Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale
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1851
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Stati interessati:
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Art. 1. La santa Sede, il granduca di Toscana, l'impero Austriaco ed i duchi di Modena e di Parma, penetrati dalla importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro Stati ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza, concordano la costruzione di una strada ferrata che assumerà il nome di “Strada ferrata dell'Italia centrale”, e che partendo per una parte da Piacenza si debba dirigere per Parma a Reggio, e per l'altra parte staccandosi da Mantova proceda egualmente a Reggio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e meno dispendioso il passaggio dell'Apennino (sic), congiungendosi infine nell'una o l'altra di dette città alla rete delle strade ferrate toscane.
Art. 2. È annessa alla presente Convenzione la carta geografica sulla quale è in colore azzurro tracciato l'andamento della linea con la quale sviluppasi il concetto espresso nell'articolo precedente, fermo sempre quanto è in esso avvertito circa il punto nel quale la strada traversa l'Apennino per giungersi alle strade toscane, ciò che si riserva, nel migliore interesse della impresa, a studi e verificazioni ulteriori.
Art. 3. Il governo imperiale austriaco si obbliga di ultimare, a tutte sue spese, e contemporaneamente alla strada che forma oggetto della presente convenzione, le proprie strade ferrate fino a Piacenza, quanto fino a Mantova, permettendo in ambedue queste parti che le strade stesse si congiungano alla nuova strada centrale italiana.
Art. 4. Il regio governo toscano ugualmente promette che le proprie strade ferrate da Pistoja a Lucca e da Pistoja a Firenze saranno ultimate contemporaneamente se non prima della nuova strada centrale.
Art. 5. La costruzione della strada ferrata per l'Italia centrale sarà affidata ad una o più società intraprenditrici a quelle migliori condizioni che sarà possibile stabilire per diligenza della Commissione di cui sarà parlato in appresso. Frattanto i governi interessati concordano fin d'ora di assicurare alla società o alle società suddivisate i seguenti benefizj e privilegi, cioè:
- a) Protezione ed assistenza efficace per eseguire tutti gli studi e successivamente tutti i lavori necessari per condurre l'impresa.
- b) Diritto di procedere per via di espropriazione coatta all'acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica che sia necessario per l'esecuzione della strada, come per l'erezione di tutti gli stabili necessari al servizio della medesima, ritenuto nella società espropriante l'obbligo d'indennizzare pienamente i possessori espropriati, e guarentirne l'interesse a' termini di giustizia secondo le leggi veglianti nei rispettivi Stati ed i sistemi praticati in altri casi congeneri.
- c) Privilegio esclusivo per la durata non maggiore di anni cento, intendendosi che la maggiore o minore durata della concessione dovrà formare appunto articolo di negoziazione fra la Commissione e le società concorrenti, e salvo in questo rapporto le dichiarazioni che si contengono nel successivo art. 24.
- d) Esenzione di qualunque imposta ordinaria, straordinaria, speciale sulla strada, suoi accessori ed esercizio della medesima, e libera introduzione franca di dazio o di altre gabelle per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessari alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima. Esenzione dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che la società doveste stipulare per la costruzione della strada, quali saranno registrati, o, come dicasi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi. È però bene inteso che la società continuerà a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni o le fabbriche da essa acquistate figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione.
- e) Garanzia di un minimum d'interesse sul capitale, che, dentro certi limiti, sarà effettivamente impiegato nella costruzione della strada.
Art. 6. In compenso agli accennati benefizi, la società concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le condizioni ed oneri inerenti a simili intraprese, e fra le altre a quella che appresso:
- a) Ultimare gli studi preparatorii atti a scegliere e tracciare la linea stradale, entro un anno dal momento che verrà stipulato con essa l'atto di concessione. E segnatamente per ciò che riguarda la comunicazione fra Bologna e Toscana, la società concessionaria dorrà studiare ugualmente la linea tra Bologna e Pistoja che quella fra Bologna e Prato, onde porre i governi in istato di scegliere quella più conveniente all'impresa, e per la linea da Bologna per la Porretta a Pistoja, come per quella dei ducati di Modena e di Parma, potrà profittare degli studi che fossero già fatti di contro al debito compenso verso i proprietari dei medesimi.
- b) Incominciare contemporaneamente i lavori in cinque punti entro il termine di un mese da che la linea sarà stata definitivamente approvata, attaccando l'opera da cinque parti, cioè: Pistoja o Prato, Bologna, Modena, Piacenza e Mantova, dividendoli in modo tale che la strada tutta debba essere terminata in quattro anni decorrendi dal giorno io cui la intiera linea stradale sarà stata definitivamente approvata, e specialmente quanto alla comunicazione fra Bologna e Toscana è determinato che i lavori si comincino insieme dal punto di confine dei due Stati, e di là scenda verso le città che si debbono collegare.
- c) Sottomettersi interamente alla sorveglianza ed ispezione tecnico-amministrativa della Commissione di che appresso, come degli ingegneri ed ispettori che saranno dalla medesima delegati.
- d) Stabilire d'accordo con essa Commissione non tanto il termine di durata della concessione, il minimo dello interesse che dovrà esserle garantito, il numero delle stazioni di che la strada deve essere corredata, la località delle medesime, il numero delle corse che per il meno dovranno eseguirsi, il massimo de prezzi esigibili per il trasporto delle persone o delle merci, ed ogni altra disposizione a disciplina conveniente a cautelare la sicurezza personale e l'interesse degli utenti la strada, analogamente a quanto si pratica sopra altre strade ferrate italiane.
Art. 7. Fino al totale compimento della strada centrale gli introiti eventuali sopra i tronchi che già fossero in esercizio si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione a carico del quale cadranno gli interessi che la società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli azionisti, e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi.
Art. 8. Per quanto sia possibile si fisserà fin da principio sul risultato di perizie estimative con la società intraprenditrice il capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta la garanzia di un minimum d'interesse a carico dei governi contraenti. Tutte le volte che ciò non si possa assolutamente conseguire, si darà luogo a stipulare e quindi operare come appresso: Condotta la strada sotto l'assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione, sarà al momento dell'apertura totale di essa verificata tutta la spesa occorsa per la costruzione, armamento e corredo di esercizio della medesima, e quella somma costituirà il capitale sul quale s'intende dai governi garantito quel minimum d'interesse che sarà concordato.
Art. 9. Qualora dopo i primi due anni dal momento della totale apertura della strada risultasse dai conti dell'esercizio della medesima che gli utili netti non fossero nel loro complesso tali da coprire il minimum dell'interesse stato garantito sul capitale determinato come nell'articolo precedente, in tal caso la società avrà il diritto di convenire coi governi contraenti che venga portata ad effetto l'assicurazione di quell'interesse nel limite patuito (sic). L'effetto di questa convenzione è retroattivo alle due annate precedenti.
Art. 10. Con la garanzia che si assumono, gli Stati contraenti non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull'intiero andamento della strada centrale, o l'importare dell'interesse garantito sul capitale sociale determinato.
Art. 11. La rendita netta per gli effetti espressi nell'articolo precedente sarà quella che resulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia restauro straordinario di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.
Art. 12. All'oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti né venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Commistione governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, né, oltre la cifra da questo stato risultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l'importare dell'interesse garantito.
Art 13. Se per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore restasse interrotto per un lasso di tempo non breve il regolare esercizio della strada o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s'intenderà pure sospeso durante la detta interruzione l'effetto dell'accordata garanzia.
Art. 14. Le somme che gli Stati contraenti dovessero pagare alla società cessionaria in conseguenza della garanzia precitata dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che al di là dell'interesse garantito si verificassero nei prodotti degli anni successivi.
Art. 15. All'effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell'impegno che ciascun governo assume nel garantire alla società concessionaria un minimum d'interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada, centrale italiana, resta concordemente determinato quanto appresso:
Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a ciascun governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale dentro il territorio del respettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima
La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quanto altro occorra per l'esercizio della strada, e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà repartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque governi contraenti.
Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antedetti costituirà il capitale sul quale ciascun governo sarà tenuto a garantire per la sua quota l'interesse pattuito colla società. Rimane però correspettivamente stabilito che anche i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale, debbono essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun governo sopra la proporzione stessa del capitale sul quale ha l'obbligo di garantire l'interesse, cosicché niuno dei governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada che deve essergli attribuita, e la quota degli interessi di cui ha assunto la garanzia, l'una e l'altra egualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.
Siccome rimane per ultimo dichiarato che al termine della concessione, ciascun governo entrerà liberamente al possesso del tronco o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio e delle fabbriche di ogni genere che fossero state costruite per servizio della strada.
Art. 16. I governi contraenti si riserberanno finalmente dirimpetto alla società concessionaria e correspettivamente alla garanzia che le accordano i diritti che appresso:
- a) Invigilare nel più lato modo l'amministrazione economica dell'impresa; di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni; di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due e tre commissari, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.
- b) Di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali quando l'esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a coprire, oltre le spese, il garantito interesse.
Art. 17. La società concessionaria dorrà permettere che i governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale: avrà l'obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente i governi concederanno alla società 1' uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.
Art.18. Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d'accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio e dentro i limiti del medesimo, avrà il carico del personale necessario. Peraltro ogni comunicazione fra governo e governo per mezzo della linea telegrafica sarà gratuita; e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà subbietto di accordo separato.
Art. 19. La società concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre gratis con i treni stabiliti un vagone postale, o di dare altrimenti comodo a piacere dei governi interessati, per il trasporto delle corrispondente postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.
La società dovrà in ultimo obbligarsi, tanto ad assicurare per un prezzo discreto da convenirsi il trasporto dei militari della forza politica e degli arrestati che fossero alla loro rispettiva custodia commessi, in guisa che siavi per questi ultimi la sicurezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati od in corpo, secondo quello che nei rispettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.
Art. 20. Il governo austriaco, come ciascun altro dei governi contraenti, permetterà che la società si formi in qualunque delle città del rispettivo dominio ed abbia lede nella medesima, con che peraltro debba in ogni caso estere costituita un'amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gli interessi dell'impresa.
Art. 21. Le azioni della società godranno ugualmente in tutti gli Stati dei governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità che si accordano rispettivamente alle azioni delle società indigene.
Art. 22. La Commissione di che è parola negli articoli precedenti si comporrà di cinque membri, uno per ciascun governo, ed avrà la sua sede pure in Modena. Ciascun governo sosterrà la spesa del commissario rispettivo; ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno ed altre di uffizio, saranno sostenute dalle società e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall'art. 13 surriferito.
Art. 23. Con regolamento speciale da concordarsi, verrà stabilita la sfera di attribuzioni della Commissione prenominata, cosi dirimpetto ai governi contraenti quanto verso la società.
Art. 24. All'effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio che i governi contraenti intendono di accordare alla società concessionaria è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare per tutta la durata della concessione altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all'opposto si riservano rispettivamente la facoltà di eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade o bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate anche in comunicazione od in prolungamento di quella sopraccennata.
Art. ultimo. Il cambio delle ratifiche della presente convenzione avrà luogo in Roma nello spazio di giorni quaranta o più presto se sarà possibile.
In fede di che la presente convenzione è stata in cinque originali firmata dai plenipotenziarii suddetti, che vi hanno apposto la impronta dei loro stemmi.
Roma, il giorno I.° del mese di maggio dell'anno 1851.
(L. S.) G. card. Antonelli — (L. S.) G. Baldasseroni — (L. S. ) M. Esterhazi — (L. S.) Malaguzzi — (L. S.) M. A. Onesti.
Abbiamo approvato ed approviamo in tutte le sue parti la sopra riportata convenzione dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto nostro inviolabilmente eseguita. In fede di che abbiamo firmato di nostro proprio pugno il presente atto controfirmato dal nostro ministro segretario di Stato pel dipartimento degli affari esteri, e munito del gran sigillo delle nostre armi.
Dato in Firenze, il dì 3 del mese di giugno 1851.
Leopoldo
II ministro segretario di Stato
pel dipartimento degli affari esteri
Duca di Casigliano.
Un identico atto di ratifica è stato altresì cambiato fra il governo granducale ed i governi di Austria, di Modena e di Parma.