Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche/Capitolo I

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Capitolo I - Le Misure degli Aridi

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Introduzione Capitolo II
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CAPITOLO I.

Le Misure degli Aridi.

§ 1. Nel 1076 un certo chierico Andrea lega i suoi beni al fratello perchè passino nei primogeniti della sua progenie col peso, che nella ricorrenza della festa dei ss. Giacomo e Filippo «sexaginta panes factos ex Medio uno frumenti ad currentem Sextarium suprascripte civitatis Pergamensis dederit sexaginta pauperibus manibus propriis per unumquemque pauparem panem unum1.» D’allora questa espressione ad currentem Sextarium, ovvero Sextarius qui nunc currit, si fa frequente nei nostri documenti: in una carta inedita di locazione di fondi in Lallio, la quale spetta all’anno 1102, è prescritto «ut ipsi Vitalis et Gisalbertus et eorum heredes habeant ad tenendum ipsas petias terre — et persolvendum exinde fictum eidem Lanfranco eiusque heredibus per singulos annos Modios duos de grano unum de sicale in S. Laurentio et alium de panico in S. Martino ad rasum Sextarium civitatis qui nunc currit2: in [p. 18 modifica]altra locazione fatta nel 1110 dai Canonici di S. Vincenzo i locatarii si obbligano a pagare annualmente «eidem Ecclesie Sextarios decem et otto sicalis in S. Laurentio et decem et octo panici in S. Martino vel infra octo dies post ea ad rasum Sextarium civitatis qui nunc currit3» e così espressioni presso a poco identiche si ripetono nel 1112, nel 1122, nel 1136, nel 1154, nel 1162, nel 1169, nel 12034. Non vi ha dubbio che qui ci troviamo di fronte ad una riforma che nel secolo undecimo fu fatta delle nostre misure degli aridi, le quali aveano per base il Sextarius. Quando effettivamente si sentisse la necessità di dare uno stabile assetto alla contenenza di questa nostra misura, è assai difficile il poterlo dire: tuttavia vedremo, parlando delle misure dei liquidi (c. II. § 1 e Nota 120), che una tale riforma per lo meno prima del 1057 dovea essere già compita. Che il Sextarius, di cui troviamo la prima menzione nel 1076, si mantenesse inalterato fino ad oggidì, vi sono molti argomenti per ritenerlo, il primo dei quali si è, che, nè nei documenti posteriori a quest’epoca, nè nell’accurata nostra legislazione municipale, non ci fu dato trovare una sola espressione dalla quale appaja essersi introdotta alcuna modificazione in questa nostra misura5. D’altra parte noi abbiamo il mezzo per guarentirci di questo fatto prendendo per base il multiplo dello Stajo, che è la Soma.

§ 2. La prima menzione di questa misura di conto, anzichè effettiva, dei grani ci compare in un atto inedito di investitura di fondi in Sabbio scritto nel 1154, ove troviamo: «Similiter ibi convenerunt inter se ipse Peterbonus cum ipso Teutaldo pro su[p. 19 modifica]pradictis solidis quadraginta nomine mercati quadraginta et unam Somam inter blavam et legumen. Unam Somam inter fabam et cicer et robiliam. Aliam Somam frumenti. Atteram vero sicalis. duodecim sextaria millii et totidem panici6». In una enfiteusi perpetua di fondi in Villa, fatta nel 1163 dai Canonici di S. Alessandro, leggiamo: «ad persolvendum exinde anni anno fictum eidem Ecclesie in S. Laurentio Somam unam frumenti et quatuor Somas sicalis sextario uno minus et in S. Martino duas Somas milii et tres panici sextario uno minus et quatuor sextarios de castaneis pistis7:» in una convenzione del 1165 si trova: «et emere debent — Somam de blava per solidos quadraginta8:» e così nel testamento del canonico Alberto da Somma scritto nel 1181 i diversi legati in grani sono espressi col numero delle Some9, e da quell’epoca la Soma è la misura di conto che si trova quasi esclusivamente adoperata nei nostri documenti sì pubblici che privati. Ora, per una tradizionale consuetudine, la cui origine deve risalire a questi tempi, da noi la Soma è misura di capacità e insieme di peso, poichè, sebbene essa risulti formata dalla misura effettiva di otto staja, tuttavia nelle contrattazioni di frumento si esige che abbia il peso di 160 libbre grosse (sedici Pesi), o, che è lo stesso, 400 libbre sottili (v. Appendice I.). Nè questa è arbitraria o recente esigenza, poichè infatti per tutti i secoli di mezzo con questo nome si indicò in generale un carico, al quale poi essendo stato attribuito a norma delle circostanze un determinato peso, venne quindi a prender posto fra le misure10. Così in una lite insorta nel 1189 [p. 20 modifica]fra coloro, che riscuotevano il teloneo della fiera di S. Alessandro, ed alcuni negozianti di Novara e di Milano, parecchi testimonii chiamati in causa dichiaravano, essere antica consuetudine che si esigessero «de unoquoque plaustro tosellorum denarios quatuor — et de Soma toselli licchati (legato) denarios duos11.» I Torselli (qui forse per errore di chi trascrisse il documento detti toselli) erano i rotoli di panno12, il dazio dei quali non era quindi fondato sulla misura lineare, ma sibbene sul peso o Soma. Nel nostro Statuto del 1204-48 abbiamo: «Solid. sex imperial. de quolibet. carro ferri cocti non laborati et denar. decemocto imperial. de qualibet Soma ipsius ferri non laborati. — Et solid. tres imper. de qualibet Soma de cavezolis et denar. duodecim imper. de qualibet Soma lignaminis laborati, et solid. tres imper. de qualibet Soma baldinelle. et solidos duos imp. de qualibet Soma vasorum lapideorum operandorum ad coquinam. et denar. duodecim imper. de qualibet Soma sacchorum13.» Nessuno degli oggetti, che sono qui enumerati, lascia presupporre la Soma come misura di capacità, ma bensì soltanto come misura di peso, poichè nè il ferro cotto, nè i rotoli di panno, nè i vasi di pietra ollare, nè infine i sacchi potevano essere valutati con misure di capacità. Quindi nello Statuto dei Dazii del 1431 la Soma di coti grandi era calcolata di 20 Pesi14: quella del ferro e dell’acciaio di Pesi 14 e mezzo15: la Soma della carta in 16 Pesi16, e, senza indicarne la portata, vi sono accennate la Soma di mercanzia e la Soma di carbone17. Quest’uso di indicare una grande massa di oggetti mediante il peso [p. 21 modifica]determinato di una Soma non è esclusivamente nostro, ed oltre ai moltissimi esempi già citati (v. Nota 50), giovi osservare che, a cagion d’esempio, negli Statuti bresciani del secolo decimoterzo troviamo stabilito che il Sacco di chiodi da cavallo debba essere di 27 Pesi, quello dell’acciajo di 30, quello del ferro di 25 Pesi, e in pari tempo a Soma si valutano il piombo, il rame, lo stagno ed il bronzo, ed a Soma da 20 Pesi le mercanzie grosse e le minute18.

§ 3. La Soma fu adunque in origine una misura di peso, e da essa si trassero le misure di capacità dei grani. Questo modo di procedere nella determinazione delle misure dei grani è tutt’altro che senza esempio. Così in Modena il Coppello, misura effettiva del frumento, conteneva tre libbre di questo grano, e gli stessi Statuti prescrivevano che il Sacco, composto di due Staja o di quattro Mine, avesse il peso medio di 300 libbre dello stesso grano19. Ora, tutto lascia supporre che ugualmente nel secolo undecimo la nuova misura dei grani fosse fondata sopra la Soma da 16 Pesi, e che lo Stajo, ottava parte di essa, fosse un recipiente che dovesse contenere esattamente 2 Pesi e 20 libbre grosse corrispondenti a 50 libbre sottili di frumento. Era troppo naturale che si prendesse il re dei cereali come base di queste misure, e che su di esso si regolassero tutti gli altri grani. E siccome non si sarà mancato di calcolare sovra il peso medio di un buon frumento, anzichè sovra quello di un frumento di scadente qualità, così, fra il peso che può variare dai 70 agli 80 chilogrammi per ettolitro20, prendendo per base i 76 chilogrammi, come quelli che da noi, salve [p. 22 modifica]rarissime eccezioni, rappresentano una delle buone qualità di questo grano, avremmo la capacità dello Stajo da 20 libbre corrispondente allo incirca a litri 21,3921. Questo ragguaglio approssimativo viene confermato dal fatto, che la Commissione istituita nel 1801 per la introduzione del nuovo sistema metrico in questi paesi, dopo accurati studii, e dopo misure eseguite sia col sistema geometrico, sia mediante il peso dell’acqua contenuta nei rispettivi vasi, stabilì la capacità del nostro Stajo in litri 21,422, Se questa non sarà stata fin nelle più minute frazioni la contenenza esatta del Sextarius del 1076, di poco deve discostarsene, perchè non vi ha argomento per ammettere che il peso medio di una buona qualità di frumento ed il corrispondente volume abbiano potuto subire sì notevoli alterazioni, da rendere dubbi quei concordi risultati ai quali siamo pervenuti per vie affatto opposte. D’altra parte fondate ragioni ci persuadono di accettare il ragguaglio della Commissione del 1801 come quello che scientificamente deve essere più prossimo al vero. La poca perfezione delle arti ed il continuo uso non potevano a meno di portare delle modificazioni, sebbene leggerissime, in queste misure: è poi probabile che il Sextarius, il quale si trovava presso i nostri Bollatori, fosse di legno, poichè infatti solo nel 1453 si stabilì che lo Stajo ed il quartario costrutti per essi siano di rame23; solo nel 1489 si diè bando a tutte le misure di legno, che si adoperavano sul mercato delle biade, ordinandosi che d’ora in avanti fossero di ferro24: infine soltanto nello Statuto del 1493, e non prima d’allora, troviamo stabilito che lo Stajo e Quar[p. 23 modifica]tario vengano assicurati entro una o due grandi pietre, le quali non possano agevolmente essere smosse, e che sieno esposti in luogo pubblico sì che ad ognuno sia dato ricorrere ad essi per giustificare le proprie misure25. Questi fatti ci persuadono che i campioni del nostro Stajo, i quali servivano pel quotidiano commercio, non avranno certo avuto il pregio della più scrupolosa esattezza, e che quindi ci sia giuocoforza tenere il campione inviato alla Commissione pe’ suoi calcoli come quello che, secondo la comune opinione, era tenuto come l’unico e legale prototipo di tutte l’altre misure degli aridi sparse nella nostra città e nel nostro contado, e secondo le nostre indagini, come il vero rappresentante di quel Sextarius, di cui la prima menzione troviamo nel 1076, e che d’una in altra generazione pervenne fino a noi. — È poi affatto naturale il supporre, che una volta fondato sopra un determinato peso di frumento il campione legale del nostro Stajo, si sarà procurato di dargli una stabile forma, che avesse per base alcuna delle nostre misure lineari. È bensì vero che per la verifica, e molto più per il giornaliero commercio, si poteva sempre ricorrere per più sicura guarentigia al peso, come oggidì si continua tuttora a fare, e che in pari tempo restava sempre il mezzo di versare o frumento o miglio dallo Stajo del Comune nelle altre Staja, affine di porre in rilievo la maggiore o minore loro esattezza, ma è difficile ammettere che, se non altro ai costruttori delle misure, non si fosse pensato a dare una norma quasi sicura, che agevolasse, e insieme rendesse meno arbitrario l’esercizio della loro arte. Alcune mi[p. 24 modifica]sure prese sopra Staja, a dir vero inesattamente costruite e malamente conservate, ci indussero nella persuasione che almeno a una cert’epoca, e forse fin da principio, siensi stabiliti con qualche approssimazione i valori e pel diametro del fondo e per l’altezza delle pareti delFonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256 Sextarius, poichè le nostre ricerche ci diedero a un di presso per l’uno Once 9 ¼, per l’altra Once 6 ½ del nostro Cavezzo: la sua capacità quindi sarebbe stata di Once cubiche 437. Ora facendo un ragguaglio sui risultati della Commissione del 1801, questa capacità assai prossimamente avrebbe dovuto essere di Once cubiche 441: la lieve differenza si può ascrivere alla alterazione, tanto della misura stessa di capacità, quanto delle lineari che servivano a costrurla, e quella differenza non deve d’altronde sorprendere, poichè anche i risultati di quella Commissione non sono che la media ottenuta, come vedemmo (Nota 62), da una parte colle misure geometriche ottenute mediante il Braccio milanese, dall’altra parte con quelle dedotte dal peso dell’acqua contenuta in quei vasi. E crediamo che i nostri avi in questa bisogna avranno usato del Cavezzo, poichè, come vedremo (v. sotto § 5), appunto coll’oncia del Cavezzo si indicava anche la legale altezza delle pareti dello Stajo della Calce. Non vogliamo punto dire che alle misure di capacità abbia potuto fin dall’origine stare di fondamento una misura lineare, come, a cagion d’esempio, a una cert’epoca si prescrisse a Modena, o come è nell’odierno sistema metrico, poichè, e la tradizione, ed una inveterata abitudine, e gli stessi numeri frazionarii che costituiscono gli elementi di contenenza dello Stajo, e lo stesso nome [p. 25 modifica]della nostra maggiore misura, la Soma, e l’esempio di altre città, non permettono punto di ammettere ciò: vogliamo dire soltanto che, una volta stabilita la capacità dello Stajo mediante il peso del frumento in esso contenuto, si sarà dedotta anche una regola approssimativa dietro la quale potevano agevolmente venir fabbricate queste misure, ma non più in là di questo limite, poichè anche dove lo Statuto prescrive la altezza delle pareti dello Stajo della calce, trascurando gli altri elementi, ci indica che in ultima analisi era sempre il peso della materia contenuta nella misura quello che toglieva le contestazioni, che per avventura avessero potuto insorgere fra i contraenti (v. Nota 94). Questa nostra supposizione ci permette di comprendere, come nella riforma delle misure del vino, attestataci dallo Statuto del 1331 (v. sotto cap. II § 6) si desse allo Stajo dei liquidi una capacità doppia di quella dello Stajo dei grani, poichè nel far ciò si poteva agevolmente partire da due vie affatto opposte, sia costruendo un vaso che contenesse un peso di acqua doppio di quello contenuto nello Stajo dei grani, sia raddoppiando uno degli elementi fondamentali, che costituivano questo Stajo, fosse poi il diametro o l’altezza: sembra che si sia preferito il raddoppiamento dell’altezza.

§ 4. Cominciando dal 1154 fino al 1169 nei nostri documenti troviamo usato talvolta il nome di Modius, tal’altra quello di Soma, e sebbene non si trovi una espressione così aperta che esplicitamente risolva la questione, tuttavia ogni cosa induce a ritenere che, dopo la riforma del secolo undecimo, l’una e l’altra misura avessero la identica contenenza, e [p. 26 modifica]che la differenza stesse solo nei nomi. Come nelle misure dei liquidi, mentre la legislazione manteneva accuratamente gli antichi nomi, accanto agli stessi nullameno ne vigevano di quelli affatto popolari (v. sotto cap. II §§ 4, 8), così possiamo credere che anche rispetto al Modius fosse avvenuto lo stesso, quantunque il nome di Soma, come quello che individuava più esattamente l’avvenuta riforma, fondata sopra un determinato peso di grano, e che per la subita alterazione poteva tenersi come una vivente creazione del linguaggio popolare, fosse destinato a pigliare il sopravvento ed a far iscomparire quasi del tutto l’antico e classico nome di Modius. Se nei documenti posteriori al 1076, quando si tratta del Modius, si trovasse qualche indicazione che accennasse ad una vecchia misura, abusivamente conservata per non recare alterazioni di sorta in antichi contratti, saremmo portati a credere che il Modius posteriore al 1076, o per la differente capacità dei suoi Sestieri, o pel diverso numero che di questi entravano a fermarlo, fosse una misura, e per nome, e per capacità, al tutto diversa dalla Soma. Ma la cura che si ha, parlando del Modius, di accennare anche la circostanza che era basato sul nuovo Stajo, ci obbliga a ritenere che il Modius rinnovato era appunto la stessa cosa che la Soma. Così, cominciando fino dal 1076, abbiamo: «ex modio uno frumenti ad currentem sextarium soprascripte civitatis Pergamensis26;» in una locazione di fondi in Lallio già citata (sopra § 1) troviamo il canone stabilito in «modios duos de grano unum de sicale in S. Laurentio et alium de panico in S. Martino ad [p. 27 modifica]rasum sextarium civitatis qui nunc currit27;» nella permuta delle decime fatta nel 1112 fra i Canonici di S. Alessandro e quelli di S. Vincenzo, questi ricevono anche «totam illam terram — positam in loco et fundo Albigne unde solvitur fictus sex modii et quatuor sextarii grani ad sextarium civitatis qui nunc currit28;» da due atti di vendita ancora inediti, appartenenti al Monastero d’Astino, sotto l’anno 1169 apprendiamo che il canone perpetuo, che aggravava un molino in Paderno, era di «modio uno frumenti ad Sextarium Civitatis29.» Parrebbe fare una eccezione la convenzione del 1120 fra Alberto conte di Soncino ed i consorti e vicini di Levate, per la quale questi si obbligano di consegnargli annualmente «modia quartuordecim de grano et staria sex30» senz’altra aggiunta: ma ciò non conta, e perchè per le prove addotte si comprende che lo Stajo del secolo undecimo era già radicato nell’uso, e perchè inoltre abbiamo esempio, che quando nei contratti si esigeva la più vecchia misura, non si mancava di indicarlo. Così in una investitura di terre in Sabbio fatta nel 1125 troviamo: «eo tamen ordine ut ipse Albertus cum suis heredibus debet dare eidem Johanni vel a suos heredes per fructum de infrascriptis denariis donec steterint per singulos annos modio uno de furmentum et milio staria quindecim et sicale starea quinque et piste castaneis starea quinque ad starium quod preterea in retro solebant dare31.» Quello che, a nostro vedere, conferma tale induzione è il fatto, che anche allorquando nei nostri documenti, fino ad ora sopravvissuti, troviamo per la prima volta menzionata [p. 28 modifica]la Soma, non si aggiunge alcun epiteto col quale si indichi, esser questa una misura appena entrata nella consuetudine, o la quale avesse per base un’altra misura da poco od introdotta, o modificata sovra una più antica. E ciò era troppo naturale. Il Modius avea conservato il nome antico di una misura certamente diversa per contenenza, e appunto, perchè non avessero a nascere nocive confusioni, rendeasi necessario notare che il modius andava ragguagliato sul nuovo Stajo del secolo undecimo; ma il nome di Soma indicava da sè tutto il sistema qui creato; il notare che la Soma era calcolata sullo Stajo corrente nella nostra città sarebbe stata una delle più oziose e delle più insignificanti aggiunte, e perchè lo stretto rapporto con essa creato fra il peso ed il volume di un dato grano porgeva facoltà di guarentirsi ad ogni momento della esattezza dell’uno col mezzo dell’altro, e perchè inoltre lo Stajo corrente era appunto una parte della Soma con essa talmente legata, che non potevasi nominare l’una senza comprendere l’altro. Quindi in un atto inedito già citato di investitura in Sabbio, che risale al 1154, troviamo senz’altro: «quadraginta et unam Somam inter blavam et legumen unam Somam inter fabam et cicer et robiliam . aliam Somam frumenti . alteram vero sicalis32,» e lo stesso si trova in altri documenti più sopra citati (§ 2) ed in parecchi che qui si potrebbero facilmente addurre33. Dal 1169 in avanti il nome di Soma fu quello che prevalse nei nostri documenti sì pubblici che privati, onde nel testamento del canonico Alberto da Somma fatto nel 1181 a favore della chiesa di S. Alessandro, alla quale lascia [p. 29 modifica]i fondi da lui acquistati lo stesso anno in Calusco, troviamo la condizione che nell’anniversario della sua morte il Preposto «debeat dare ad manducandum centum pauperibus et pro quo convivioFonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256 debeat erogari Somas quatuor de omni blava.» e fra i varii legati che «Leprosi ipsius Civitatis habeant omni anno Somas tres de blava et Croxati ejusdem Civitatis habeant totidem et hospitale S. Alexandri habeat tantum Somas duas et sacerdotes ipsius Civitatis habeant Somas quatuor34;» nel testamento del 1183 di Bonifacio proposito di S. Alessandro, nel quale vi sono varii legati, troviamo: «item supradictus Prepositus eodem modo donavit Vasco (che era suo erede) nomine ecclesie S. Vincentii in sorte de Jusanica Somam unam frumenti et monasterio de Valle Alta in ipsa sorte Somam unam sicalis et monasterio de Astino in ipsa sorte Somam unam sicalis et monasterio de Valle Marina in ea sorte Somam unam milii . hospitalibus S. Alexandri quos d. Landulfus de la Crotta et Grassus de Scano edīficaverunt in ipsa sorte duas somas milii item eodem modo donavit domui Misellorum Somam unam frumenti — Cruxatis in ipsa terra Somam unam milii35;» in altra carta del 1183: «d. Adelardus archidiaconus nomine ipsius ecclesie — investivit villanum ad fictum raddendum iam dicte Ecclesie Somam unam frumenti36.» Quindi anche in documenti ufficiali, quale lo Statuto più vecchio dal 1204-48, il canone d’affitto dei possessi comunali è determinato in Some e non ad altra misura. Perciò dalle possessioni confiscate ai traditori del castello di Palosco il Comune dovea ritrarre «centum triginta quatuor Somas blave [p. 30 modifica] equabililer de frumento sicale milio et panico:» un’altra possessione era soggetta «adFonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256 fictum omni anno solvendum Comuni Pergami Somas quadraginta de blava:» altra «sumas quadraginta octo blave37» e così di seguito. Il nome però di Modius non si spense del tutto fra noi. Fino a una cert’epoca il Modius dalla calce composto, come vedremo (Nota 94), di dieci sestieri rimase come misura legale anche nei più recenti Statuti, a quel modo che il suo nome sopravvisse con identico significato nelle nostre valli38: ma quello che dimostra ancor più come dopo la riforma del secolo undecimo il Modius e la Soma non differissero che di nome, si è che nelle stesse valli sussiste il nome di Moggio del carbone per indicare una determinata misura di questa merce39. Ora, il Moggio del quale si serbò la ricordanza nelle parti più remote del nostro territorio non può essere che quella che nello Statuto dei DaziiFonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256 del 1431 è indicata col nome di Soma, sei delle quali formavano un Carro40, e questo è tanto vero, che nello stesso Statuto in due differenti luoghi troviamo la identica quantità di frumento una volta indicata a Modii, un’altra volta a Some, il che dinota apertamente che il nome di Modius, sebbene oramai caduto in disuso per le misure dei grani, si riteneva però ancora equivalente a quello di Soma rispetto alla entità della misura41. Questi fatti ci permettono di argomentare con tutta sicurezza, che il solo nome non può essere cagione sufficiente per ammettere, che quando nei nostri documenti dal secolo undecimo in avanti troviamo indicata ora la Soma, ora il Modius, si debba ritenere senz’altro che si tratti di due misure fra loro [p. 31 modifica]differenti pel differente numero di Sestieri che contenevano42.

§ 5. Abbiamo già detto che la persistenza con cui fino ad oggidì si calcolò la Soma in 16 Pesi dimostra anche la inalterabilità storica della sua ottava parte, che è il Sextarius: ma non mancano altri argomenti che comprovino, come le induzioni che abbiamo fatte sulla origine delle nostre misure dei grani sieno pienamente fondate. A Roma il sale si misurava colla misura di capacità43, ma nella convenzione commerciale del 730 fra re Liutprando e quei di Comacchio si parla bensì di Modii di sale quale corrispettivo del dazio convenuto, ma si esige anche che il Modius abbia il peso di 30 libbre44. Gli esattori di questo dazio sotto Carlo Magno pretesero di portarvi un aumento, sicchè invece di un Moggio da 30 libbre, com’era prima, volevano riscuotere «maiorem modium idest ad libras quadraginta quinque45.» Questo rapporto fra il volume ed il peso di una data materia non è altro che quello, che circa tre secoli e mezzo di poi vediamo essere stato di fondamento anche nella nostra città nel costituire il Sextarius del frumento e degli altri grani, e questo stesso rapporto fu quello che pure nella nostra città servì di base allo staio del sale. Questa era appunto una misura effettiva, poichè nello Statuto più vecchio troviamo ordinato che i rivenditori del sale e dei grani non tengano che un solo staio ed una sola rasiera46. Ma ciò che dimostra, che anche questa misura era basata sovra un determinato peso, è il fatto, che il sale ora si pesava, ora si misurava. Così nel 1392, secondo il nostro cronista, il sale si ven[p. 32 modifica]deva a peso47: nei capitoli del dazio sul sale compilati nel 1441 era stabilito che il conduttore ricevesse da Chioggia il sale a misura veneziana di Moza (moggia) e lo rivendesse a peso bergamasco48, ma ciononostante ancora nello Statuto del 145349, dove si parla di certe obblazioni, vi ha «Sextarios quatuor salis, Mina una salis.» Ora, quale fosse il rapporto fra il peso e la capacità dello staio di sale fortunatamente ce lo fa conoscere lo Statuto dei Dazii, pel quale, come siamo giunti a mettere in sodo che il Modius e la Soma non differivano che di nome, così dallo stesso luogo veniamo a sapere, che due Pesi o 20 libbre grosse di sale formavano il Sextarius50. Questo fatto conferma perfettamente le nostre ricerche sulle misure dei grani. I nostri antenati partirono da uno stesso principio: 20 libbre di un buon frumento costituivano il Sextarius Civitatis Pergami, allo stesso modo che 20 libbre di sale servirono di base per costituire il Sextarius salis. Se, oltre a questa effettiva, vi fosse anche una maggiore misura di conto detta Modius o Soma, sebbene sia assai probabile, non possiamo affermarlo: piuttosto possiamo tener per certo che vi saranno state tutte le minori suddivisioni dello Stajo, cominciando dalla Mina, che abbiamo veduto nominata nello Statuto del 1453 (v. sotto § 6). — Nè mancano altri argomenti che indirettamente ci provino la inalterabilita del nostro Stajo dei grani dal giorno in cui fu costituito fino ad oggidì. Nello Statuto più vecchio è stabilito il prezzo per ogni Modius di calce, ma in una posteriore aggiunta, la quale fu fatta nel 1244 o poco dopo, è ordinato che l’altezza interna delle pareti [p. 33 modifica]dello Staio della calce non superi le quattro once del nostro Cavezzo, o millimetri 446 circa51. Questa ordinanza è ripetuta nei posteriori Statuti52: è evidente però che, se si fosse trattato di uno staio di una speciale contenenza, non si sarebbe mancato di indicare anche quale dovea esserne la ampiezza del fondo. Ma si comprende agevolmente che, rispetto alla capacità, questo dovea corrispondere esattamente allo Staio dei grani, e che se si ebbe cura di limitare l’altezza delle pareti, non fu che per la ragione, che nella misura della calce era ammesso il colmo, il quale invece era affatto escluso nella misura dei grani e del sale (v. Nota 86). Lo Statuto del 1453, il quale ci fa conoscere, che dieci Staja entravano a formare il Modius della calce, ed in pari tempo esige che a formare lo stesso Modius entrino 32 Pesi di calce53, vale a dire Pesi 3 libbre 2 per ogni Staio, ci porge il mezzo di calcolare che lo Staio colmo di calce dovea essere di circa decimetri cubi 23, i quali non si scostano punto dai decimetri cubi 21,4 dello Staio raso dei grani54. — Gli stessi Calmerii del pane, che noi possediamo a cominciare dal 126355, non escludono punto la capacita da noi stabilita pel nostro Staio in libbre 20 di frumento, e l’aumento di produzione del pane, che si trova nel Calmerio del 1340 formato dal podestà Pagano da Bizzozzero56, si può ascrivere ad una migliore produzione nelle qualità dei frumenti, all’aumentato rimborso ai fornai delle spese da loro sostenute, come del pari a miglioramenti introdotti nella fabbricazione, o forse unicamente alla terribile carestia, la quale in quell’anno travagliò questi paesi57 e per [p. 34 modifica]conseguenza rese i nostri più avveduti nel ricercare un più esatto rapporto fra una data quantità di frumento ed il pane con essa prodotto58.

§ 6. Riguardo alle divisioni di queste misure abbiamo già detto che la Soma o Modius era formata da otto Sextarii. In un documento del 1110 abbiamo: «sex modii et quatuor sextarii grani59;» in altro del 1120: «modia quatuordecim de grano et staria sex60.» Della Mina (corruzione dell’antico Hemina), come metà dello Staio, si conservò il nome fino od oggidi nell’identico significato61. La forma Mina la troviamo già in un documento del 996 dove abbiamo: «grano grosso sextaria septem et mina una — grano minuto sextaria septem et mina una62.» Questa divisione la troviamo mantenuta anche dopo la riforma del secolo undecimo, poichè in una investitura di fondi in Sabbio fatta nel 1154 leggiamo: «per singulum annum quinque sextaria et Minam unam frumenti63,» ed in altra del 1203 abbiamo: «sextaria duo et romani unam millii ad sextarium civitatis64.» II nome di Quartarius, metà della Mina e quarta parte dello Staio, ci appare in un documento di vendita fatta nel 1204 di un pezzo di terra vicino a Bergamo, che rendeva annualmente di grano «octo sextarios et uno quartario65.» Nell’anno 1163 troviamo la formola «quatuor somas sicalis sextario uno minus — tres (somas) panici sextario uno minus66» per indicare tre Some e sette Staia di segale, due Some e sette Staia di panico, come pure in un documento inedito del 1248 per la prima volta ci appare l’altra forma «Somas quatuor et mediam frumenti et Somas quatuor et [p. 35 modifica]mediam sicalis67» per indicare le quattro Staia in più del numero intero di Some. Nella seguente ordinanza dello Statuto più vecchio troviamo la completa enumerazione delle suddivisioni dello Staio. «Item ne aliquis homo Civitatis vel virtutis Pergami qui sit revenditor salis vel blave teneat nec habeat plura Sextaria nec plures rasoras. Et quod dictum est de Sextario intelligatur de Mina et Quartario et Terzario et de Sedecino et de Medio Quartario68.» Qui ci si presentano due misure che andarono perdute per noi, e delle quali, almeno a noi, non fu dato trovar più traccia nei documenti del secolo seguente, cioè del decimoquarto, e sono il Terzarius (Tertiarius) ed il Medius Quartarius. Quel primo è evidentemente la terza parte dello Stajo69, come lo indica il suo nome, ed era in uso anche presso i Romani, come si comprende da Catone dove insegna il modo di preservare le vigne dal punteruolo70; il secondo poi era la metà del Quartarius ed avea la capacità di due Sedecini. Probabilmente queste due misure non si usavano soltanto pei grani, ma sibbene anche pel sale, dove lo smercio giornaliero ed al minuto esigeva naturalmente più piccole e più svariate suddivisioni per meglio assecondare ai bisogni della popolazione: tuttavia, essendo certamente il Tertiarius una misura effettiva del frumento (v. Nota 108), e ad ogni modo, come vedremo, entrando essa esattamente nella divisione ventiquattresimale del Sextarius, abbiamo creduto necessario comprenderla, insieme al Medius Quartarius, nel prospetto delle misure dei grani e dei loro reciproci rapporti, il quale sarà [p. 36 modifica]dato qui appresso. — Resta a parlare di un’altra minore misura dei grani e dei legumi detta Stopellus o Stopellum. Questo nome serve ora ad indicare quella quantità in peso di grano che il mugnajo preleva per l’opera sua, ma a’ tempi, de’ quali noi ci occupiamo, era una misura effettiva di capacità che serviva allo stesso scopo. Nei tempi più antichi lo Staupus o Staupum era una misura da vino71: però negli Statuti Piacentini era ordinato che ogni villa del contado avesse il suo Stajo ed il suo Stopello, misura da grano72. La prima menzione di questa misura ci appare negli Statuti di Vertova del 1273 dove è ordinato che i mugnai tengano lo Stopello legato con catena73: nello Statuto poi del 1331 troviamo quanto segue: «d. Vicarius inquiri faciat per ejus familiam si sextarius et alie mensure quibus utitur in mercato blave. et Statere et Clodi et Clodini et Stopelli et omnes alie mensure et pondera sint iusti et iusta et bollata74.» È chiaro che di questa misura non si faceva più uso sul mercato dei grani, perchè qui ne è fatta separata menzione, ma bensì che serviva all’uso tuttodì indicato dal suo nome: il che sarebbe confermato dal silenzio che sullo Stopello mantenne anche il nostro più vecchio Statuto nella accurata sua enumerazione. La contenenza di questa misura ci è data dallo Statuto del 1453 dove è prescritto: «quod Stopellum sit tenute unius partis tantum ex vigintiquatuor partibus unius Sextarii bladi et leguminis75.» Siccome è assai verisimile che la consuetudine abbia conservato a questo scopo un’antica ed effettiva misura del grano, e siccome ad ogni modo 8 Stopelli [p. 37 modifica]entravano esattamente nel Tertiarius, il quale di tanto si scosta dal sistema frazionario del Sextarius pervenuto fino ad oggidì, da lasciar ammettere rispetto a quest'ultimo la coesistenza fino ad una certa epoca di un sistema ventiquattresimale di divisioni, comune anche ad altri lunghi a noi vicini76, così, nel prospetto che qui diamo delle misure di capacità dei grani e dei legumi, facciamo luogo anche al bozzolo o Stopello:

Soma o Modius 1
Sextarius 8 1
Mina 16 2 1
Tertiarius 24 3 1 1/2 1
Quartarius 32 4 2 1 1/3 1
1/2 Quartarius 64 8 4 2 2/3 2 1
Sedecinus 128 16 8 5 1/3 4 2 1
Stopellus 192 24 12 8 6 3 1 1/2

La Soma o Modius adunque dopo la riforma del secolo undecimo, secondo l'unico ragguaglio che a noi sia ora possibile di accettare, conteneva litri 171,2812, il Sextarius litri 21,4101577. Su questa base saranno calcolate tutte le altre misure nella Tavola Iª, A, B, C.

Note

  1. [p. 80 modifica]Lupi, 2, 706. Sul peso di questi pani v. Nota 82.
  2. [p. 80 modifica]Pergam. nella civ. Biblioteca, n. 503.
  3. [p. 80 modifica]Lupi, 2, 865.
  4. [p. 80 modifica]In una permuta di decime, fatta in quest’anno (1112) fra i Canonici di s. Alessandro e quelli di s. Vincenzo, questi ricevono anche totam illam terram — positam in loco et fundo Albigne unde solvitur fictus sex Modii et quatuor Sextarii grani ad Sextarium civitatis qui nunc currit (Lupi 2, 873); nella convenzione del 1122 fra il conte Alberto di Soncino ed alcuni suoi censuali di Ciserano è stabilito che questi debbano dare ogni anno sextaria quindecim de grano — ad sextarium currentem de civitate Bergamo (Lupi, 2, 911); in una investitura di [p. 81 modifica]fondi in Chignolo dell’anno 1136 è obbligo dell’investito di pagare ogni anno Sextaria octo Stario de Pergamo (in Bibl. n. 501); in una donazione fatta nel 1156 alla chiesa e monastero di Pontida di una casa e fondi posti in Vanzone, i donatori si obbligano di tenerli in affitto pagando ogni anno staria quatuor ad starium de Bergamo de frumento (Lup. 2, 1139); in una convenzione del 1162 fra i Canonici di s. Alessandro ed i Decani di Zogno è stabilito quod vicini de Zonio debent dare omni anno officiali ecclesie s. Laurentii — pro unoquoque faco — sextarium unum frumenti ad sertarium civitatis Pergami (Lupi 2, 1193); nell’anno 1169 l’abate Mauro di Astino acquista il diritto di un canone annuo che gravava un molino in Paderno, e che era Modio uno frumenti — ad mensuram Pergami currentem (in Bibl. n. 577), poi lo stesso anno vende quel canone, che, come dice il documento, era Modio uno frumenti — ad sertarium Civitatis (in Bibl. n. 385); in una locazione fatta nel 1203 dal monastero di Astino troviamo: dando et designando ad Giussanicam missis ipsius monasterii de hinc ad s. Martinum sextaria duo et minam unam milii ad sextarium civitatis et deinde omni anno usque ad suprascriptum terminum in s. Laurentio sextaria octo sicalis et omni s. Michaele sextaria segtem milii ad eandem mensuram (in Bibl. n. 576).
  5. [p. 81 modifica]Dello Statuto del 1204-48 è fortunatamente sopravissuta tutta la collazione in cui si tratta dei pesi e delle misure e delle loro verifiche, ma ivi non si parla dello Stajo che come di una misura in pieno uso (13 § 43): lo stesso si dica della Soma (14 §§ 35, 36). È inutile parlare degli Statuti posteriori che non avrebbero mancato di avvertire un qualunque cambiamento in questa misura, come è inutile avvertire che in nessuno dei documenti, che ci fu dato esaminare, si trova una espressione che, come quella del 1076, dia motivo di pensare ad una qualche riforma.
  6. [p. 81 modifica]Pergam. in Bibliot. n. 549.
  7. [p. 81 modifica]Lupi 2, 1209.
  8. [p. 81 modifica]Lupi 2, 1219.
  9. [p. 81 modifica]Lupi 2, 1333 seg.: Il Proposito di s. Alessandro debeat dare ad manducandum centum pauperibus et pro quo convivio debeat erogari Somas quatuor de omni blava. — Leprosi ipsius Civitatis habeant omni anno Somas tres de blava et Croxati [p. 82 modifica]eiusdem Civitatis totidem et hospitale sancti Alexandri habeat tantum Somas duas et sacerdotes ipsius Civitatis habeant Somas quatuor.
  10. [p. 82 modifica]In Isidoro (Etymol. 20, 16) abbiamo: Sagma quae corrupte vulgo dicitur Salma a stratu sagorum vocatur. Unde et caballus sagmarius, mula sagmaria. Il nome di Salma, che in origine significò un carico, si mantenne nella bassa Italia, mentre nell’alta, per una nota legge, che vige anche nel nostro dialetto (oter per altro, Valóta per Vallalta), si convertì in Sauma, Soma. Il Du Cange reca le varie forme di questo nome, e da lui trarremo alcuni esempi, altri aggiungendone, che ci fu dato raccogliere qua e colà, a migliore schiarimento di questo nome. Mamotrectus 15 Levit.: Sagma, quae corrupte dicitur Salma, est sella vel pondus et sarcina quae ponitur super sellam; un documento del 1179 ap. Ughelli Ital. sacr. 7 p. 706: concedimus ut predicta ecclesia unoquoque die semper capiat duas Salmas lignorum de foresta nostra; in altro documento ibid. p. 1321; debet octo Salmas vini; ibid. 9 p. 467: Salma salis; nella costituzione di Giacomo re di Sicilia cap. 62: generalis et maior Salma, dove s’intende un determinato peso; Sanuto 2, 4, 10; Tria sextaria de Venetiis sunt una Salma de Apulia tam de lignamine quam etiam de frumento, dove vediamo aver la stessa base, necessariamente il peso, la Salma tanto di frumento che di legname; Hist. Dalph. 2 p. 283: item Disderio Fabri pro octo Salmis vini veteris, dove lo scrittore di quella storia osserva, essere la Salma di vino nel Delfinato un peso di circa 240 libbre locali; Falco Benevent. an. 1424: tanta fuit fertilitas vini quod — centum Saume pro triginta denariis vendebantur; Nov. Gall. christ. 2 col. 323: et unam Somam vini; Fontanin. Antiqu. Hortæ illustr. p. 406: item petit ut compellatis dictum episcopum ad restitutionem viginti Saumarum vini; Malvec. in rer. ital. Script. 14, 1003 dove parla degli onori fatti a Giovanni di Boemia quando entrò in Brescia: quinquaginta plaustra vini diversorum generum, Somas viginti farinae frumenti, Somas centum spelthae cet. Salmata, Saumata è il peso che può essere portato da un asino: Hist. Dalph. 1 p. 16, 2 septem Salmatae erant de vino puro; Carta del 1364 in Camer. comput. Aquensi: item in festo natalis Domini novem Salmatas lignorum quolibet anno; altra Carta del 1413 dal Tabul. Archiep. [p. 83 modifica]Ausciensis: Salmata vini — salmata merlucii: Stat. Avenion. mss., 12 § 2: Salmatam vero (intelligimus) que continet decem heminas mensure Avenionensis, dove quindi è stabilito un esatto rapporto fra il peso ed il volume; nello Statuto dell’anno 1283 di Edoardo I re d’Inghilterra ap. Rymer 2 p. 282 (emend. dal Du Cange): dabit venditor extraneus — de Salmata bladi unum denar. — de Salmata coriorum grossorum 2 denar. — de Salmata de onere hominis de predictis rebus et similibus 1 denar.; Hist. Dalph. 1 p. 98. 2; item qualibet Somata salis de Valentia debet per aquam quatuor denarios: Somata vini duos denarios, Somata vini acetosi vel tornati unum denarium, Somata mellis et oli unum denarium; ibid. 90, 1: exigere volunt de L Somatis salis unum Sextarium; ibid. 90, 2: chascun muy contient dix Sommées de sel, et chacune Sommée contient six sestiers de sel de Valence, qui valent quatre bestes chargées. — A la mesure de Vienne, la Sommée vaut dix sestiers et demy, et chascune beste porte deux sestiers, deux quartes et demy à ladite mesure; in un elenco di diritti della curia di Pareto scritto intorno al 1223 in Hist. Patr. Mon. 7 col. 707: de sommis vero seu de bestiis portantibus sommas olei aut alterius mercis capitur apud castrum Pereti denarios VIII. de duobus barrilibus. seu denarios IIII. pro quolibet barrili. si ferret mel in barrili capitur tantundem. de soma coriorum accipitur denarios XII. de soma casei denarios octo; in una convenzione del 1251 fra i consoli di Genova e quelli di Asti, ibid. col. 1082 seg.: item quod postquam Saume et Cargie hominum de Ast. ponderate fuerint per ponderatores pedagiorum comunis Janue. et onerate in ligno vel bestiis. consules mulionum non possint postea ponderare vel exhonerari facere illas — et quod potestas Janue preconari faciat et denuncet consulibus mulionum. quando introitus ille incantabitur ut intersint si velint ad ponderandum sommas et cargias; negli Stat. di Brescia del secolo XIII in Hist. Patr. Mon. 16, 2, col. 1584-107: item statuunt et ordinant correctores, quod de omni mercathandia grossa que introducitur in civitatem — solvantur septem soldi imper. pro quolibet plaustro, et duodecim imperiales pro qualibet soma, et intelligitur plaustrum centum pensa, et Soma viginti pensa, et mercathandia minuta solvantur quatuor soldi imper. pro quolibet plaustro, et sex imper. pro qualibet Soma; ibid. col. 1584-109; item intelligitur esse Soma duodecim [p. 84 modifica]pensium pannorum de Mediolano, et de Francia mediolanae fratrum viginti octo pensium Soma; nella Concordia Ripatici da pagarsi dai mercatanti alla riva di Ferrara le mercanzie sono calcolate a Some, e inoltre vi troviamo: item quod de lignamine, lapidibus masinis blava et vino non auferatur Ripaticum pro Soma vel carro, sed solvatur de fundo navis (Murat. diss. 19 Ant. m. aev. 2 col. 32); nel Dazio sulle merci condotte nel territorio di Modena stabilito nel 1281, ad esempio, leggiamo: de Soma qualibet pannorum ultramontanorum, de soma setæ, de soma Pillizarie salvatize, de soma argenti in pettis, de soma Bambacis, de soma lane, de soma cere, de soma telarum, de soma datilorum, zachirelorum et uve passe, de soma butiri, de soma sepi, de soma pignolorum extractorum de pignis, de soma nizollarum cet. (Murat. diss. 30, Ant. 2 col. 901 seg). Nè mancano esempi più antichi degli arrecati. Nel capitolare 2 c. 10 del 813 vi ha: et Marscalci Regis adducant ei petras in Saumas viginti; in una carta di Carlo Magno ap. W. Hedam in Rixfrido ep. Traject.: teloneus exigatur nec de navale, nec de carale, neque de Saumis. Questi esempi, ed altri che sono recati nel testo, dimostrano che la Soma è sempre un determinato peso di materie, sieno poi grani, cuoi, pietre, legnami, vino e così di seguito, e che se una misura di capacità la troviamo indicata col nome di Soma, è indizio indubitato che in origine il volume fu stabilito mediante il peso.
  11. [p. 84 modifica]Lupi 2. 1403.
  12. [p. 84 modifica]Murator. Ant. m. aev. 2 col. 895; ibid. col. 39 seg. de Bergamaschis datium quod de quolibet torsello solvant cet.; Hist. P. M. 7 col. 1083: item quod si erit contencio de torsellis quod sint maioris vel minoris ponderis. stari debeat quod torsellus stanfortorum sit undecim petiarum. pannorum de zalono peciarum tredecim cet. A que’ tempi era definito anche il peso di ogni pezza di panno, sicchè nel nostro Statuto del 1353 (8 § 34) troviamo: quod quelibet pecia panni bergamaschi — sit et esse debeat librarum viginti grossarum, sicchè si sapeva a priori quante pezze di una data qualità di panni entravano a formare la Soma. V. anche Du Cange s. v. Torsata, Torsel, Torsellus.
  13. [p. 84 modifica]Stat. am. 1204-48, 14 § 10; Stat. an. 1353, 14 § 7.
  14. [p. 84 modifica]Quod de qualibet Soma cutium magnarum de pensibus [p. 85 modifica]viginti solvantur cet. Stat. Datior. fol. 23 r. Nel privilegio accordato alla Valle Brembana inferiore nel 1438 da Nicolò Piccinino pel duca di Milano, e che si trova in calce allo Statuto del 1453, dono Camozzi, si ripete la stessa cosa.
  15. [p. 85 modifica]De qualibet Soma ferri et Azalis de pensibus XII libr. V. Stat. cit. fol. 33 v.
  16. [p. 85 modifica]De papiro vero facto in territorio pergamensi vel fiendo solvantur soldi octo imperial. pro Soma. — Intelligendo Somam de pensibus sedecim. Stat. cit. fol. 22 v.
  17. [p. 85 modifica]De qualibet Soma carbonorum — de qualibet Soma merchadendie. Stat. cit. fol. 33 v, 34 r, 56 v.
  18. [p. 85 modifica]Hist. P. Mon. 16. 2 col. 1584-109; Stat. Brix. an. 1313, 2 §§ 242-251 ibid. col, 1715 seg.
  19. [p. 85 modifica]Malavasi, Metrolog. ital. p. 271. Il Bozzolo, o come diremmo noi, lo Stopello a Pistoia era prescritto che avesse la tenuta di tre libbre di frumento compreso il colmo (Capit. Grasc. Pist. 33). Presso gli Ebrei il lethec era il carico di 15 moggia di frumento, od orzo, che poteva esser portato da un asino, ed avea posto fra le misure (Epiphan. in Metr. Ser. 1 p. 260; 2 p. 100; Saigey, p. 22); ai tempi di Edoardo il Confessore una sì grande carestia invase l’Inghilterra quod Sextarius frumenti, qui equo uni solet esse oneri, venundaretur quinque solidis, et etiam plus, Huntingdon. Hist. lib. 6 ap. Du Cange s. v. Sextarius.
  20. [p. 85 modifica]Berti Pichat, Istit. di Agricolt. 4 p. 879.
  21. [p. 85 modifica]Il Paucton (Métrolog. p. 489) ammette come il peso medio di un buon frumento quello di libbre 20, peso di marco, per ogni boisseau di Parigi, che corrisponderebbero a chilogr. 128,8 per ogni Soma nostra, o chilogrammi 75,3, per ogni ettolitro (v. anche p. 243). Anche il Saigey, p. 52, parlando del sistema fileterio, tiene il peso medio del frumento per la Francia in chilogr. 75 all’ettol. e questa effettivamente sarebbe anche la media tra i due estremi dati dal Berti Pichat. a. l. c. Anche le esperienze che Thibault ha fatto sulla panificazione hanno per base frumenti che vanno gradatamente dal peso di 70 a quello di 80 chilogr. per ettolitro (Cantoni Encicl. agr. 4 p. 380). Quando si volesse basarsi su questa media la capacità dello Staio sarebbe stata a un bel circa di litri 21.675. Crediamo però che si sarà preso per base il peso medio di un [p. 86 modifica]buon frumento, e questo lo prova l’uso costante di esigere frumento da Pesi 16 per Soma. Il Cantoni dice che nell’Italia superiore un ettolitro di frumento ben stagionato varia dai chilogrammi 78 agli 84 (Cantoni, Tratt. di Agric. 2 p. 111, § 668). Questa sarebbe una eccezione, perchè da noi si collocano già fra i migliori frumenti quelli da Pesi 16 1/2 per Soma o chilogr. 78,3 per ettol., nè conosceremmo alcun luogo del nostro contado dove, se non per eccezione, sia sorpassato questo limite. Il peso dei varii frumenti portati a Roma non si scostava dai limiti che qui abbiamo segnati. Plin. Nat. hist. 18, 12 § 2 scrive: Nunc ex generibus quae Romam invehuntur, levissimum est Gallicum, atque e Chersoneso advectum: quippe qui non excedunt in modium vicenas libras, si qui granum ipsum ponderet. Adiicit Sardum selibras, Alexandrinum et trientes: hoc est Siculi pondus. Boeoticum totam libram addit: Africum et dodrantes. Così, per ridurre questi dati a misura odierna, erano frumenti da chilogr. 74,81, chil. 76,67, chil. 77,93 e chil. 78,55 per ogni Ettolitro. Il nostro frumento poi in ragione di Pesi 16 la Soma darebbe esattamente chil. 75,93 per ettolitro.
  22. [p. 86 modifica]Tavole di Ragguaglio fra le nuove e antiche misure fra i nuovi e gli antichi Pesi della Repubbl. Italiana, p. 156, Milano 1803. La pubblicazione di queste Tavole fu fatta per l’art. 13 della legge 27 Ottobre 1803. La Commissione incaricata dei ragguagli era presieduta da Oriani, e questo solo nome è sicura guarentigia della esattezza delle operazioni. A p. IV si spiega la diligenza usata per avere i campioni delle misure e le più sicure notizie sulle stesse, Nella Istruzione su le Misure e sui Pesi della Rep. Cisalp. p. 68 seg., che pure è scritta da Oriani, si indicano le due diverse operazioni che si impiegarono per ottenere il ragguaglio delle misure di capacità: quando i due risultati erano differenti si prendeva la media. Nella mancanza assoluta di un solo campione un po’ attendibile, il lavoro di questa Commissione è per noi il documento più attendibile e più importante in tutte queste ricerche.
  23. [p. 86 modifica]Stat. an. 1453, 1 § 21: Item quod Comune Pergami fieri faciat unum Sextarium et unum Quartarium rami expensis Comunis Pergami qui manuteneantur et teneantur penes Bullatorem Com. Pergami.
  24. [p. 86 modifica]Calvi, Effemer. 2 p. 476. Questo provvedimento fu preso in data 24 Luglio.
  25. [p. 87 modifica]Stat. an. 1493 (1727), 7 § 144: Teneatur quoque Comune Bergomi fieri facere unum Sextarium et unum Quartarium ferrata et bene ordinata in uno vel duobus magnis lapidibus, qui faciliter moveri non possint, ad quae habeatur recursus pro mensuris justificandis, quae teneantur in loco publico.
  26. [p. 87 modifica]Lupi 2, 706.
  27. [p. 87 modifica]Pergam. in Bibl. n. 503.
  28. [p. 87 modifica]Lupi 2, 873.
  29. [p. 87 modifica]Pergam. in Bibl. nn. 385, 577.
  30. [p. 87 modifica]Lupi 2, 909, che ha stampato inesattamente questa carta, perchè ha trascritto soltanto fictum modia quatuor de grano mentre nel documento, che apparteneva al Monastero di Astino, e che ora si trova nella Civica Biblioteca sotto il n. 510, sta effettivamente modia quatuor de grano et staria sex.
  31. [p. 87 modifica]Pergam. in Bibl. n. 570. Non si deve dissimulare tuttavia che questa espressione potrebbe riferirsi allo Stajo riformato, a quello che era in uso immediatamente prima del 1125 e non già a quello che era in uso nella prima metà del secolo undecimo. Che delle misure vecchie potessero abusivamente ancora sussistere, sarebbe difficile negarlo, perchè, vedremo parlando di quelle dei liquidi, con quanta difficoltà si giungesse a sradicare vecchi sistemi, sicchè la espressione potrebbe adattarsi ugualmente bene e all’una e all’altra supposizione.
  32. [p. 87 modifica]Pergam. in Bibl. n. 549.
  33. [p. 87 modifica]Lupi 2, 1209.
  34. [p. 87 modifica]Lupi 2, 1333 seg.
  35. [p. 87 modifica]Lupi 2, 1343.
  36. [p. 87 modifica]Lupi 2, 1349.
  37. [p. 87 modifica]Stat. an. 1204-48, 14 §§ 35, 36, 38 ecc.
  38. [p. 87 modifica]Questa notizia ci fu comunicata dal nostro amico prof. A. Tiraboschi, che nella Valle Brembana trovò in pieno uso il Mós de calsina come misura della calce, e ch’egli fa corrispondere a circa due quintali e mezzo, Per un più esatto ragguaglio v. sotto Nota 94.
  39. [p. 87 modifica]Anche questa notizia la dobbiamo al nostro amico Tiraboschi, il quale aggiunge che, per quanto venne assicurato, sebbene il Mós de calsina differisca dal Mós de carbù, tuttavia non gli fu dato precisare una tale differenza. E a noi ugual mente mancarono i dati per poterlo fare.
  40. [p. 88 modifica]Noi non abbiamo una prova diretta per asserire, che sei Some di carbone formassero il carro, ma lo deduciamo indirettamente dalla tariffa del così detto Dazio della ferrarezza, che non abbiamo alcun motivo per non tenere affatto proporzionale. Ivi in due luoghi si legge (Stat. Datior. fol. 34 r., 34 v.); de qualibet Soma carbonorum denarios tres, de qualibet charga carbonorum ab homine denarium unum, de quolibet carro cargato carbone soldum unum den. sex. Nell’altro luogo la tariffa è raddoppiata, ma è mantenuta la proporzione, dalla quale apparirebbe che il Carro fosse formato da sei Some o Moggi e da diciotto Carichi (Charge).
  41. [p. 88 modifica]Nello Statuto dei Dazii a fol. 70 r. troviamo: Item quod omnes Castelani prelibate dominationis teneantur et possint habere infrascriptam munitionem pro paga omni anno pro qua presens Dacium solvere non teneantur sed non possint condemnari si non haberent nisi medietatem, videlicet pro sex mensibus: Primo ad computum Modiorum trium frumenti pro paga omni anno. Ma qui non si riconferma che quanto era già stato detto prima a fol. 6 r.: que res sunt infrascripte ad computum pro qualibet paga. Videlicet. Primo Somas tres frumenti. Il nome di Moggio e quello di Soma si usavano adunque indistintamente per indicare la stessa quantità di grano, e dopo la riforma del secolo undecimo l’uno equivaleva all’altro.
  42. [p. 88 modifica]Giacchè il Modius a cominciare dal secolo undecimo è fondato, al pari della Soma, sullo Stajo nuovo della città, così la differenza non potrebbe stare che nel numero dei Sestieri, che nel Modius, a cagion d’esempio, potrebbero, come all’epoca romana, essere entrati in numero di 16. Non abbiamo un solo esempio che giustifichi una tale supposizione. In Como si usa il Moggio da 8 Staja (Malavasi, Metrol. it. p. 137), ma nel secolo decimoterzo questa misura era chiamata Soma al pari che da noi (Stat. Novocom. 2 §§ 174-179, 209, 240 ecc. in Hist. P. M. 16. 1), sicchè la differenza sta nel nome. Nell’elenco dei diritti della curia di Pareto ligure scritto intorno al 1223 il Modius è chiarissimamente indicato come una misura da 8 Staia, poichè vi leggiamo: et intravit in ea (petia campiva) pro seminatura staria novem medium sicalis et medium frumenti. sed si esset tota seminata intrarent in ea staria XII que essent modium unum et dimidium. (Hist. P. M. col. 704 d). La perfetta [p. 89 modifica]corrispondenza nei nostri documenti fra il nome di Modius è quello di Soma è apertamente indicata dalla convenzione del 1165 fra i Canonici di S. Alessandro e i Signori di Carvico, colla quale si assopirono precedenti questioni, ed ove si legge: et ipse Pascebrucus et Teutaldus frater eius similiter dare eis (ai Canonici) debet honorem quem habet in castro de Calusco seu villa atque finita ficta idest terretorias ita quod debeat computari solidus per solidum et Modium per Modium et solidi duo pro Soma de blava et si ab una parte superabundaverit solidum unum emere debent per solidos viginti et Somam de blava per solidos quudraginta (Lupi 2, 1219). Questi fatti possono essere con assai verisimiglianza confermati dall’importante documento del 1076 (v. sopra § 1 in principio). In esso leggiamo: sexaginta panes factos ex Modio uno frumenti ad currentem sextarium suprascripte civitatis Pergamensis (Lupi 2, 706). Noi non abbiamo, per conoscere quanto pane si traesse da uno Staio di frumento, dati più antichi di quelli forniti dallo Statuto del 1263 (v. sotto Append. IV), ma non vi può esser dubbio che questi non sieno stati basati sovra una lunga pratica, sicchè possiamo tenerli come i più certi ed i più approssimativi in questo calcolo. Ora, sulle basi di quello Statuto, quando il Moggio fosse stato di 16 Sestieri, avrebbe dato sessanta pani del peso di chilogrammi 3,515 ciascuno, il che ci pare difficile ad ammettere, perchè anche i pani che si fabbricavano in epoche di massimo buon mercato di poco superavano il mezzo chilogrammo (gram. 549). Che se ammettiamo il Moggio da 8 Sestieri, com’era effettivamente, vediamo i pani ridursi al peso di chilogrammi 1,758, e questo peso ci sembra più confacente al vero, perchè, prescindendo dal fatto che si prestava meglio ad una discreta cottura, lo vediamo anche avvicinarsi al peso di certi pani, che in consimili distribuzioni si usavano in quell’epoca, e che erano detti Panes de Cambio. Il Milanese Beroldo della prima metà del secolo decimosecondo nomina più volte questa sorta di pani (Ordo et Cerem. eccl. Ambros. in Murat. Antiqu. 4 col. 920, 922 ecc.) ma spiega anche che cosa si fossero. Egli scrive: sciendum est quia omnes illi panes, qui dantur Custodibus et Veglonibus pro festo, debent esse de Cambio, idest sex de Sextario (ibid. col. 922). Fatta la proporzione della capacità dello Stajo di Milano in litri 18,3 e del nostro in litri [p. 90 modifica]21,4, i pani, quando fossesi esattamente mantenuto lo stesso peso per ciascuno, sarebbero stati 7 per ogni Stajo e 56 per ogni Moggio o Soma nostra da 8 Sestieri: in altri termini, partendo dai nostri più antichi dati di panizzazione, i Panes de Cambio di Milano avrebbero pesato chilogr. 1,878 ciascuno, e ne sarebbero stati fabbricati sei collo Staio milanese, sette col nostro: presso a poco viene alle stesse conclusioni anche il Giulini, attribuendo a ciascuno di quei pani il peso di più che due libbre milanesi (Giulini, Mem.Fonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256 stor. 1 p. 424), od oltre ad un chilogrammo e mezzo. Che se è molto verisimile che questi pani sieno gli stessi, che quelli in un’epoca posteriore detti coronati (Giulini, 3 p. 474), si comprende quale difficoltà vi dovesse essere nel far cuocere un po’ perfettamente dei pezzi di pasta, che non doveano pesar meno di 2 chilogrammi (ciascun pane di cambio in pasta, secondo il nostro Calmerio, avrebbe dovuto avere il peso di chilogrammi 2,147), se si dovette dare ad essi la forma a corona, la quale, secondo le esperienze di Laffon, soffre nella cottura il calo del 40 per 100 (Selmi, Encicl. chim. 8 p. 670), sicchè ogni pane coronato, ben cotto, avrebbe avuto il peso di chilogram. 1,286. Che se si ammetta, come vedremo (v. sotto Appendice IV), che generalmente a quell’epoca non si giungeva a dare al pane una cottura quale è richiesta dalle odierne esigenze, neppure quando i pani aveano un peso dai grammi 549 ai grammi 137, si scorgerà agevolmente quanto sia difficile, per ammettere che il nostro Modius contenesse 16 Staia, il voler sostenere che si facessero pani, ciascuno dei quali avrebbe pesato in pasta chilogrammi 4,02 e cotto chilogr. 3,52. Si deve adunque senz’altro ammettere che il peso dei pani legati dal chierico Andrea fosse allo incirca di chilogr. 1,750 per ciascuno.
  43. [p. 90 modifica]Catone de Re rust. 58: Salis unicuique in anno modium satis est; Cicer. de Amicit., 19: Verum illud est, quod dicitur, multos modios salis simul edendos esse ut amicitiae munus expletum sit; Plin. Nat. Hist. 14, 11: congio mellis et salis cyatho.
  44. [p. 90 modifica]Hist. Patr. Mon. 13 col. 18: Modio vero pensato libras triginta.
  45. [p. 90 modifica]Hist. Patr. Mon. 13 col. 117.
  46. [p. 90 modifica]Stat. an. 1204-48, 13 § 43: item ne aliquis homo Civ. vel Virtutis Pergami qui sit revenditor salis vel blave teneat nec [p. 91 modifica]habeat plura Sextaria nec pluras rasoras. Dal che si vede che il sale si vendeva, come i grani, a staio raso.
  47. [p. 91 modifica]Castelli, Chronic. in rer. ital. Script. 16, 860.
  48. [p. 91 modifica]Capit. del Dazio del Sale in Stat. Datior. fol. 79.
  49. [p. 91 modifica]Stat. an. 1453, 1 § 1.
  50. [p. 91 modifica]Nello Statuto dei Dazii, dove si determina per rapporto al Dazio la paga dei Castellani del veneto dominio, da una parte (fol. 6 r.) vi ha: Penses duos salis, e dall’altra (fol. 70 r.); Sextarii unius salis: dal che è posto apertamente in chiaro che, tanto valeva dire uno Staio di sale, quanto dire due Pesi, precisamente come pel frumento. A noi non fu dato aver notizia di esperienze per le quali siasi stabilito il rapporto che vi ha tra un dato volume ed il corrispondente peso di sale: tuttavia potrà valere come un dato approssimativo questo che in questi ultimi tempi a Roma al peso di libbre 600, o chilogr. 203,44 si faceva corrispondere il rubbio di sale del volume di litri 164,6 (Malavasi, Metrol. ital. p. 155, 253). Stando a questa proporzione, perchè il nostro Staio del sale contenesse libbre 20 o chil 16,26 avrebbe dovuto avere la capacità di circa litri 13,15, la Mina di litri 6,58, il Quartario di litri 3,29. E se esisteva il Moggio, o la Soma del sale di 8 Staja, come quella del frumento, essa avrà avuto la capacità di litri 105,22. Ma questi sono dati che noi non presentiamo che a titolo di confronto; perchè ci mancò ogni mezzo per poterne verificare la esattezza.
  51. [p. 91 modifica]Stat. ann. 1204-48, 13 § 33: huic capitulo addimus quod Sextarius cum quo debeat mensurari calcina non debeat esse altus a fondo de intus ultra IIII untias ad untiam capiti Comunis Pergami. Ita quod fraus fieri non possit in mensura calcine.
  52. [p. 91 modifica]Fino a quello del 1453 però, che nella coll. I § 198 ripete la misura dello stajo e insieme determina il peso della calce in esso contenuto. Lo Statuto del 1493 (1727) non parla del Modius calcine che come di misura di peso, ommettendo la prescrizione sullo Staio: pro quolibet modio calcinae — quae pensa non sit minor pensium trigintaduorum pro quoque modio (7 § 184). Si vede che lo Statuto dovette sancire la consuetudine già invalsa da lunghissimo tempo di pesare la calce, anzichè di misurarla.
  53. [p. 92 modifica]Stat. an. 1453, 1 § 198: et qui Sextarius sil tenute pensium trium et librarum duarum — et quod Modius culcine sit et esse debeat Sextarios decem culcine pensium ut supra. Qui Modius culcine ascendat in summa penses trigintaduos culcine.
  54. [p. 92 modifica]Stando alle prescrizioni dello Statuto del 1453 (v. Nota 93) lo Staio della calce dovea contenere chilogr. 26,01 di calce, il Modius, o dieci staia, chilogr. 260,10. Secondo esperienze dell’Ingegnere Cadolini, un metro cubo di calce viva fatta con ciottoli del Brembo corrisponde a chilogrammi 1132 (Cantalupi, Portaf. dell’Ing. p. 243), per il che si può indurre approssimazione che i chilogrammi 26,01 del Sextarius avranno corrisposto a decimetri cubici o litri 23 (più precisamente 22,977) ed i chilogrammi 260,10 del Modius a decimetri cubici o litri 230 (229,77), e che quindi tale a un di presso dovesse essere la contenenza di queste nostre misure. Che se badiamo a questo, che già fino dal 1110 si avea cura di notare, che il frumento si dava a staio raso (ad rasum Sextarium, Lupi 2, 863): che nelle aggiunte al più vecchio Statuto troviamo quod quilibet venditor blave vel leguminis vel salis teneatur habere vel habeat — rasoram (la rasiera) unam bonam et iustam et bollatam ad bollam Comunis Pergami et cum qua rasora sola debet radere (Stat. an. 1204-48, 8 § 43): se osserviamo che nessuna di queste prescrizioni si trova fatta rispetto allo Staio della calce, ci sembra si possa indurre con tutta evidenza che questa si vendesse a staio colmo. Non crediamo quindi sia arrischiata congettura l’ammettere che lo Staio dei grani e quello della calce avessero la medesima capacità, e che la differenza fra i decimetri cubici 23 per lo Staio della calce ed i decim. cubici 21,41 stabiliti per quello del frumento si possa e si debba senza alcuna difficoltà tenere come il minimum del colmo lasciato nel misurare la calce. La stessa disposizione dello Statuto, colla quale si prescrive l’altezza delle pareti dello Staio della calce, conferma queste induzioni. I colmi sono proporzionali all’ampiezza dei vasi: quanto più quindi venivano alzate le pareti dello Staio, questo si faceva più stretto, ed il colmo della calce ammesso nei contratti veniva a diminuire. Dov’era quindi ammesso il colmo nella misura, questa dovea essere tanto più aperta, perchè colla eccedenza si raggiungesse il peso richiesto: il Sextarius calcine, in altri termini, dovea essere un recipiente [p. 93 modifica]che, avendo le pareti alte quattro once del nostro Cavezzo, o millimetri 146, avesse la contenenza di litri 21,41, ma in pari tempo dovea coll’ampiezza del suo diametro guadagnare quanto si perdeva coll’altezza delle pareti, affinchè con un maggiore di più raggiungesse il peso voluto dalla consuetudine. Se poi lo Statuto, oltre all’altezza delle pareti, avesse tenuto calcolo anche degli altri elementi coi quali poter determinare la capacità del Sextarius calcine, comprenderemmo a primo tratto di trovarci di fronte ad una speciale misura; ma in quella vece tutti gli Statuti indistintamente non si occupano che della sola altezza delle pareti di quello Staio, il che indica che la sua capacità dovea corrispondere a quella di qualche altra misura che portasse lo stesso nome, e tale non poteva essere che lo Staio usato pei grani. In tal caso, quando la forma dello Staio della calce fosse stata, com’è quasi certo, cilindrica, il suo diametro con molta approssimazione sarà stato di millimetri 432,22: che questa misura poi fosse di legno non è permesso neppure di metterlo in dubbio, dal momento che a quest’epoca erano di legno anche le misure che sul mercato si adopravano pei grani e pei legumi (v. sopra § 3). I confronti con una città vicina non ponno che raffermare quanto siamo venuti esponendo. A Brescia era ammesso il colmo nella misura di certe materie, ma nello Statuto più vecchio si prescriveva quod omnes mensure cum quibus fiat venditio alicuius rei ad culmen sint de cetero in amplitudine equales mensure sculpte in lapide mensurarum Comunis Brixie (Hist. P. M. 46, 2 col. 1584-210), e tutto permette di credere, e che fra tutte quelle cose misurate col colmo vi fosse la calce, e che la rispondenza fra il volume e il peso della stessa non fosse mai esatto e aprisse l’adito a continue questioni, poichè nei successivi Statuti del 1313 troviamo ordinato che teneantur (fornaxarii) et debeant ponderare calcinam et vendere eam ad stateram eisdem pro Comuni Brixie datam, et non ad mensuram Sextarii, e inoltre che fornaxarii solvant quinque soldos imperiales quotienscumque non ponderant calcinam (Stat. Brix. an. 1313, 2 §§ 120, 121 in Hist. Patr. M. 16, 2 col. 1681 seg.). A Brescia era già stato sanzionato nel 1313 quello che da noi non si giunse a stabilire che parzialmente nel 1453 e totalmente nel 1493 (v. Nota 92), e se là si trovò insufficiente la ampiezza delle misure a [p. 94 modifica]determinare con qualche esattezza il peso della calce, da noi invece si persistette a credere che la determinata altezza delle pareti dovesse essere una bastante guarentigia contro le frodi dei produttori, mentre d’altra parte non si stabilì punto quale dovesse essere l’altezza del colmo in rapporto alla profondità della misura, come, a cagion d’esempio, si fece colla legge inglese 17 Giugno 1824 che, rispettando l’uso delle misure di capacità a colmo, prescrisse che l’altezza di questo fosse di 3/4 della rispettiva profondità della misura (Martines, Rudimenti di Metrol. p. 137): mancanza, la quale da noi portava per necessaria conseguenza che si finisse col dar prevalenza al peso: al che dovette adattarsi anche la municipale legislazione. Tuttavia risulta in questi fatti una importante coincidenza, ed è che la calce a una cert’epoca in questa città si vendeva a staio colmo, col che si rafferma anche la rispondenza fra peso e volume, che abbiamo procurato di mettere in sodo, basandoci sulle disposizioni dei nostri Statuti. In tal modo le notizie che questi ci forniscono sul peso dello staio di calce ci prestano il mezzo di confermare il valore che noi abbiamo trovato per lo Staio del frumento e di accertarci della sua inalterabilità storica attraverso a questi secoli. — Le misure colme della calce, tenendo conto di quanto abbiamo premesso, approssimativamente avranno avuto il volume in litri ed il peso in chilogrammi quali risultano dalla Tavola Iª, D, tenendo il valore del Sextarius eguale a litri 22,9773 ed a chilogrammi 26,010304.
  55. [p. 94 modifica]Il primo Calmerio, nel quale troviamo posto in istretto porto il prezzo del frumento con quello del pane, è il Calmerio riportato nello Statuto del 1331 dallo Statuto veteri tercia collatione capitulo vigesimoquarto de declarationibus factis per d. Johannem Falavellis super predietis (Stat. an. 1331, 8 § 34). È inutile ripetere ciò che più volte abbiamo già avvertito (Indicaz. sulla Topogr. di Berg. p. 62 Nota 30; Perelassi p. 136 seg.), che lo Statuto vecchio, al quale accenna quello del 1331, è lo Statuto del 1263, che ora è andato perduto: ma quello che importa di stabilire si è, che il Calmerio dovea esistere prima di quest’epoca. Già in una locazione fatta nel 1174 dal Proposito di S. Alessandro a parecchi di Treviolo è convenuto che predicti homines — habeant — ad persolvendum exinde omni anno fictum triginta et duos modios blave et [p. 95 modifica]insuper sedecim denarios de pane (Lupi 2, 1281). Se fu stabilita in denaro la quantità di pane da retribuirsi, è indizio sufficiente che nella nostra città era già in pratica una norma certa che determinasse il rapporto fra il prezzo e la quantità del pane in base al valore corrente del frumento, sicchè non poteva stare in arbitrio dell’una o dell’altra parte il variare la quantità annuale del pane, ma sibbene ambe le parti venivano a rimettersi tacitamente a quanto di volta in volta (e probabilmente di settimana in settimana) era stabilito dalla autorità cittadina. Questa induzione è confermata dallo Statuto più vecchio, dove troviamo queste espressioni (13 § 26): insuper iurare faciam omnes Tabernarios Pristinarios et omnes de familia eorum quod vendent et dabunt panem et vinum ad rectam pensam et iustam Mensuram eis datam vel dandam per Milites justitie vel per alios officiales Comunis; e il senso di queste espressioni resta chiarito dallo Statuto del 1331 nella introduzione al Calmerio dello Statuto del 1263 dove si legge: quod omnes Pristinarii Civitatis et Districtus Pergami teneantur et debeant facere panem venalem ad sufficentiam ad pensam que daretur pro Comuni Pergami et per D. Vicarium. — Pensa autem secundum quam facere debent ipsum panem est illa que tradita est in Statuto Veteri — cujus capituli tenor talis est (8 § 34), dove tien dietro il Calmerio: più è chiarita anche dagli Statuti posteriori, a cagion d’esempio da quello del 1391 (1 §§ 48, 53), dove si dice: detur pensam Fornariis in hunc modium. — Calmedrium. La Pensa o Mensura è adunque il prezzo stabilito dall’autorità municipale su certi generi; è la determinazione della quantità di merce, in peso o misura, che un venditore, in base alle condizioni del mercato, deve dare dietro ad una prestabilita quantità di denaro, e questo si rafferma anche col fatto degli osti, i quali abbiam già veduto accomunati ai fornai nel ricevere questa pensa o mensura. Infatti in una disposizione che li riguarda nello Statuto più vecchio è detto (13 § 24): item super facto Tabernariorum sic decernimus quod si quis Tabernarius vel alius vendens vinum ad minutum usque ad Sextarium unum vel minus eo precio quo data fuerit ei mensura pro Comuni cet.: ma la meta del vino fu evidentemente abrogata poco dopo, perchè i posteriori Statuto non si occupano che delle misure giuste, che è obbligo dei Tavernai il tenere nel [p. 96 modifica]loro negozio (Stat. an. 1331, 8 § 46), anzi per di più nello Statuto dei Dazii del 1431 troviamo quanto segue: item quod unus et plures possint simul stare ad vendendum vinum ad usum discum et canipam, et habere et tenere frascatas et claudos et claudinos dummodo claudi et claudini sint iusti et pro eo pretio quo ei placuerit (Stat. Datior. fol. 38 v.) Il commercio del vino era adunque stato sciolto da tutti quei vincoli, che non dipendessero più da dazii; la pensa o mensura data dal Comune per più non esisteva, mentre per contro venne mantenuta pel commercio del pane. La interpretazione da noi data alle espressioni del più vecchio nostro Statuto è pienamente confermata dagli Statuti di Como della stessa epoca, dove è detto: imprimis statuerunt quod quilibet pristinarius — faciat ipsum panem ad pensam sibi datam per officiales Comunis de Cumis ad hoc constitutos. — Et si quis pristinarius fecerit aliquem panem qui sit minor pensa media unzia solvat cet. — Item statutum est, quod omnes officiales pensatores panis singulis diebus dominicis teneantur sacramento accedere ad superstantes blave Comunis, et apud eum et cum eis quelibet Capitula officialium, scilicet et pro suis quarteriis examinare frumentum et mesturam datam per superstites cuilibet pistori in diebus ipsius hebdomade, et examinare si eis officialibus per quemlibet pistorum de pane frumenti vel mesture fuerit illa ostensa quantitas qua est eis data blava a superstantibus (et que?) exire potuerit secundum pensam pistoribus datam. Et si quem pistorem, facta dicta examinacione, predicti officiales pensatores in ostensione panis, qui de iure potuerit exire de quolibet quantitate blade recepte a superstantibus secundum pensam, ut supra, dolum comisisse vel fraudem invenerit cet. — Item statutum est, quod predictus iudex victualium non permittat aliquem pistorem Cumarum facere panem de imperiali ad vendendum de formento, si formentum valuerit solidis quadragintaquinque vel ab inde infra pro qualibet Soma, sed debeat facere fieri de denariis. Et si voluerit a solidis quadragintaquinque supra, possit facere fieri panem de imperiali cum consilio procuratorum caneve Comunis de Cumis et superstitum mercati (Stat. Novocom. §§ 191, 208, 209 in H. P. M. 16, 1 col. 175, 178). Abbiamo voluto recare questi provvedimenti di una vicina città perchè li crediamo il più chiaro commento alle poche espressioni del nostro Statuto: il modo [p. 97 modifica]però complicato, col quale in quel tempo vediamo aver procurato questi municipii di guarentirsi dalle frodi dei fornai, fu reso più semplice dalla introduzione di uno stabile Calmerio. Ciononostante riteniamo, che senz’altro fino dal 1174 fosse già in uso questo meccanismo, o qualche cosa di consimile, se il nostro Statuto più vecchio, senza addentrarsi in minuti particolari, parla senz’altro della pensa e della mensura come di cosa perfettamente nota e già pienamente in uso. Si conferma tutto ciò collo Statuto del 1263 il quale, dove stabilisce le basi del Calmerio, usa la espressione item declaraverunt quod hic retro a longo tempore vitra optentum et observatum est cet. (in Stat. an, 1331, 8 § 34), dal che si vede che anche in un’epoca precedente, in quella appunto che cadeva nel periodo di redazione dello Statuto del 1204-48, esisteva già un Calmerio pei Fornai.
  56. [p. 97 modifica]Stat. an. 1353, 7 § 45: item quod Calmedrium panis frumenti venalis factum tempore regiminis suprascripti d. Pagani de Bezozero locum habeat et conservetur et non aliud Calmedrium. Pagano da Bizzozzero fu Podestà nel 1340, Ronchetti Memor. Stor. 5 p. 82.
  57. [p. 97 modifica]G. Villani, Ist. fiorent. 11, 113 sotto l’anno 1340: «Con essa pestilenza seguì la fame e il caro, aggiunta a quella dell’anno passato; che con tutto lo sciemo de’ morti valse lo Staio del grano più di soldi trenta, e più sarebbe assai valuto, se non che ’l comune ne fece provedenza di farne venire di Pelago.» Chron. Estens. in rer. italic. Script. 15, 403 E: «et tunc erat maximum carum omnium bladorum.» Disastroso era stato anche l’anno precedente, come si comprende dal Villani, e più dalla citata Cronaca Estense (a. l. c.), la quale, non solo fa menzione di grandi innondazioni del Po nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, ma di più aggiunge che «his temporibus maximum miraculum apparuit in Lombardia, quia multae locustae venerunt et apparuerunt, quae devorabant bladas et campanias, et magnae erant sicut vespertiliones.»
  58. [p. 97 modifica]V. Appendice IV.
  59. [p. 97 modifica]Lupi 2, 873.
  60. [p. 97 modifica]Pergam. in Bibl. n. 516; cfr. Lupi 2, 909 (v. sopra Nota 70).
  61. [p. 97 modifica]Tiraboschi, Vocab. dei dial. bergam. s. v.
  62. [p. 98 modifica]Lupi 2, 409.
  63. [p. 98 modifica]Pergam. in Bibl. n. 549.
  64. [p. 98 modifica]Pergam. in Bibl. n. 579.
  65. [p. 98 modifica]Pergam. in Bibl. n. 439.
  66. [p. 98 modifica]Lupi 2, 1209.
  67. [p. 98 modifica]Pergam. in Bibl. n. 629.
  68. [p. 98 modifica]Stat. an. 1204-48, 13 § 43. Una numerazione più incompleta, ma non meno importante si trova in un atto di investitura del monastero d’Astino del 1280, fattoci conoscere dal prof. Tiraboschi, dove fra l’altre cose l’investito deve retribuire sextarios septem et minam et unum terzarium frumenti (Pergam. in Bibl. n. 1637).
  69. [p. 98 modifica]Hultsch, Metrolog. p. 95 Nota 27.
  70. [p. 98 modifica]Catone, de Re Rust., 95: «postea sumito bituminis Tertiarium et sulfuris Quartarium.» Il Tertiarius era anche misura del vino: Laurent. in Amalth. ap. Du Cange s. v. Quartarium: item Quartarius Congii quartam partem continens; Tertiarium, tertiam. Queste misure, tanto dei liquidi, che degli aridi, andarono perdute, come andò perduto il Rasum di Milano, che intorno al 1130 era così definito: Rasum vini, quae sunt tres partes Sextarii (Berold. in Murat. Ant. med. aev. 4 col. 920).
  71. [p. 98 modifica]Du Cange s. v. da cui prendiamo alcuni esempi, Chron. abbat. Laurishani p. 179: Mensura potus antea Staupus; Carta ap. Christian, Rer. Mogunt, 2 p. 534: in signum fraternitatis Staupum vini et panem album eidem exhibemus; Cod. Cons mss. Irmin. ab. Sangerman. fol. 34 v.: de sinapi plenum Staupum, dove vediamo lo Staupus impiegato anche per gli aridi; Hincmar. Remens. Opusc. 30: bibit quasi dimidium Staupum de vino. Non vi può essere il menomo dubbio che il nostro Stopellus, colla sua forma diminutiva, non sia derivato da questo Staupus, Stopus.
  72. [p. 98 modifica]Stat. Placent., 6 fol. 67: quelibet villa habeat unum Starium ad minus et unum Stopellum bullatos bulla Comunis: qui Sestarius et Stopellus sint in custodia Consulis illius ville.
  73. [p. 98 modifica]Rosa, Statuti di Vertova p. 44.
  74. [p. 98 modifica]Stat. an. 1331, 8 § 49.
  75. [p. 98 modifica]Stat. an. 1453, 10 § 50.
  76. [p. 98 modifica]Lo Stopello, essendo la 24ma parte dello Stajo, viene [p. 99 modifica]ad essere la 192ma parte della Soma: ugualmente a Brescia la 192ma parte della Soma era il Coppello ossia Stopello, quantunque effettivamente la Soma non si dividesse in 8 Sestieri, come da noi, sibbene in 12 quarte. (Fedreghini, Piede Stat. di Brescia p. 8). Negli Statuti della Valsolda compilati nel 1246, il coppus è, come il nostro Stopello, la 24ma parte dello Stajo, poichè vi leggiamo: item statutum est quod Potestas dicte Vallis debeat facere equari omnes coppos cuiuslibet molendini dicte Vallis, et quod viginti quatuor coppi faciant Starium unum (Stat. Valissold c. 65 in Barrera, Stor. d. Valsolda p. 582). Questo modo di suddividere lo Staio non è dunque speciale a noi, ma comune ad altri contadi, il che indica che un tempo lo Stopello, o qualunque fosse il suo nome, era una misura effettiva, che entrava in un sistema di suddivisioni dello Stajo, che col tempo andò perdendosi. Quando poi il Cristiani (delle Misure ant. e mod. p. 145) attribuisce il nome di Coppello al nostro Sedecino piglia un errore, perchè quel nome più propriamente adatterebbe allo Stopello. Lo stesso Autore fonda il ragguaglio delle nostre misure di capacità dei grani sulla gravità specifica del frumento (pag. 144 seg.). Quindi, avendo ammesso che il Setier di Parigi, della capacità di quattro Piedi cubici, contenga 280 libbre parigine di acqua (chilogrammi 137,06), ed avendo ammesso che la gravità specifica dell’acqua stia a quella del frumento come 140 a 123 (p. 130, 131 §§ 216, 218), così viene ad attribuire al Sestiere parigino il peso di libbre 246 di frumento. Secondo questo Autore la Carica o Carro nostro da 8 Some dovea avere il valore di 9 7/25 di quei Sestieri (p. 145 § 270) e quindi sarebbe corrisposto a chilogram. 1117,48, la Soma in conseguenza a chilogr. 139,69 di frumento. E siccome si può tenere per assai prossimo al vero che un chilogrammo di acqua comune corrisponda al volume di un litro, così, partendo sempre dal rapporto fra la gravità del frumento e quella dell’acqua, rapporto che servì di base ai calcoli del Cristiani, la Soma avrebbe avuto a un bel circa la capacità di litri 158,99, lo Stajo di litri 19,87, inferiore quindi a quella trovata dalla Commissione del 1801. Allo risultato conduce il calcolo diretto sui Sestieri 9 7/25 da quattro Piedi cubici parigini, corrispondenti ciascuno a litri 137,11. È a dolersi che il Cristiani non abbia dato anche in Pollici cubici parigini il ragguaglio di [p. 100 modifica]queste nostre misure di capacità, perchè non ci è concesso accertarci se vi sia errore ne’ suoi calcoli, o nei nostri; riteniamo però che l’inesattezza stia da parte del Cristiani, perchè, attribuendo egli al Carro da 10 Some di Brescia il valore di Sestieri Parigini 11 4/11 (p. 145 § 271), la Soma verrebbe ad essere a un di presso di litri 155,70: allo stesso Carro attribuendo in altro luogo Pollici cubici parigini 78540 (p. 147), avrebbe ancora per la Soma valore approssimativo di litri 155.51, mentre dalla Commissione del 1801 fu trovata di litri 150.62 (Istruz. sui Pesi e Misure p. 118; Malavasi, Metrol. ital. p. 133), quindi inferiore di 5 litri a quella data dal Cristiani in due diversi conteggi. Riducendo il ragguaglio delle nostre misure di capacità dei grani, eseguito dalla Commissione del 1801, in vecchie misure parigine, avremmo per lo Stajo Pollici cubici 1079, per la Soma Pollici cubici 8635, per il Carro Pollici cubici 69078, mentre stando ai calcoli del Cristiani che, attribuendo al Moggio da 12 Sestieri di Parigi Pollici cubici 82944, viene ad attribuire il valore di Pollici cubici 6912 a ciascuno de’ Sestieri, 9 7/25 di questi darebbero pel nostro Carro soltanto Pollici c. 64143, e quindi per la Soma Pollici c. 8018, per lo Stajo Pollici c. 1002. È probabile che il Cristiani per le misure della sua città siasi attenuto a qualche campione non troppo esattamente costrutto, e che per le altre città, compresa la nostra, siasi affidato ad informazioni altrui, d’onde l’errore. Poichè avendo egli attribuito al Boisseau, da lui detto anche Stajo, la capacità di Pollici cubici 576 (p. 147 § 294), che sarebbero litri 11,43, il ragguaglio della nostra Soma dovea rimanere al di sotto del vero, poichè quando in Francia si introdusse il nuovo sistema metrico, per quanto fu dato accertarsene sopra vasi grossolanamente fabbricati, sì trovò che il boisseau avea la capacità di circa litri 13 (Saigey, Métrol. p. 112 seg.), e quindi notevolmente superiore a quella data dal Cristiani. I ragguagli di quest’ultimo dobbiamo adunque accettarli come approssimativi, e non come rigorosamente esatti, poichè danno sempre un valore ora inferiore, ora superiore a quello della Commissione del 1801, V. anche Nota 156.
  77. [p. 100 modifica]Tavole di Ragguaglio della Rep. Ital. p. 156.