Utente:Aubrey/Sandbox/5

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MUNICIPIO DI CITTÀ DI CASTELLO




IL SINDACO


Visti i reclami presentati a questo ufficio contro l'abuso invalso di esercitare il giuoco della Ruzzola e della Forma nelle strade comunali;

Vista la Circolare in data 27 marzo 1873 N. 2240 della Deputazione Provinciale dell'Umbria, alla quale furono fatte lagnanze per l'esercizio del giuoco, di cui trattasi sulle strade provinciali;

Ritenuto che la sullodata Deputazione Provinciale colla Circolare succitata ebbe a prescrivere che il giuoco della Ruzzola e della Forma dovesse essere assolutamente vietato nelle strade provinciali;

Ritenuta la necessità di garantire la sicurezza delle persone e di rimuovere ogni ostacolo alla circolazione;

Visto l'art. 50 del Regolamento di polizia urbana in data 8 settembre 1871;

Vista la deliberazione presa dalla Giunta Municipale in adunanza del 20 corrente;


DECRETA:

1. - Il giuoco della Ruzzola e della Forma è assolutamente proibito sulle strade comunali e provinciali, e sulle strade vicinali nell'interno dei luoghi abitati.

2. - L'esercizio del gioco della Ruzzola e della Forma è solamente permesso nel tratto di strada di circonvallazione denominato Giuoco della Forma tra Porta Santa Maria e Porta San Florido e nella strada detta di San Tommaso che ha principio sulla Provinciale Tifernate al di là del Caseggiato del Cavaglione.

3. - I contravventori saranno puniti colle pene di polizia stabilite dal codice penale a seconda dell'art. 146, della Legge Comunale, e Provinciale 20 Marzo 1865.


I RR. Carabinieri, le Guardi Municipali e i cantonieri Comunali e provinciali sono incaricati di sorvegliare per l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Manifesto.

Dalla Residenza Municipale li 23 Marzo 1874.


IL SINDACO
AMILCARE CAV. MATTIUCCI