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Wikisource:Libri/Svizzera, Confederazione - Costituzione

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Confederazione Svizzera

1998 C diritto diritto Costituzione della Confederazione Svizzera Intestazione 22 gennaio 2011 75% diritto

Costituzione della Confederazione Svizzera

{{subst:Libro salvato/diritto legge | GazzettaUfficiale = 18 dicembre 1998 | EntrataInVigore = 1 gennaio 2000 | UltimaModifica = Aggiornata a: RU 1999 2556 | DocumentiAbrogati = | DocumentiCollegati = *

Svizzera, Confederazione - Costituzione}}
Indice
Preambolo


Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,

Il Popolo svizzero e i Cantoni,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione:

Disposizioni generali

Art. 1 - Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

Art. 2 - Scopo

1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese.

2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

Art. 3 - Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

Art. 4 - Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.

Art. 5 - Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 6 - Responsabilità individuale e sociale

Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

Diritti fondamentali

Art. 7 - Dignità umana

La dignità della persona va rispettata e protetta.

Art. 8 - Uguaglianza giuridica

1 Tutti sono uguali davanti alla legge.

2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Art. 9 - Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede

Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 10 - Diritto alla vita e alla libertà personale

1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 11 - Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Art. 12 - Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno

Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.

Art. 13 - Protezione della sfera privata

1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 14 - Diritto al matrimonio e alla famiglia

Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Art. 15 - Libertà di credo e di coscienza

1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso

Art. 16 - Libertà d’opinione e d’informazione

1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.

3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Art. 17 - Libertà dei media

1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

2 La censura è vietata.

3 Il segreto redazionale è garantito.

Art. 18 - Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 19 - Diritto all’istruzione scolastica di base

Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.

Art. 20 - Libertà della scienza

La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.

Art. 21 - Libertà artistica

La libertà dell’arte è garantita.

Art. 22 - Libertà di riunione

1 La libertà di riunione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

Art. 23 - Libertà d’associazione

1 La libertà d’associazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.

Art. 24 - Libertà di domicilio

1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Art. 25 - Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato

1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.

2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.

Art. 26 - Garanzia della proprietà

1 La proprietà è garantita.

2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 27 - Libertà economica

1 La libertà economica è garantita.

2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 28 - Libertà sindacale

1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

Art. 29 - Garanzie procedurali generali

1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.

3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 30 - Procedura giudiziaria

1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.

2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 31 - Privazione della libertà

1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 32 - Procedura penale

1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

2 L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore.

Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.

Art. 33 - Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 34 - Diritti politici

1 I diritti politici sono garantiti.

2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.

Art. 35 - Attuazione dei diritti fondamentali

1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 36 - Limiti dei diritti fondamentali

1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Cittadinanza e diritti politici

Art. 37 - Diritti di cittadinanza

1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

2 Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale

Art. 38 - Acquisizione e perdita della cittadinanza

1 La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi

Art. 39 - Esercizio dei diritti politici

1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.

2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.

Art. 40 - Svizzeri all’estero

1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Obiettivi sociali

Art. 41

1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;

b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;

c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;

d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;

e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;

f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;

g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.

3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

Confederazione, Cantoni e Comuni

Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Compiti di Confederazione e Cantoni
Art. 42 - Compiti della Confederazione

1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati della Costituzione.

2 Assume i compiti che esigono un disciplinamento unitario.

Art. 43 - Compiti dei Cantoni

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.

Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
Art. 44 - Principi

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.

2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

Art. 45 - Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 46 - Attuazione e esecuzione del diritto federale

1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

2 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

3 La Confederazione tiene conto dell’onere finanziario derivante dall’attuazione del diritto federale. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede a un’adeguata perequazione finanziaria.

Art. 47 - Autonomia dei Cantoni

La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.

Art. 48 - Trattati intercantonali

1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.

2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

Art. 49 - Preminenza e rispetto del diritto federale

1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. 2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

Comuni
Art. 50

1 L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

2 Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

Garanzie federali
Art. 51 - Costituzioni cantonali

1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Art. 52 - Ordine costituzionale

1 La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.

2 La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.

Art. 53 - Esistenza e territorio dei Cantoni

1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.

2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.

4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Competenze

Relazioni con l’estero
Art. 54 - Affari esteri

1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.

2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Art. 55 - Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera

1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Art. 56 - Relazioni dei Cantoni con l’estero

1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.

2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Art. 57 - Sicurezza

1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 - Esercito

1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito. Per mantenere l’ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna.

Art. 59 - Servizio militare e servizio sostitutivo

1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

2 Per le donne il servizio militare è volontario.

3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 60 - Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito

1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.

2 Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime, nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell’equipaggiamento.

3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

Art. 61 - Protezione civile

1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Formazione, ricerca e cultura
Art. 62 - Scuola

1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.

2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche essa è gratuita. L’anno scolastico inizia tra metà agosto e metà settembre.

Art. 63 - Formazione professionale e scuole universitarie

1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

2 La Confederazione gestisce politecnici federali; può istituire, gestire o sostenere altre scuole universitarie e altri istituti di formazione superiore. Può subordinare il suo sostegno all’esistenza di un coordinamento.

Art. 64 - Ricerca

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica.

2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all’esistenza di un coordinamento.

3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

Art. 65 - Statistica

1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.

2 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.

Art. 66 - Aiuti all’istruzione

1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di borse di studio e di altri aiuti all’istruzione.

2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.

Art. 67 - Gioventù e formazione degli adulti

1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.

2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica giovanile nonché la formazione degli adulti.

Art. 68 - Sport

1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.

2 Gestisce una scuola di sport.

3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole.

Art. 69 Cultura

1 Il settore culturale compete ai Cantoni.

2 La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

Art. 70 - Lingue

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.

5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Art. 71 - Cinematografia

1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.

2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.

Art. 72 - Chiesa e Stato

1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

3 (Abrogato nella votazione popolare del 10 giugno 2001]).

Ambiente e pianificazione del territorio
Art. 73 - Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.

Art. 74 - Protezione dell’ambiente

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 75 - Pianificazione del territorio

1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

Art. 76 - Acque

1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

2 Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità.

5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

6 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

Art. 77 - Foreste

1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.

2 Emana principi sulla protezione delle foreste.

3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

Art. 78 - Protezione della natura e del paesaggio

1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

2 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.

4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.

Art. 79 - Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Art. 80 - Protezione degli animali

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

2 Disciplina in particolare:

a. la detenzione e la cura di animali;

b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;

c. l’utilizzazione di animali;

d. l’importazione di animali e di prodotti animali;

e. il commercio e il trasporto di animali;

f. l’uccisione di animali.

3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Opere pubbliche e trasporti
Art. 81 - Opere pubbliche

Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 82 - Circolazione stradale

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.

Art. 83 - Strade nazionali

1 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.

2 I Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono alla loro manutenzione secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione.

3 La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere ch’essi devono sopportare, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

Art. 84 - Transito alpino

1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 85 - Tassa sul traffico pesante

1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.

2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.

3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

Art. 86 - Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico

1 La Confederazione può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti.

2 Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

3 Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;

b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico;

c. contributi alla costruzione di strade principali;

d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale;

f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate al traffico internazionale.

4 Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo.

Art. 87 - Ferrovie e altri mezzi di trasporto

La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.

Art. 88 - Sentieri e percorsi pedonali

1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.

2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

Energia e comunicazioni
Art. 89 - Politica energetica

1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

2 La Confederazione emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

5 Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall’economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 90 - Energia nucleare

La legislazione nel campo dell’energia nucleare compete alla Confederazione.

Art. 91 - Trasporto di energia

1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica.

2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

Art. 92 - Poste e telecomunicazioni

1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

Art. 93 - Radiotelevisione

1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.

2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

3 L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.

Economia
Art. 94 - Principi dell’ordinamento economico

1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.

2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.

4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 95 - Attività economica privata

1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.

2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.

Art. 96 - Politica di concorrenza

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

2 Prende provvedimenti:

a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;

b. contro la concorrenza sleale.

Art. 97 - Protezione dei consumatori

1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.

3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.

Art. 98 - Banche e assicurazioni

1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

Art. 99 - Politica monetaria

1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

4 L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

Art. 100 - Politica congiunturale

1 La Confederazione prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l’economia.

3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.

4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.

5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.

6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 101 - Politica economica esterna

1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero.

2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.

Art. 102 - Approvvigionamento del Paese

1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 103 - Politica strutturale

La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 104 - Agricoltura

1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l’approvvigionamento della popolazione;

b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;

c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;

b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali;

c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;

d. protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;

e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento;

f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

Art. 105 - Alcol

La legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.

Art. 106 - Giochi d’azzardo

1 La legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie compete alla Confederazione.

2 Per aprire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e dei pericoli insiti nel gioco d’azzardo.

3 La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l’80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo federale all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

4 L’ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita compete ai Cantoni.

Art. 107 - Armi e materiale bellico

1 La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità
Art. 108 - Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà

1 La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.

2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Art. 109 Settore locativo

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.

Art. 110 - Lavoro

1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:

a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;

b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;

c. il servizio di collocamento;

d. il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.

Art. 111 - Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.


2 La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 - Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. l’assicurazione è obbligatoria;

b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;

c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;

d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.

3 L’assicurazione è finanziata:

a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;

b. con prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni.

4 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni assommano insieme a non oltre la metà delle spese.

5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

Art. 113 - Previdenza professionale

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;

b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;

c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;

d. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;

e. per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure

a livello nazionale.

Art. 114 - Assicurazione contro la disoccupazione

1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;

b. l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;

c. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.

3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 115 - Assistenza agli indigenti

Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.

Art. 116 - Assegni familiari e assicurazione per la maternità

1 Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 117 - Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

Art. 118 - Protezione della salute

1 Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.

2 Emana prescrizioni su:

a. l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;

b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali;

c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 119 - Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;

b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;

c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;

d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;

e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;

f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;

g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

Art. 119a - Medicina dei trapianti

1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.

3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

Art. 120 - Ingegneria genetica in ambito non umano

1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Dimora e domicilio degli stranieri
Art. 121

1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.

2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

Diritto civile, diritto penale, metrologia
Art. 122 - Diritto civile

1 La legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

2 L’organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni.

3 Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta la Svizzera.

Art. 123 - Diritto penale

1 La legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione.

2 La Confederazione può concedere contributi ai Cantoni:

a. per la costruzione di stabilimenti;

b. per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure;

c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

3 L’organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni.

Art. 124 - Aiuto alle vittime di reati

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Art. 125 - Metrologia

La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Ordinamento finanziario
Art. 126 - Gestione finanziaria

1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2 L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c.

4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

5 La legge disciplina i particolari.

Art. 127 - Principi dell’imposizione fiscale

1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.

3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.

Art. 128 - Imposte dirette

1 La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:

a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’11,5 per cento;

b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima del 9,8 per cento;

c. sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dello 0,825 per mille.

2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

3 Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.

4 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione . Tre decimi del gettito fiscale lordo spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.

Art. 129 - Armonizzazione fiscale

1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni.

2 L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Art. 130 - Imposta sul valore aggiunto

1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota massima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2 Il 5 per cento del prodotto dell’imposta è destinato a provvedimenti di sgravio delle classi di reddito inferiori.

3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo mediante legge federale.

Art. 131 - Imposte speciali di consumo

1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

a. il tabacco greggio e manufatto;

b. le bevande distillate;

c. la birra;

d. le automobili e le loro parti costitutive;

e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.

3 Il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.

Art. 132 - Tassa di bollo e imposta preventiva

1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

2 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.

Art. 133 - Dazi

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.

Art. 134 - Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 135 - Perequazione finanziaria

1 La Confederazione promuove la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

2 Nel concedere i contributi federali prende in considerazione la capacità finanziaria dei Cantoni e delle regioni di montagna.

Popolo e Cantoni

Disposizioni generali

Art. 136 - Diritti politici

1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 137 - Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.

Iniziativa e referendum

Art. 138 - Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione.

2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Art. 139 - Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.

2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.

5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto.

6 Popolo e Cantoni votano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto. I votanti possono approvare entrambi i testi. Possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati; tuttavia, qualora un testo ottenesse la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, nessuno dei due entra in vigore.

Art. 140 Referendum obbligatorio

1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

a. le modifiche della Costituzione;

b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;

c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.

2 Sottostanno al voto del Popolo:

a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;

b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;

c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

Art. 141 - Referendum facoltativo

1 Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo:

a. le leggi federali;

b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;

c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;

d. i trattati internazionali:

1. di durata indeterminata e indenunciabili,
2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,

3. implicanti un’unificazione multilaterale del diritto.

2 L’Assemblea federale può sottoporre al referendum facoltativo altri trattati internazionali.

Art. 142 - Maggioranze richieste

1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Autorità federali

Disposizioni generali
Art. 143 - Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 - Incompatibilità

1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.

3 La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145 - Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 146 - Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell’esercizio delle attività ufficiali.

Art. 147 - Procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell’ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

Assemblea federale

Organizzazione
Art. 148 - Statuto

1 L’Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.

2 L’Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 149 - Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 150 - Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati

1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

3 La procedura d’elezione è determinata dal Cantone.

Art. 151 - Sessioni

1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.

2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.

Art. 152 - Presidenza

Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa.

Art. 153 - Commissioni parlamentari

1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

2 La legge può prevedere commissioni congiunte.

3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.

4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.

Art. 154 - Gruppi parlamentari

I membri dell’Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 155 - Servizi del Parlamento

L’Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell’Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Procedura
Art. 156 - Deliberazione separata

1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

2 Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere.

Art. 157 Deliberazione in comune

1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:

a. procedere alle elezioni;

b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;

c. decidere sulle domande di grazia.

2 L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 158 - Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 159 - Quorum e maggioranza richiesta

1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

2 Nelle due Camere e nell’Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.

3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

a. la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali;

b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi;

c. l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell’articolo 126 capoverso 3.

4 L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 160 - Diritto di iniziativa e di proposta

1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea federale.

2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.

Art. 161 - Divieto di ricevere istruzioni

1 I membri dell’Assemblea federale votano senza istruzioni.

2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Art. 162 - Immunità

1 I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

2 La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed estenderla ad altre persone.

Competenze
Art. 163 - Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale

1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Art. 164 - Legislazione

1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

a. esercizio dei diritti politici;

b. restrizioni dei diritti costituzionali;

c. diritti e doveri delle persone;

d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;

e. compiti e prestazioni della Confederazione;

f. obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto federale;

g. organizzazione e procedura delle autorità federali.

2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.

Art. 165 - Legislazione d’urgenza

1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.

3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev’essere limitata nel tempo.

4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.

Art. 166 - Relazioni con l’estero e trattati internazionali

1 L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero.

2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.

Art. 167 - Finanze

L’Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

Art. 168 - Elezioni

1 L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

2 La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d’elezioni.

Art. 169 - Alta vigilanza

1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Consiglio federale e sull’amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

2 L’obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.

Art. 170 - Verifica dell’efficacia

L’Assemblea federale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Art. 171 - Mandati al Consiglio federale

L’Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l’Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.

Art. 172 - Relazioni tra Confederazione e Cantoni

1 L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 173 - Altri compiti e attribuzioni

1 L’Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera;

b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;

c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;

d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l’esercito o sue parti;

e. prende misure per attuare il diritto federale;

f. decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;

g. coopera alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato;

h. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;

i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;

k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

2 L’Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

3 La legge può conferire all’Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Consiglio federale e amministrazione federale

Organizzazione e procedura
Art. 174 - Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Art. 175 - Composizione e elezione

1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.

2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.

Art. 176 - Presidenza

1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 177 - Principio collegiale e dipartimentale

1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 178 - Amministrazione federale

1 Il Consiglio federale dirige l’amministrazione federale. Provvede a un’organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.

2 L’amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.

3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale.

Art. 179 - Cancelleria federale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.

Competenze
Art. 180 - Politica governativa

1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2 Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 181 - Diritto di iniziativa

Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale disegni di atti legislativi.

Art. 182 - Competenze normative ed esecuzione

1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2 Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 183 - Finanze

1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.

2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.

Art. 184 - Relazioni con l’estero

1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero.

2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea federale.

3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Art. 185 - Sicurezza esterna e interna

1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera.

2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.

Art. 186 - Relazioni tra Confederazione e Cantoni

1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda.

3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli dai Cantoni con l’estero.

4 Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie..Costituzione federale

Art. 187 - Altri compiti e attribuzioni

1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a. sorveglia l’amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;

b. fa periodicamente rapporto all’Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;

c. procede alle nomine ed elezioni che non competono a un’altra autorità;

d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

2 La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Tribunale federale

Art. 188 - Statuto

1 Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione.

2 La legge regola l’organizzazione e la procedura.

3 Il Tribunale federale regola la propria amministrazione.

4 Nell’elezione dei giudici federali l’Assemblea federale prende in considerazione il criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali.

Art. 189 - Giurisdizione costituzionale

1 Il Tribunale federale giudica:

a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali;

b. i ricorsi per violazione dell’autonomia comunale e di altre garanzie cantonali in favore di enti di diritto pubblico;

c. i ricorsi per violazione di trattati internazionali o intercantonali;

d. le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni.

2 La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità federali.

Art. 190 - Giurisdizione civile, penale e amministrativa

1 La legge regola la competenza del Tribunale federale in materia civile, penale e amministrativa nonché in altri campi del diritto.

2 Con il consenso dell’Assemblea federale, i Cantoni possono deferire al giudizio del Tribunale federale controversie nell’ambito del diritto amministrativo cantonale.

Art. 191 - Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie

Revisione

Art. 192 - Principio

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 193 - Revisione totale

1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.

2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 194 - Revisione parziale

1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.

2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.

Art. 195 - Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Disposizioni transitorie

Art. 196 - Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino) Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell’art. 85 (Tassa sul traffico pesante)

1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

2 La tassa ammonta a:

a. per gli autocarri e i veicoli articolati:

– di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate Fr. 650

– di oltre 12 fino a 18 tonnellate Fr. 2000

– di oltre 18 fino a 26 tonnellate Fr. 3000

– di oltre 26 tonnellate Fr. 4000

b. per i rimorchi:

– di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate Fr. 650

– di oltre 8 fino a 10 tonnellate Fr. 1500

– di oltre 10 tonnellate Fr. 2000

c. per gli autobus: Fr. 650

3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.

4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge sulla circolazione stradale 11 .

5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

a. fino all’entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 85, utilizzare l’intero prodotto della tassa forfettaria sul traffico pesante di cui all’articolo 196 numero 2 e, a tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote;

b. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 85;

c. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettera b per coprire nella misura del 25 per cento le spese globali per le linee di base della NFTA;

d. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza del 25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;

e. aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (supplemento compreso) di cui all’articolo 196 numero 14, stabilite secondo l’articolo 130;

f. avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.

3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 è garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso 2 sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L’Assemblea federale emana il regolamento del fondo per mezzo di un’ordinanza.

4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso

4. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare) Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.

5. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attività economica privata) Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese)

1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.

7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale) Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. Disposizione transitoria dell’art. 106 (Giochi d’azzardo)

1 L’articolo 106 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui giochi d’azzardo e sulle case da gioco.

2 Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appresso:

a. è vietato istituire ed esercitare case da gioco;

b. i Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei "Kursaal" prima della primavera del 1925, purché l’esercizio di questi giochi, a giudizio dell’autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere il turismo e sia attuato da un’impresa di "Kursaal" adatta a questo scopo. I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere;

c. il Consiglio federale emana un’ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi;

d. ogni permesso cantonale dev’essere approvato dal Consiglio federale;

e. un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei giochi è versato alla Confederazione, che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni;

f. la Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale)

1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.

2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro 12.

10. Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)

Fintanto che l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non copre il fabbisogno esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il finanziamento di prestazioni complementari.

11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale)

Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10-20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.

12.

13. Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta)

La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2006 al più tardi.

14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

1 Fino all’entrata in vigore della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto, le disposizioni d’esecuzione sono emanate dal Consiglio federale. Per le disposizioni d’esecuzione valgono i principi seguenti:

a. sono assoggettati all’imposta:

  1. le forniture di beni e i servizi che un’impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio),
  2. le importazioni di beni;

b. sono esentati dall’imposta, senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente:

  1. i servizi forniti dalla Posta Svizzera nell’ambito dei servizi riservati, escluso il trasporto di persone,
  
  2. i servizi nel settore della sanità,
  3. i servizi nel settore dell’assistenza sociale e della sicurezza sociale,
  4. i servizi nel settore dell’educazione, dell’insegnamento e della protezione dell’infanzia e della gioventù,
  5. le prestazioni culturali,
  6. le operazioni assicurative,
  7. le operazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l’incasso di crediti,
  8. il trasferimento, la locazione a lungo termine e l’affitto di fondi,
  9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo,
 10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri in corrispettivo di quote stabilite dagli statuti,
 11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L’imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell’imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell’imposta;

c. sono esentati dall’imposta con diritto alla deduzione dell’imposta precedente:

  1. l’esportazione di beni e i servizi effettuati all’estero,
  2. i servizi connessi all’esportazione e al transito di beni;

d. non sono assoggettati all’imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero:

  1. le imprese la cui cifra d’affari annuale imponibile non supera 75 000 franchi,
  2. le imprese la cui cifra d’affari annuale imponibile non supera 250 000 franchi purché, dopo deduzione dell’imposta precedente, l’importo dell’imposta non superi regolarmente 4000 franchi all’anno,
  3. gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame,
  4. i pittori e gli scultori per le opere d’arte che hanno creato personalmente.

L’assoggettamento fiscale volontario con diritto alla deduzione dell’imposta precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell’imposta;


e. l’imposta ammonta:

  1. al 2,0 per cento sulle forniture e l’importazione dei beni seguenti, che possono essere precisati dal Consiglio federale:

– acqua trasportata in condotta,

– derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche,

– bestiame, pollame, pesce,

– cereali,

– semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari,

– foraggi, acidi destinati all’insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante,

– medicinali,

– giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale;

2. al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti radiotelevisivi, escluse

quelle di natura commerciale;

3. al 6,5 per cento sulle forniture e l’importazione di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all’imposta;

f. l’imposta è calcolata sulla controprestazione; se non vi è controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;

g. l’imposta è dovuta:

1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile,
2. dal destinatario del servizio in provenienza dall’estero, purché il costo complessivo superi 10 000 franchi all’anno,
3. dalla persona che per l’importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;

h. il contribuente deve l’imposta sulla cifra d’affari imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o all’estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:

1. l’imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti e
2. l’imposta pagata al momento dell’importazione dei beni o dell’acquisizione dei servizi in provenienza dall’estero,
3. il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese non assoggettate all’imposta secondo la lettera d numero 3.

Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente;

i. il periodo di conteggio dell’imposta e della deduzione dell’imposta precedente corrisponde di norma al trimestre civile;

k. per l’imposizione della cifra d’affari dell’oro monetato, dell’oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogatorie;

l. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;

m. la sottrazione fiscale e la messa in pericolo dell’imposta sono punite analogamente a quanto previsto dall’altro diritto penale fiscale della Confederazione;

n. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle aziende, prevista nell’articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 14 , può essere applicata anche ai casi in cui entra in linea di conto una multa superiore ai 5000 franchi.

2 Durante i primi 5 anni dall’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, il 5 per cento del gettito dell’imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premi dell’assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori. L’Assemblea federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.

3 Per l’imposta sul valore aggiunto relativa a determinate prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, la Confederazione può stabilire per legge un’aliquota inferiore, purché tali prestazioni siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.

4 La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2006.

15. Disposizione transitoria dell’art. 131 (Imposta sulla birra)

Fino all’emanazione della nuova legge federale, l’imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto anteriore.

16. Disposizione transitoria dell’art. 132 (Quota cantonale di partecipazione all’imposta preventiva) Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria, la quota cantonale di partecipazione al gettito dell’imposta preventiva è del 12 per cento. Se l’aliquota dell’imposta preventiva è di oltre il 30 per cento, la quota cantonale si riduce al 10 per cento.

Art. 197 - Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Adesione della Svizzera all’ONU

1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Data dell’entrata in vigore: 1 gennaio 2000

Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 1998

II

1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 è abrogata.

2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:

a. Art. 32 quater cpv. 6 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

b. Art. 36 quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo periodo

1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...

2 ... (Il Consiglio federale) Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

4 ... Essa (la tassa) può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

c. Art. 121 bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo

1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

1. se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...

III

L’Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.

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