Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/86

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una separata comunanza. Ma la sentenza favorevole che ottennero nel 12311, dimostra che gli originari principii, pei quali s’era tradotto in atto il concetto della vicinanza, aveano fatto luogo ad altri principii derivanti dalle speciali convenienze del momento: quello che una volta appariva come il simbolo in coi si concretava la vicinanza, il centro da cui poteva irradiare una serie di altri obblighi, ora perdeva del suo valore di fronte alla natura degli obblighi stessi, alla maggiore o minore loro gravezza, all’indirizzo che il Comune aveva dato a tali obblighi, per quanto questi, nella loro essenza, potessero trovare attinenze con quelli di un’epoca anteriore; ed è appunto in questo secondo stadio ch’io mi accingo a prendere in esame la condizione dei nostri Vicinati.

Il primo atto della Vicinanza può tenersi quello in principio d’anno di dare, mediante buoni ed idonei fideiussori, una generale sicurtà al Comune. Questa pratica era imposta anche ai Comuni del contado, i quali così guarentivano de attendere precepta Vicarii (Rectoris, Potestatis) et Comunis Pergami qui nunc est vel pro temporibus erit, et eius precepta et Comunis Pergami obedire et sustinere per se fodra honera et factiones Comunis Pergami2. Qui è riassunto in breve tutto ciò, di cui stavano garanti questi fideiussori; la formola di giuramento posta negli Statuti del 1353, del 1453 e del 1493 dimostra più apertamente e più minutamente quanto esigeva il Comune di Bergamo dai Vicinati e quali obblighi loro imponesse3.

Esisteva però una differenza, almeno nei secoli

  1. Ronchetti IV, 49.
  2. Stat. 1331, 2 § 59.
  3. Stat. 1353, 1 § 73; Stat. 1353, 10 § 48; Stat. 1493, 10 cc. 17, 18 p. 373 seg.