UE - Libro verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza/3.3

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3.3. Diffusione delle opere per scopi didattici e di ricerca

Per procurarsi o diffondere il materiale didattico sia gli insegnanti che gli studenti ricorrono sempre più alla tecnologia digitale. L'apprendimento basato sull'uso della rete rappresenta oggigiorno una parte significativa delle attività curriculari. Se è vero che la diffusione di materiali per l'insegnamento attraverso le reti on line può avere effetti benefici sulla qualità dell'istruzione e della ricerca in Europa, è anche vero che questa diffusione comporta il rischio di violazione dei diritti degli autori quando la digitalizzazione e/o la messa a disposizione di copie di materiali per studio e ricerca riguardi opere coperte dal diritto d'autore.

L'eccezione — prevista nell'interesse generale — per l'utilizzazione delle opere per finalità didattiche o di ricerca scientifica mirava a conciliare, da un lato, i legittimi interessi dei titolari dei diritti e, dall'altro, l'obiettivo generale dell'accesso alla conoscenza. La direttiva sul diritto d'autore consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico allorché l'utilizzo di un'opera "ha esclusivamente finalità illustrative per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore." Di quest'eccezione le legislazioni nazionali hanno spesso dato un'interpretazione restrittiva, non includendo né l'apprendimento a distanza né l'apprendimento a domicilio via Internet. Inoltre, l'eccezione in parola spesso riguarda unicamente la copia di estratti del materiale di ricerca anziché l'opera nella sua integralità. Gli Stati membri hanno talora optato per un'eccezione limitata all'insegnamento e non hanno previsto eccezioni per la ricerca.

All'epoca dell'adozione della direttiva furono prese in considerazione sia l'istruzione tradizionale impartita in aula e i moderni metodi di e-learning. Pertanto, il considerando n. 42 della direttiva afferma che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), può anche applicarsi all'apprendimento a distanza. Tuttavia nel testo dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), quest'affermazione non trova esplicito riscontro, poiché l'articolo non contiene né la definizione delle nozioni di "apprendimento", "ricerca scientifica", "illustrazione", né altri chiarimenti riguardo alla portata dell'eccezione. Il considerando n. 42 si riferisce alle finalità non commerciali della didattica e della ricerca scientifica in quanto criterio discriminante per l'applicazione dell'eccezione stessa, prescindendo dalla struttura organizzativa e dagli strumenti di finanziamento dell'istituzione in cui le attività si svolgono. La direttiva ha pertanto lasciato agli Stati membri ampi margini di discrezionalità in relazione alle modalità di applicazione, lasciandoli liberi di fissare i limiti dell'utilizzazione ammissibile grazie all'eccezione.

L'utilizzazione di lavori per finalità illustrative per uso didattico e per la ricerca scientifica è interpretata in modo diverso nei vari Stati membri. In alcuni di essi, come la Danimarca, la Finlandia, la Svezia e la Francia, fino al gennaio 2009, l'utilizzo di opere per finalità illustrative per uso didattico o di ricerca scientifica è soggetto alla stipulazione di ampi accordi collettivi fra le società di gestione collettiva dei diritti e gli istituti di istruzione.

Malgrado i vantaggi che presenta un sistema di rilascio di licenze collettive estese (gli istituti possono negoziare i contratti che meglio corrispondono alle loro esigenze), questa forma di concessione di licenze presenta il rischio che non venga concluso nessun accordo o che venga concluso un accordo dalle caratteristiche restrittive, con conseguente incertezza del diritto per gli istituti di istruzione (n.34).

Negli Stati membri la cui legislazione ha recepito l'eccezione per le finalità didattiche e di ricerca, le relative disposizioni pertinenti presentano significative divergenze. In alcuni Stati l'eccezione è estesa anche ai diritti di comunicazione e di messa a disposizione del pubblico (è il caso del Belgio, del Lussemburgo, di Malta e della Francia, dal gennaio 2009) mentre altri circoscrivono l'eccezione al solo diritto di riproduzione (Grecia, Slovenia) o consentono la comunicazione al pubblico solo a condizione che la comunicazione non venga ricevuta al di fuori dei locali dell'istituto di istruzione (Regno Unito). Dal canto suo, la Germania fa una distinzione tra le attività didattiche e le attività di ricerca; nel primo caso, il diritto tedesco consente l'uso di opere protette esclusivamente per l'insegnamento impartito in classe e nell'Intranet, in cui si limita a raggiungere un gruppo di studenti che assistono ad un determinato corso. Nei confronti della ricerca, invece, la legge ha un'impostazione meno restrittiva, poiché consente la messa a disposizione di opere "a fini di ricerca propria" e "limitatamente a un piccolo numero di partecipanti" (n. 35).

È quanto si è verificato in Francia, dove sono stati conclusi soltanto nel 2005 cinque accordi settoriali sull'utilizzo delle opere per finalità illustrative nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica, a seguito di una dichiarazione comune del ministro dell'istruzione in rappresentanza degli istituti di istruzione e del ministro della Cultura in rappresentanza dei titolari dei diritti. Nel periodo di attuazione della direttiva, in seguito all'intervento degli istituti di istruzione ed in particolare delle università è stata inserita per la prima volta nel Codice francese sulla proprietà intellettuale un'eccezione che disciplina l'utilizzo di opere per finalità illustrative per la didattica e la ricerca scientifica. Questa disposizione, che sostituisce il previgente regime contrattuale, entrerà in vigore nel gennaio 2009.

L'articolo 52a della legge tedesca sul diritto d'autore impone inoltre agli utenti di versare un equo compenso ai titolari dei diritti per la messa a disposizione di un'opera.

Per quanto riguarda le modalità della copia, la maggior parte degli Stati membri non fa alcuna distinzione tra copie analogiche e copie digitali, per cui entrambe queste tipologie rientrano nell'eccezione. Tuttavia, il tenore testuale della legge ungherese sui diritti d'autore limita l'eccezione alle sole riproduzioni analogiche. In Danimarca non vi è alcun accordo sulla copia digitale tra gli organismi di gestione collettiva dei diritti e gli istituti di istruzione. Le scuole e le università beneficiano di una licenza che riguarda esclusivamente la realizzazione di copie su carta di estratti di opere. L'unica licenza collettiva estesa che comprende le attività come la scansione, la stampa, la trasmissione per e-mail, il downloading e il caricamento è stata rilasciata soltanto per l'utilizzo di opere su Internet negli istituti di formazione per insegnanti.

Se nei vari Stati membri lo stesso atto viene trattato giuridicamente in modo diverso, ne può discendere un'incertezza del diritto circa gli atti consentiti dall'eccezione, soprattutto quando le attività di insegnamento e di ricerca si svolgono in ambito transnazionale. Sono sempre più numerosi gli studenti e i ricercatori che preferiscono procurarsi le pertinenti risorse didattiche non soltanto nel tradizionale ambiente scolastico, ma anche utilizzando reti on line, senza pertanto soggiacere a vincoli di tempo o di spazio. Le disposizioni che consentono unicamente la copia riprografica delle opere o che obbligano gli studenti ad essere fisicamente presenti nei locali dell'istituto di istruzione non consentono a questi ultimi di sfruttare tutto il potenziale che offrono le nuove tecnologie e di lanciare programmi di apprendimento a distanza. Come afferma il rapporto Gowers, "la conseguenza è che gli studenti che seguono una formazione a distanza si trovano svantaggiati rispetto agli studenti che risiedono nei campus universitari; questi vincoli esercitano un'incidenza sproporzionata sugli studenti portatori di handicap che potrebbero invece lavorare a distanza.". Il rapporto afferma inoltre "Questa eccezione al diritto di autore dovrebbe essere ampliata in modo da permettere che determinati brani di opere vengano messi a disposizione degli studenti via e-mail o in ambienti didattici virtuali" (n. 36).

Un'altra divergenza tra gli Stati membri riguarda la lunghezza degli estratti di opere che possono essere riprodotti o messi a disposizione a fini di insegnamento e di ricerca. L'eccezione può riguardare l'opera integrale (Malta), gli articoli di giornali e riviste e brevi estratti delle opere (Belgio, Germania o Francia) o esclusivamente brevi estratti delle opere senza alcuna distinzione tra diversi tipi (e lunghezze) di opere (Lussemburgo). Per quanto riguarda l'ultimo esempio, opere come gli articoli di giornali e riviste possono essere considerati in pratica esclusi dall'eccezione poiché generalmente vi è scarso interesse ad utilizzare solo un breve frammento di un articolo per l'insegnamento e la ricerca scientifica.

Anche per quanto concerne gli istituti che possono beneficiare dell'eccezione a fini didattici e di ricerca scientifica gli Stati membri hanno adottato soluzioni diverse. Mentre la legge tedesca fa riferimento a "scuole, università, istituti postsecondari e istituti di formazione professionale non commerciali", altri paesi quali il Regno Unito utilizzano il termine generico "istituti di istruzione" senza ulteriori dettagli, mentre il codice francese sulla proprietà intellettuale non fornisce alcuna indicazione in merito agli istituti ai quali si applica l'eccezione e ricalca la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a): "finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica". In Spagna e in Grecia l'esenzione riguarda solo l'insegnamento, escluse le attività di ricerca.

A parte un certo grado di incertezza giuridica dovuto al livello limitato di armonizzazione, le suddette differenze possono costituire un problema quando gli studenti si iscrivono a corsi in altri paesi, nel quadro dell'apprendimento a distanza, o quando gli insegnanti e i ricercatori esercitano le loro attività in diversi istituti ubicati in paesi diversi. A seconda del paese, atti identici potrebbero essere legali o illegali. Questo problema è dovuto alle modalità diverse con cui gli Stati membri hanno recepito l'eccezione nei loro ordinamenti nazionali. Pertanto da più parti è stata avanzata la richiesta di introdurre un'eccezione obbligatoria per l'uso didattico e di ricerca scientifica, con un ambito di applicazione chiaramente definito nella direttiva. Il rapporto Gowers raccomanda ad esempio che l'eccezione per finalità didattiche "venga definita per categoria di uso e attività e non per mezzo o ubicazione" (n. 37).

Tuttavia, la trasformazione dell'eccezione in obbligatoria e l'ulteriore chiarimento del suo ambito di applicazione non ne implicano l'estensione, poiché occorre prendere in considerazione gli interessi dei titolari dei diritti. Ad esempio, per quanto riguarda l'esenzione per la comunicazione al pubblico avente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, il rapporto Gowers afferma che "sarà necessario garantire che l'accesso a tale materiale (didattico e di ricerca) non sia a disposizione del pubblico in generale (n. 38), bensì ristretto a studenti e ricercatori. A questo proposito il considerando n. 44 della direttiva sul diritto d'autore recita: "L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.". Occorre trovare il giusto equilibrio tra un'adeguata tutela dei diritti esclusivi ed il rafforzamento della competitività dell'istruzione e della ricerca europee.

Quesiti:

  • (19) È opportuno che la comunità scientifica e di ricerca stipuli accordi di licenza con gli editori allo scopo di aumentare l'accesso alle opere per finalità didattiche o di ricerca? Vi sono esempi riusciti di accordi di licenza che consentano l'uso on line delle opere per finalità didattiche o di ricerca?
  • (20) È opportuno chiarire l'eccezione per finalità didattiche e di ricerca in modo da tenere conto delle forme moderne di apprendimento a distanza?
  • (21) Occorre chiarire che l'eccezione per finalità didattiche e di ricerca riguarda non soltanto il materiale utilizzato in aule o locali di istituti di istruzione, ma anche l'uso delle opere a casa per studio?
  • (22) Sono necessarie regole minime obbligatorie per quanto riguarda la lunghezza degli estratti di opere che possono essere riprodotti o messi a disposizione per finalità didattiche e di ricerca?
  • (23) È opportuno introdurre il requisito minimo obbligatorio che l'eccezione riguarda sia l'insegnamento che la ricerca?

Note

  • 37) Gowers Review of Intellectual Property 2006, punto 4.15.
  • 38) Gowers Review of Intellectual Property 2006, punto 4.18.