».


216) L'articolo 232 è così modificato:

a) al primo comma, i termini «il Consiglio europeo,» sono inseriti dopo «Parlamento europeo», i termini «o la Banca centrale europea» sono inseriti dopo «la Commissione», il termine «o» prima di «la Commissione» è sostituito da una virgola e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.»;
b) al terzo comma, i termini «... ad una delle istituzioni» sono sostituiti da «ad una istituzione, organo o organismo»;
c) il quarto comma è soppresso.


217) All'articolo 233, primo comma, i termini «o le istituzioni» sono soppressi ed il verbo è modificato di conseguenza; il terzo comma è soppresso.


218) All'articolo 234, primo comma, lettera b), i termini «e della BCE» sono soppressi e la lettera c) è soppressa. Il seguente comma è aggiunto alla fine dell'articolo: «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile.». Al secondo e terzo comma il termine «giurisdizione» è sostituito da «organo giurisdizionale» ed il verbo «è tenuta» da «è tenuto».


219) All'articolo 235, il rinvio all'articolo 288, secondo comma, è sostituito da un rinvio all'articolo 288, secondo e terzo comma.


220) È inserito il nuovo articolo 235 bis seguente:

«Articolo 235 bis

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.
La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.».


221) All'articolo 236, i termini «...dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi» sono sostituiti da «...dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione».


222) All'articolo 237, lettera d), all'inizio della seconda frase, il termine «direttivo» è inserito dopo «consiglio».


223) Sono inseriti i due nuovi articoli 240 bis e 240 ter seguenti:

«Articolo 240 bis

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.
Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 25ter del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 230, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 240 ter

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.».


224) L'articolo 241 è sostituito dal seguente:

«Articolo 241

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.».


225) All'articolo 242, seconda frase, i termini «de justice» dopo «Cour» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana].


226) All'articolo 245, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.».


BANCA CENTRALE EUROPEA

227) Sono inseriti la sezione 4 bis e l'articolo 245 bis seguenti:

«SEZIONE 4 bis

LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 245 bis

  1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
  2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.
  3. La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.
  4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 105 a 111bis, dell'articolo 115 C e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.
  5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.».


228) È inserito l'articolo 245 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 112 con le modifiche seguenti:

a) al paragrafo 1, i termini «degli Stati membri la cui moneta è l'euro» sono inseriti alla fine dopo «... banche centrali nazionali»;
b) al paragrafo 2, la suddivisione a) e b) è soppressa; l'attuale lettera a) diventa il primo comma e i tre commi dell'attuale lettera b) diventano, rispettivamente il secondo, terzo e quarto comma del paragrafo; al secondo comma, i termini «nominati ... di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo,» sono sostituiti da «nominati ... dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata,».


229) È inserito l'articolo 245 quater, che riprende la formulazione dell'articolo 113.


CORTE DEI CONTI

230) All'articolo 246, i termini «dell'Unione» sono inseriti alla fine ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente:
«Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.».


231) L'articolo 247 è così modificato:

a) il paragrafo 1 e il primo comma del paragrafo 4 sono soppressi. I paragrafi da 2 a 9 diventano, rispettivamente, da 1 a 8;
b) al paragrafo 2, che diventa 1, il termine «paesi» è sostituito da «Stati»;
c) al paragrafo 4, che diventa paragrafo 3, il termine «essi» è sostituito da «i membri della Corte dei conti».


232) All'articolo 248, il termine «organismo» è sostituito da «organo o organismo», al singolare o al plurale secondo i casi.


ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

233) La denominazione del capo 2 è sostituita dalla seguente «ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI».


234) La sezione 1 è inserita prima dell'articolo 249:

«SEZIONE 1

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE».



235) L'articolo 249 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.».


236) Sono inseriti i nuovi articoli da 249 A a 249 D seguenti:

«Articolo 249 A

  1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 251.
  2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.
  3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
  4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

«Articolo 249 B

  1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
    Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
  2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
    a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
    b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.
    Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
  3. L'aggettivo "delegato" o "delegata" è inserito nel titolo degli atti delegati.

«Articolo 249 C

  1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.
  2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 11 e 13 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.
  3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
  4. I termini "di esecuzione" sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

«Articolo 249 D

Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.».


PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI


237) La sezione 2 denominata «PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI» è inserita prima dell'articolo 250.


238) All'articolo 250, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui all'articolo 251, paragrafi 10 e 13, agli articoli 268, 270 bis, 272 e all'articolo 273, secondo comma.».


239)L'articolo 251 è così modificato:

a)al paragrafo 1, i termini «al presente articolo» sono sostituiti da «alla procedura legislativa ordinaria»;
b)Il secondo e terzo comma del paragrafo 2 e i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dal testo seguente:
«Prima lettura
3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Seconda lettura
7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a)approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio; b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
c)propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
a)approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.
Conciliazione
10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.
11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.
Terza lettura
13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.
14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Disposizioni particolari
15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.
In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.».


240) L'articolo 252 è abrogato. È inserito il seguente nuovo articolo 252bis:

«Articolo 252bis

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.».


241) L'articolo 253 è sostituito dal seguente:

«Articolo 253

Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.
Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.
In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.».


242) L'articolo 254 è sostituito dal seguente:

«Articolo 254


  1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.
    Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
    Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
  2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non indicano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
    I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
    Le altre direttive e le decisioni che indicano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.»


243) È inserito il nuovo articolo 254 bis seguente:

«Articolo 254 bis


  1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
  2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 283.».


244) L'articolo 255 diventa articolo 16 A, con le modifiche indicate al punto 28).


245) All'articolo 256, primo comma, i termini «Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano ...» sono sostituiti da «Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano ...».


ORGANI CONSULTIVI


246) Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 256 bis seguenti; i capi 3 e 4 diventano rispettivamente le sezioni 1 e 2 e il capo 5 diventa 4:

«CAPO 3

GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Articolo 256bis


  1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
  2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
  3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
  4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
  5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.».


COMITATO ECONOMICO E SOCIALE


247) Gli articoli 257 e 261 sono abrogati.


248) All'articolo 258, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente:

«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.».


249) L'articolo 259 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I membri del Comitato sono nominati per cinque anni.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.».


250) All'articolo 260, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio».


251) L'articolo 262 è così modificato:

a) al primo, secondo e terzo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo prima del riferimento al Consiglio;
b) al primo comma, i termini «sono tenuti a consultare» sono sostituiti da «consultano»;
c) al terzo comma, i termini «e il parere della sezione specializzata» sono soppressi;
d) il quarto comma è soppresso.


COMITATO DELLE REGIONI


252) L'articolo 263 è così modificato:

a) il primo comma è soppresso;
b) il terzo comma, che diventa secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.»;
c) al quarto comma, che diventa terzo comma, prima frase, i termini «su proposta dei rispettivi Stati membri» sono soppressi e il termine «quattro» è sostituito da «cinque»; nella quarta frase, i termini «al primo comma» sono sostituiti dai termini «all'articolo 256 bis, paragrafo 3»;
d) l'ultimo comma è soppresso.


253) All'articolo 264, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio».


254) L'articolo 265 è così modificato:

a) al primo, secondo, terzo e ultimo comma è inserito un riferimento al Parlamento europeo prima del riferimento al Consiglio.
b) al primo comma, il termine «due» è soppresso;
c) il quarto comma è soppresso;


BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI


255) All'articolo 266, terzo comma, i termini «su richiesta della Commissione» sono sostituiti da «su proposta della Commissione», i termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di» sono soppressi.


256) All'articolo 267, lettera b), il termine «richieste» è sostituito da «indotte» e i termini «dalla graduale realizzazione» sono sostituiti da «dall'instaurazione o dal funzionamento».


DISPOSIZIONI FINANZIARIE


257) L'articolo 268 è così modificato:

a)al primo comma, i termini «..., ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, ...» sono soppressi e i tre commi diventano il paragrafo 1;
b)il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 272.»;
c)sono aggiunti i nuovi seguenti paragrafi da 2 a 6:
«2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all'articolo 279.
3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all'articolo 279, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo.
4. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 270 bis.
5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 280, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.».


RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE


258) Prima dell'articolo 269 è inserito il capo 1 denominato «RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE».


259) L'articolo 269 è così modificato:

a) è inserito il nuovo primo comma seguente:
«L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.»;
b) l'ultimo comma è sostituito dai due commi seguenti:
«Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.».


260) L'articolo 270 è abrogato.


QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE


261) Sono inseriti il nuovo capo 2 e il nuovo articolo 270 bis seguenti:

«CAPO 2

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo 270bis

  1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.
    È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.
    Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.
  2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.
    Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.
  3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.
    Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
  4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto.
  5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.».


BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE


262) Dopo l'articolo 270 bis è inserito il capo 3 denominato «BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE».


263) È inserito l'articolo 270 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 272, paragrafo 1.


264) L'articolo 271 diventa il nuovo articolo 273 bis, con le modifiche indicate al punto 267).


265) All'articolo 272, il paragrafo 1 diventa articolo 270 ter e i paragrafi da 2 a 10 dell'articolo 272 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 272


Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.
  1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.
    Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.
  2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
    La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.
  3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1o ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.
  4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:
    a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;
    b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;
    c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.
  5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.
    La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
  6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.
  7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
    a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o
    b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
    c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
    d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base.
  8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.
  9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
  10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.».


266) L'articolo 273 è così modificato:

a) al primo comma, il termine «votato» è sostituito da «definitivamente adottato», i termini «o seguendo un'altra suddivisione» sono soppressi e la parte di frase finale «...nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.» è sostituita da «... nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.»;
b) al secondo comma, i termini «,su proposta della Commissione,» sono inseriti dopo «il Consiglio» e la parte di frase e la frase seguenti sono aggiunte alla fine: «..., conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279. Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento europeo.»;
c) il terzo comma è soppresso;
d) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
«La decisione di cui al secondo comma prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente agli atti di cui all'articolo 269.
Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.».


267) È inserito l'articolo 273 bis che riprende la formulazione dell'articolo 271 con le modifiche seguenti:

a) il primo comma è soppresso;
b) al terzo comma, che diventa secondo comma, i termini «, per quanto occorra,» sono soppressi;
c) all'ultimo comma, i termini «del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia» sono sostituiti da «del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea».


ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO


268) Il capo 4 denominato «ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO» è inserito prima dell'articolo 274, che è modificato come segue:

a) al primo comma, la parte di frase iniziale «La Commissione cura l'esecuzione del bilancio» è sostituita da «La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento prevede gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso prevede inoltre le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.».


269) All'articolo 275 l'ordine del riferimento al Consiglio e al Parlamento europeo è invertito. È aggiunto il nuovo secondo comma seguente:
«La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 276.»


270) All'articolo 276, paragrafo 1, i termini «i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275,» sono sostituiti da «i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 275,».


DISPOSIZIONI FINANZIARIE COMUNI


271) Il capo 5 denominato «DISPOSIZIONI COMUNI» è inserito prima dell'articolo 277.


272) L'articolo 277 è sostituito dal seguente:

«Articolo 277

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.».


273) L'articolo 279 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:
a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.»
b) al paragrafo 2, i termini «all'unanimità» e il termine «parere» sono soppressi.


274) Sono inseriti i nuovi articoli 279 bis e 279 ter seguenti:

«Articolo 279 bis

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Articolo 279 ter

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente titolo.»


LOTTA CONTRO LA FRODE


275) Prima dell'articolo 280 è inserito il capo 6 denominato «LOTTA CONTRO LA FRODE».


276) L'articolo 280 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «... e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.»;
b) al paragrafo 4, i termini «e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione» sono inseriti dopo «... in tutti gli Stati membri» e l'ultima frase è soppressa.


COOPERAZIONI RAFFORZATE


277) Dopo l'articolo 280 è inserito il titolo III denominato «COOPERAZIONI RAFFORZATE».


278) Sono inseriti gli articoli da 280 A a 280 I seguenti che, con l'articolo 10 del trattato sull'Unione europea, sostituiscono gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato sull'Unione europea e gli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea:

«Articolo 280 A

Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.
Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

«Articolo 280 B

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

«Articolo 280 C

  1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.
    La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
  2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

«Articolo 280 D

  1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.
    L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
  2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.
    L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

«Articolo 280 E

Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3.

«Articolo 280 F

  1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo 280 D, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.
    La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
    Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo 280 E. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.
  2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.
    Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.
    Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo 280 E.

«Articolo 280 G

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

«Articolo 280 H

  1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
  2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
  3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

«Articolo 280 I

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.».


DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


279) La parte sesta diventa «PARTE SETTIMA».


280) Gli articoli 281, 293, 305 e 314 sono abrogati. L'articolo 286 è sostituito dall'articolo 16 B.


281) All'articolo 282, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.».


282) All'articolo 283, la prima parte di frase «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce ...» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono...» ed alla fine, i termini «agenti di tali Comunità» sono sostituiti da «agenti dell'Unione».


283) All'articolo 288, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.».


284) Alla fine dell'articolo 290 sono aggiunti i termini «... mediante regolamenti».


285) All'articolo 291, i termini «, per l'Istituto monetario europeo» sono soppressi.


286) L'articolo 294 diventa l'articolo 48 bis.


287) L'articolo 299 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso. Il paragrafo 2, primo comma e i paragrafi da 3 a 6 diventano articolo 311bis, con le modifiche indicate al punto 293).
Il paragrafo 2 non è più numerato;
b) all'inizio del primo comma, il termine «Tuttavia» è soppresso e i termini «dei dipartimenti francesi d'oltremare» sono sostituiti da «della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin,»; alla fine del comma è aggiunta la frase seguente: «Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.»;
c) all'inizio del secondo comma, i termini «Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali ...» sono sostituiti da «Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare ...»;
d) all'inizio del terzo comma, il rinvio al secondo comma è sostituito da un rinvio al primo comma.


288) Gli articoli 300 e 301 sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 188 N e 188 K e gli articoli da 302 a 304 sono sostituiti dall'articolo 188 P.


289) L'articolo 308 è sostituito dal seguente:

«Articolo 308

  1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
  2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3ter, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
  3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
  4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 25ter, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.».


290) È inserito il nuovo articolo 308 bis seguente:

«Articolo 308 bis

L'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea non si applica agli articoli seguenti:
— articolo 269, terzo e quarto comma,
— articolo 270 bis, paragrafo 2, primo comma
— articolo 308 e
— articolo 309.»


291) L'articolo 309 è sostituito dal seguente:

«Articolo 309

Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.
Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).
Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.».


292) L'articolo 310 diventa articolo 188 M.


293) L'articolo 311 è abrogato. È inserito un articolo 311bis che riprende la formulazione dell'articolo 299, paragrafo 2, primo comma e paragrafi da 3 a 6, con le modifiche seguenti:

a) il paragrafo 2, primo comma e i paragrafi da 3 a 6 diventano i paragrafi da 1 a 5 e all'inizio dell'articolo è inserita la frase introduttiva seguente:
«Oltre alle disposizioni dell'articolo 49 C del trattato sull'Unione europea relativo al campo di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:»;
b) al paragrafo 2, primo comma, che diventa paragrafo 1, i termini «...ai dipartimenti francesi d'oltremare, ...» sono sostituiti da «... alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin ...» e i termini «..., conformemente all'articolo 299» sono aggiunti alla fine;
c) al paragrafo 3, che diventa 2, i termini «del presente trattato» e i termini «del trattato stesso», alla fine, sono soppressi;
d)al paragrafo 6, che diventa 5, la frase introduttiva «In deroga ai paragrafi precedenti:» è sostituita da «In deroga all'articolo 49 C del trattato sull'Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo:»;
e) alla fine dell'articolo è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:
«6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.».


294) La denominazione «DISPOSIZIONI FINALI» prima dell'articolo 313 è soppressa.


295) È inserito l'articolo 313bis:

«Articolo 313bis

Le disposizioni dell'articolo 53 del trattato sull'Unione europea si applicano al presente trattato.».