Utente:Littoria

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Stralcio dal discorso di Silvio Spaventa letto il 20 maggio 1894 nella sala Dante in Roma:

«Lo Stato è la coscienza direttiva, per cui una nazione sa di essere guidata nelle sue vie, la società si sente sicura nelle sue istituzioni, i cittadini si veggono tutelati negli averi e nelle persone. Nello Stato avvi dunque "giustizia", "difesa", "direzione"... La parte mutabile dello Stato è la direzione che essa dà ad un popolo : in questa direzione vi può entrar tutto...»

Legge 25 giugno 1865 n. 2359[modifica]

Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità[modifica]

TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità

  1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge.
  2. Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente.
    Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Province o dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui.