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Trattato di Uccialli

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Regno d'Italia

1890 diritto/Etiopia diritto Trattato di Uccialli Intestazione 29 luglio 2016 75% Da definire

Trattato di amicizia e di commercio tra il Regno d’Italia e l’Impero d’Etiopia, firmato a Roma il 10 Aprile 1890
1890

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Visto l’art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro ad interim degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:


Articolo unico

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e di commercio fra il Regno d’Italia e l’Impero d’Etiopia firmato nell’accampamento di Uccialli il 2 maggio 1889, e da Noi ratificato il 29 settembre 1889. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

F. Crispi


TRATTATO

Di amicizia e di commercio tra il Regno d’Italia e l’Impero d’Etiopia


Sua Maestà Umberto I Re d’Italia e Sua Maestà Menelik II Re dei Re d’Etiopia, allo scopo di rendere proficua e durevole la pace fra i due Regni d’Italia e di Etiopia, hanno stabilito di concludere un trattato di amicizia e di commercio. Sua Maestà il Re d’Italia, avendo delegato come suo rappresentante il contre Pietro Antonelli, commendatore della Corona d’Italia, cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, suo inviato straordinario presso Sua Maestà il Re Menelik i cui pieni poteri furono riconosciuti in piena e debita forma, e Sua Maestà Re Menelik stipulando in proprio nome quale Re dei Re d’Etiopia, hanno concordato e conchiudono i seguenti articoli:


Art. 1. Vi saranno pace perpetua ed amicizia costante fra Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia e fra i loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.


Art. 2. Ciascuna delle parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l’altra e potrà nominare consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell’altra.
Tali funzionari godranno di tutti i privilegi ed immunità secondo le consuetudini dei governi europei.


Art. 3. A rimuovere ogni equivoco circa i limiti dei territori sopra i quali le due parti contraenti esercitano i diritti di sovranità, una commissione speciale composta di due delegati italiani e due etiopici traccerà sul terreno con appositi segnali permanenti una linea di confine i cui capisaldi siano stabiliti come appresso:
La linea dell’altipiano segnerà il confine etiopico-italiano;
Partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;
Adi Nefas e Adi Joannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano;
Da Adi Joannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.


Art. 4. Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del Governo etiopico, che però non potrà mai servirsene per scopi militari.


Art. 5. Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo diritto di dogana dell’8 per cento sul valore della merce.


Art. 6. Il commercio delle armi e munizioni da o per l’Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re di Etiopia.
Ogni qualvolta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane munita del sigillo reale.
Le carovane con carico di armi e munizioni viaggeranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopico.


Art. 7. I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti potranno liberamente entrare, viaggiare, uscire coi loro effetti e mercanzie nel paese dell’altra e godranno della maggiore protezione del Governo e dei suoi dipendenti.
E’ però severamente proibito a gente armata da ambe le parti contraenti di riunirsi in molti od in pochi e passare i rispettivi confini allo scopo di imporsi alle popolazioni e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.


Art. 8. Gli italiani in Etiopia e gli etiopi in Italia o possedimenti italiani potranno comprare e vendere, prendere o dare in affitto e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà non altrimenti che gli indigeni.


Art. 9. E’ pienamente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell’altro di praticare la propria religione.


Art. 10. Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno definite dall’autorità italiana in Massaua o da un suo delegato.
Le liti fra italiani ed etiopi saranno definite dall’autorità italiana in Massaua e da un suo delagato e da un delegato dall’autorità etiopica.


Art. 11. Morendo un italiano in Etiopia o un etiope in territorio italiano, le autorità del luogo costudiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposizione dell’autorità governativa a cui apparteneva il defunto.


Art. 12. In ogni caso o per qualsiasi circostanza gl’italiani imputati di un reato saranno giudicati dall’autorità italiana.
Per questo l’autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare alla autorità italiana in Massaua gli italiani imputati di aver commesso un reato.
Egualmente gli etiopi imputati di un reato commesso in territorio italiano saranno giudicati dall’autorità etiopica.


Art. 13. Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Re di Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai domini dell’uno nei domini dell’altro.


Art. 14. La tratta degli schiavi essendo contraria ai principî della religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia s’impegna d’impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.


Art. 15. Il presente trattato è valido per tutto l’impero etiopico.


Art. 16. Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due parti contraenti volesse far introdurre qualche modificazione potrà farlo; ma dovrà prevenire l’altra un anno prima, rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.


Art. 17. Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi.


Art. 18. Qualora Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condizioni, la preferenza agli italiani.


Art. 19. Il presente trattato essendo redatto in lingua italiana ad amarica e le due versioni concordando perfettamente fra loro, entrambi i testi si riterranno ufficiali e faranno sotto ogni rapporto pari fede.


Art. 20. Il presente trattato sarà ratificato.


In fede di che il conte Pietro Antonelli, in nome di Sua Maestà il Re d’Italia, e Sua Maestà Menelik Re dei Re d’Etiopia, in nome proprio, hanno firmato e apposto il loro sigillo al presente trattato fatto nell’accampamento di Uccialli il 25 miazia 1881 – corrispondante al 2 maggio 1889.

(Bollo imperiale d’Etiopia)


Per Sua Maestà il Re d’Italia

(L.S.) Pietro Antonelli