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Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Trattato, Lussemburgo, 19 dicembre 1996

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Governo italiano

1996 diritto diritto Accordo di adesione della repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 Intestazione 24 agosto 2009 75% Da definire

Depositario: Governo del Granducato del Lussemburgo
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TESTO DELL'ACCORDO

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e la REPUBBLICA DI FINLANDIA, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del protocollo di adesione del governo della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Con il presente Accordo, la Repubblica di Finlandia aderisce alla Convenzione del 1990.
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:
a) gli agenti di polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän);
b) i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän) per quanto riguarda la tratta di persone di cui all'articolo 40, paragrafo 7 della Convenzione del 1990;
c) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet - tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
2. L'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia, l'Ufficio nazionale di ricerca (Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen).
Articolo 3
Gli agenti di cui all'articolo 41, paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:
1) gli agenti della polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän);
2) i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän);
3) alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet - tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo 4
Il Ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia, il Ministero della Giustizia (Oikeuministeriö - Justitieministeriet).
Articolo 5
Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.
Articolo 6
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica di Finlandia.
Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.
3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Articolo 7
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica di Finlandia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il governo della Repubblica di Finlandia accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il governo della Repubblica di Finlandia accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1) Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione
Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica di Finlandia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.
2) Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
3) Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea
Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria:

Il governo della Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegati a tali Accordi.
Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo della Repubblica di Finlandia.
Dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990
All'atto della firma del presente Accordo, la Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della dichiarazione relativi a tale Accordo.
Dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland
La Repubblica di Finlandia dichiara che gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, concernente le isole Åland saranno adempiuti nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Schengen.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il 19 dicembre millenovecentonovantasei, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese hanno firmato a Lussemburgo l'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica di Finlandia ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.