Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale

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Stato Pontificio/Granducato di Toscana/Impero Austriaco/Ducato di Modena/Ducato di Parma

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ATTI


DEL SOMMO PONTEFICE PIO IX


FELICEMENTE REGNANTE


PARTE SECONDA


CHE COMPRENDE I MOTU-PROPRII, CHIROGRAFI

EDITTI, NOTIFICAZIONI EC.


PER LO STATO PONTIFICIO


VOLUME II.




ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1857

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PIUS PAPA IX


Essendo stata conchiusa in Roma tra il Nostro Plenipotenziario Signore Cardinale Giacomo Antonelli Nostro pro-Segretario di Stato, ed i Plenipotenziari di Austria, Modena, Parma e Toscana una convenzione per la costruzione della linea di strade ferrate, che per una parte debbasi da Piacenza dirigere per Parma, Regio, e per l’altra parte, staccandosi da Mantova, proceda egualmente a Regio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, la qual convenzione è del tenore seguente:


IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE
TRINITÀ


Sua Santita'

Sua Altezza Imperiale e Reale l’arciduca-Gran Duca di Toscana ec. ec.

Sua Maestà L’imperatore d’Austria, Rè di Ungheria e di Boemia ec. ec.

Sua Altezza Reale l’Arciduca Duca di Modena ec. ec.

[p. 22 modifica]Sua Altezza Reale l’infante dì Spagna Duca di Parma ec.

Animati dal desiderio di procurare ai respettivi Stati i vantaggi che possono loro risultare dall’apertura di una strada destinata a congiungere le reti di strade ferrate Austro-Lombarde con quelle delle consimili strade esistenti in Toscana, hanno determinato di divenire a tale effetto alla stipulazione di una convenzione speciale, ed hanno a tal fine nominate in loro Plenipotenziari


Per parte della Santa Sede


Sua Eminenza il Signor Cardinale Giacomo Antonelli pro-Segretario di Stato di Sua Santità.


Per parte della Toscana


Il Signore Consigliere Giacomo Baldassaroni Senatore della Toscana, Cavaliere dell’ordine insigne e militare di Santo Stefano Papa e Martire, Cavaliere gran-croce dell’ordine del merito sotto il titolo di s. Giuseppe, gran-croce dell’ordine imperiale Austriaco di Leopoldo, gran-croce decorato del gran cordone della sacra religione ed ordine militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, gran-croce dell’ordine Pontificio di s. Gregorio Magno, gran cordone dell’ordine di s. Gennaro delle due Sicilie, Senatore gran-croce del sacro angelico Imperiale ordine Constantiniano di s. Giorgio di Parma, decorato della croce di prima classe pel merito civile dell’ordine parmense di s. Lodovico, Ciambellano di sua Altezza [p. 23 modifica]Imperiale e Reale il Granduca, suo Ministro Secretario di Stato pel dipartimento delle finanze, dei commercio e de’ lavori pubblici, Presidente del Consiglio dei ministri ec. ec.


Per parte dell’Austria


Il Sig. Conte Maurizio Niccola Esterhazy Galomtha Forchtenstein, Gran-Croce dell’ordine Pontificio Piano, di quello gran-ducale di san Giuseppe di Toscana, di quello reale di san Gennaro delle due Sicilie, e dell’ordine Costantiniano di san Giorgio di Parma, Ciamberlano di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, suo Inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la santa Sede.


Per parte di Modena.


Il Sig. Conte Francesco Malaguzzi, tenente colonnello e Ciamberlano di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Cavaliere di seconda classe di s. Anna di Russia, Commendatore dell’ordine Pontificio di s. Gregorio Magno, e di quello di s. Giorgio della riunione, Cavaliere di terza classe dell’Aquila rossa di Prussia.


Per parte di Parma.


Il Sig. dottor Marco Aurelio Onesti Commendatore del sacro angelico Imperiale ordine Costantiniano di san Giorgio di Parma, e del reale ondine di Francesco I, delle due Sicilie, Consigliere [p. 24 modifica]di Stato effettivo, ministro di Stato pel dipartimento delle Finanze.

I quali essendosi riuniti in Roma, ed avendo esibiti i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipolato gli articoli seguenti con la riserva delle ratifiche dei rispettivi Sovrani.

Art. 1. La santa Sede, il granduca di Toscana, l’impero Austriaco ed i duchi di Modena e di Parma, penetrati dall’importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro stati, ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza, concordano la costruzione di una strada ferrata che assumerà il nome di «Strada ferrata dell’Italia centrale», e che partendo per una parte da Piacenza, si debba dirigere per Parma a Regio, e per l’altra parte staccandosi da Mantova proceda egualmente a Regio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e meno dispendioso il passaggio dell’Appennino, congiungendosi in fine nell’una o l’altra di dette Città alla rete delle strade ferrate toscane.

Art. 2. È annessa alla presente convenzione la carta geografica, sulla quale è in colore azzurro tracciato l’andamento della linea con la quale sviluppasi il concetto espresso nell’articolo precedente, fermo sempre quanto è in esso avvertito circa il punto nel quale la strada traversa l’Appennino per giungersi alle strade toscane, ciò che si riserva, nel miglior interesse della impresa, a studii e verificazioni ulteriori.

[p. 25 modifica]Art. 3. Il Governo Imperiale Austriaco si obbliga di ultimare, a tutte sue spese, e contemporaneamente alla strada che forma oggetto della presente convenzione, le proprie strade ferrate fino a Piacenza, quanto fino a Mantova, permettendo in ambedue queste parti che le strade stesse si congiungano alla nuova strada centrale italiana.

Art. 4. Il Regio Governo toscano ugualmente promette, che le proprie strade ferrate da Pistoja a Lucca, e da Pistoja a Firenze saranno ultimate contemporaneamente, se non prima della nuova strada centrale.

Art. 5. La costruzione della strada ferrata per l’Italia centrale sarà affidata ad una o più società intraprenditrici a quelle migliori condizioni che sarà possibile di stabilire per diligenza della commissione, di cui sarà parlato in appresso. Frattanto i Governi interessati concordano fin d’ora di assicurare alla società o alle società suddivisate i seguenti benefizi e privilegi, cioè:

(a) Protezione ed assistenza efficace per eseguire tutti gli studii, e successivamente tutti i lavori necessari per condurre l’impresa;

(b) Diritto di procedere per via di espropriazione coatta all’acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica che sia necessario per l’esecuzione della strada, come per l’erezione di tutti gli stabili necessari al servizio della medesima, ritenuto nella società espropriante l’obbligo d’indennizzare pienamente i possessori espropriati, e guarentirne l’interesse a termini di giustizia secondo le leggi veglianti nei rispettivi stati, ed i sistemi praticati in altri casi congeneri;

[p. 26 modifica](c) Privilegio esclusivo per la durata non maggiore di anni cento, intendendosi che la maggiore o minore durata della concessione dovrà formare appunto articolo di negoziazione fra la commissione e le società concorrenti, e salve in questo rapporto le dichiarazioni che si contengono nel successivo art. 24;

(d) Esenzione di qualunque imposta ordinaria, straordinaria, speciale sulla strada, suoi accessorj ed esercizio della medesima, e libera introduzione franca di dazio o di altre gabelle per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi, ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima. Esenzione dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che la Società doveste stipulare per la costruzione della strada, quali saranno registrati, o, come dicasi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi. È però bene inteso, che la Società continuerà a pagare l’imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni o le fabbriche da essa acquistate, figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione;

(e) Garanzia di un minimum d’interesse sul capitale, che dentro certi limiti, sarà effettivamente impiegato nella costruzione della strada.

Art. 6. In compenso agli accennati benefizi, la Società concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le condizioni ed oneri inerenti a simili intraprese, e fra le altre a quella che appresso:

[p. 27 modifica](a) Ultimare gli studii preparatori atti a scegliere e tracciare la linea stradale, entro un anno dal momento che verrà stipulato con essa l’atto di concessione. E segnatamente per ciò che riguarda la comunicazione fra Bologna e Toscana, la società concessionaria dovrà studiare ugualmente la linea tra Bologna e Pistoja che quella fra Bologna e Prato, onde porre i Governi in istato di scegliere quella più conveniente all’impresa; e per la linea da Bologna per la Porretta a Pistoja, come per quella dei ducati di Modena e di Parma, potrà profittare degli studii che fossero già fatti di contro al debito compenso verso i proprietari dei medesimi;

(b) Incominciare contemporaneamente i lavori in cinque punti entro il termine di un mese da che la linea sarà stata definitivamente approvata, attaccando l’opera da cinque parti, cioè: Pistoja o Prato, Bologna, Modena, Piacenza e Mantova, dividendoli in modo tale che la strada tutta debba essere terminata in 4 anni decorrendi dal giorno in cui la intiera linea stradale sarà stata definitivamente approvata; e specialmente quanto alla comunicazione fra Bologna e Toscana è determinato, che i lavori si comincino insieme dal punto di confine de’ due Stati, e di là scenda verso le città che si debbono collegare;

(c) Sottomettersi interamente alla sorveglianza ed ispezione tecnico-amministrativa della Commissione, di che appresso, come degli ingegnieri ed ispettori che saranno dalla medesima delegati.

(d) Stabilire d’accordo con essa commissione non tanto il termine di durata della concessione, il [p. 28 modifica]minimo dell’interesse che dovrà esserle garantito, il numero delle stazioni di che la strada deve essere corredata, la località delle medesime, il numero delle corse, che per il meno dovranno eseguirsi, il massimo de’ prezzi esigibili per il trasporto delle persone o merci, ed ogni altra disposizione e disciplina conveniente a cautelare la sicurezza personale e l’interesse degli utenti la strada, analogamente a quanto si pratica sopra altre strade ferrate italiane.

Art. 7. Fino al totale compimento della strada centrale, gli introiti eventuali sopra i tronchi che già fossero in esercizio si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico del quale cadranno gli interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli azionisti, e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.

Art. 8. Per quanto sia possibile si fisserà fin da principio sul risultato di perizie estimative con la Società intraprenditrice il capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta la garanzia di un minimum d’interesse a carico dei Governi contraenti.

Tutte le volte che ciò non si possa assolutamente conseguire, si darà luogo a stipulare e quindi operare come appresso.

Condotta la strada sotto l’assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione, sarà al momento dell’apertura totale di essa verificata tutta la spesa occorsa per la costruzione, armamento e corredo di esercizio della medesima, e quella somma costituirà [p. 29 modifica]il capitale sul quale s’intende dai Governi garantito quel minimum d’interesse che sarà concordato.

Art. 9. Qualora dopo i primi due anni dal momento della totale apertura della strada risultasse dai conti dell’esercizio della medesima, che gli utili netti non fossero nel loro complesso tali da coprire il minimum dell’interesse stato garantito sul capitale determinato, come nell’art. precedente, in tal caso la Società avrà il diritto di convenire coi Governi contraenti che venga portata ad effetto l’assicurazione di quell’interesse nel limite pattuito. L’effetto di questa convenzione è retroattivo alle due annate precedenti.

Art. 10. Con la garanzia che si assumono, gli stati contraenti non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull’intiero andamento della strada centrale, e l’imporo dell’interesse garantito sul capitale sociale determinato.

Art. 11. La rendita netta per gli effetti espressi nell’art. precedente sarà quella che risulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia restauro straordinario, di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.

Art. 12. All’oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti nè venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Commissione [p. 30 modifica]governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, nè oltre la cifra da questo stato risultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l’importare dell’interesse garantito.

Art. 13. Se per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore restasse interrotto, per un lasso di tempo non breve, il regolare esercizio della strada, o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s’intenderà pure sospeso durante la detta interruzione l’effetto dell’accordata garanzia.

Art. 14. Le somme che gli Stati contraenti dovessero pagare alla Società concessionaria in conseguenza della garanzia precitata, dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che, al di là dell’interesse garantito, si verificassero nei prodotti degli anni successivi.

Art. 15. All’effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell’impegno che ciascun Governo assume nel garantire alla Società concessionaria un minimum d’interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada centrale-italiana, resta concordemente determinato quanto appresso.

Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a ciascun Governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale dentro il territorio del respettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.

[p. 31 modifica]La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quanto altro occorra per l’esercizio della strada, e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque Governi contraenti.

Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antecedenti, costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire per la sua quota l’interesse pattuito colla Società.

Rimane però correspettivamente stabilito, che anche i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale, debbono essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun Governo sopra la proporzione stessa del capitale, sul quale ha l’obbligo di garantire l’interesse; cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada, che deve essergli attribuita, e la quota degli interessi di cui ha assunto la garanzia, l’una e l’altra egualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.

Siccome rimane per ultimo dichiarato, che al termine della concessione, ciascun Governo entrerà liberamente al possesso del tronco o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio, e delle fabbriche di ogni genere che fossero state costruite per servizio della strada.

Art. 16. I governi contraenti si riserberanno finalmente dirimpetto alla società concessionaria, e correspettivamente alla garanzia che le accordano, i diritti che appresso;

[p. 32 modifica](a) Invigilare nel più lato modo l’amministrazione economica dell’impresa; di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni; di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due e tre commissarii, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.

(b) Di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali quando l’esperienza dimostrasse, che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a coprire, oltre le spese, il garantito interesse.

Art. 17. La società concessionaria dovrà permettere, che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l’obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito de’ telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Art. 18. Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d’accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio, e dentro i limiti del medesimo, avrà il carico del personale necessario. Peraltro ogni comunicazione fra Governi e Governo per mezzo della linea telegrafica sarà gratuita; [p. 33 modifica]e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà subbietto di accordo separato.

Art. 19. La Società concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre gratis con i treni stabiliti un vagone postale, o di dare altrimenti comodo a piacere dei Governi interessati, per il trasporto delle corrispondente postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.

La Società dovrà in ultimo obbligarsi, tanto ad assicurare per un prezzo discreto da convenirsi, il trasporto dei militari della forza politica e degli arrestati che fossero alla loro rispettiva custodia commessi, in guisa che siavi per questi ultimi la sicurezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati, od in corpo, secondo quello che nei rispettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.

Art. 20. Il Governo Austriaco, come ciascun altro dei Governi contraenti, permetterà che la Società si formi in qualunque delle città del rispettivo dominio, ed abbia sede nella medesima; con che peraltro debba in ogni caso essere costituita una amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gli interessi dell’impresa.

Art. 21. Le azioni della Società godranno ugualmente in tutti gli Stati dei Governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità che si accordano [p. 34 modifica]rispettivamente alle azioni delle società indigene.

Art. 22. La Commissione, di che è parola negli articoli precedenti si comporrà di cinque membri, uno per ciascun Governo, ed avrà la sua sede pure in Modena. Ciascun Governo sosterrà la spesa del commissario respettivo; ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno, ed altre di uffizio, saranno sostenute dalla Società, e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall’art. 13 surriferito.

Art. 23. Con regolamento speciale da concordarsi, verrà stabilita la sfera di attribuzioni della commissione prenominata, così dirimpetto ai Governi contraenti quanto verso la Società.

Art. 24. All’effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio, che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società concessionaria, è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade, che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all’opposto si riservano rispettivamente la facoltà di eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade o bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraccennate.

Art. ultimo. Il cambio delle ratifiche della presente convenzione avrà luogo in Roma nello spazio di giorni quaranta, o più presto se sarà possibile.

[p. 35 modifica]In fede di che la presente Convenzione è stata in cinque originali firmata dai Plenipotenziarii suddetti, che vi hanno apposto la impronta de’ loro stemmi.

Roma, il giorno primo del mese di Maggio dell’anno 1851.


Firmati (l.s.) G. card. Antonelli
(l.s.) G. Baldasseroni
(l.s.) M. Esterhazy
(l.s.) Malaguzzi
(l.s.) M. A. Onesti


Noi dopo avere attentamente letto ed esaminato tutti e singoli gli articoli di tale convenzione, avendoli trovati pienamente conformi alle nostre intenzioni dirette al maggior vantaggio del commercio ed utilità dei nostri sudditi, non che di quelli degli stati sunnominati di moto-proprio, certa scienza e pienezza della nostra Sovrana Autorità, gli abbiamo approdati, confermati e ratificati come con le presenti gli approviamo, confermiamo e ratifichiamo, obbligando Noi stessi ed i Nostri successori alla piena osservanza di quanto si è dai suddetti Plenipotenziarii stabilito e conchiuso. In fede di che abbiamo sottoscritto le presenti di proprio pugno, e vi abbiamo fatto apporre il sigillo delle nostre armi.

Dato in Roma dal palazzo apostolico vaticano li 8 di giugno 1851 del nostro pontificato l’anno sesto.

PIVS PAPA IX.


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