Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XXII

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati

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Allegati
Elenco di cui all’articolo 77 dell’accordo

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli,
  • destinatari degli atti comunitari,
  • territori o lingue della Comunità,
  • diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • le procedure di informazione e di notificazione,
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Inserimento nell’accordo SEE di forme societarie che non esistevano alla data in cui l’accordo è stato parafato.
Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, in via esclusiva o prevalente, ad un determinato tipo di società, tale riferimento può essere modificato allorché venga adottata una normativa specifica per le società a responsabilità limitata (private companies). L’adozione di detta normativa e la denominazione delle società interessate sono notificate al Comitato misto SEE non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive.

PERIODI DI TRANSIZIONE

Gli Stati AELS (EFTA) danno piena attuazione alle disposizioni del presente allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo SEE per quanto riguarda Svizzera e Liechtenstein e entro due anni dalla data suddetta per quanto riguarda Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 368 L 0151
Prima direttiva del Consiglio (68/151/CEE), del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da:
  • 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 89)
  • 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
  • 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All’articolo 1, in fine, è aggiunto il testo seguente:
«- per l’Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per l’Islanda:
almenningshlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag;
- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag;
- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata;
die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni.».
2. 377 L 0091
Seconda direttiva del Consiglio (77/91/CEE) del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:
  • 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
  • 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Nell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:
«- per l’Austria:
die Aktiengesellschaft,
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per l’Islanda:
almenningshlutafélag;
- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag;
- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima».
b) All’articolo 6, i termini «unità di conto europea» sono sostituiti da «ecu».
c) Le misure transitorie di cui all’articolo 43, paragrafo 2 sono applicabili anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).
3. 378 L 0855
Terza direttiva del Consiglio (78/855/CEE), del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:
  • 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)
  • I 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Nell’articolo 1, paragrafo 1, in fine, è aggiunto il testo seguente:
«- per l’Austria:
die Aktiengesellschaft;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per l’Islanda:
almenningshlutafélag;
- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag;
- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima».
b) Le misure transitorie di cui all’articolo 32, paragrafi 3 e 4 si applicano anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).
4. 378 L 0660
Quarta direttiva del Consiglio (78/660/CEE), del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:
  • 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)
  • 383 L 0349: Settima direttiva del Consiglio (83/349/CEE), del 13 luglio 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1)
  • I 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 157 e 158)
  • 389 L 0666: Undicesima direttiva del Consiglio (89/666/CEE), del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36)
  • 390 L 0604: Direttiva del Consiglio (90/604/CEE), dell’8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 17)
  • 390 L 0605: Direttiva del Consiglio (90/605/CEE), dell’8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Nell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:
«- per l’Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per l’Islanda:
almenningshlutafélag,
einkahlutafélag;
- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
die Kommanditaktiengesellschaft;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag;
- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata;
die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni.».
b) Nell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:
«m) per l’Austria:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
n) per la Finlandia:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
o) per l’Islanda:
sameignarfélag, samlagsfélag;
p) per il Liechtenstein:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
q) per la Norvegia:
partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap;
r) per la Svezia:
handelsbolag, kommanditbolag.».
5. 382 L 0891
Sesta direttiva del Consiglio (82/891/CEE), del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 47)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
Le misure transitorie di cui all’articolo 26, paragrafi 4 e 5 si applicano anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).
6. 383 L 0349
Settima direttiva del Consiglio (83/349/CEE), del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:
  • 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 158)
  • 390 L 0604: Direttiva del Consiglio (90/604/CEE), dell’8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57)
  • 390 L 0605: Direttiva del Consiglio (90/605/CEE), dell’8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
Nell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:
«m) per l’Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
n) per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
o) per l’Islanda:
almenningshlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag;
p) per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;
q) per la Norvegia:
aksjeselskap;
r) per la Svezia:
aktiebolag;
s) per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata;
die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni.».
7. 384 L 0253
Ottava direttiva del Consiglio (84/253/CEE), del 10 aprile 1984, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU n. L 126 del 12.5.1984, pag. 20)
8. 389 L 0666
Undicesima direttiva del Consiglio (89/666/CEE), del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36)
9. 389 L 0667
Dodicesima direttiva del Consiglio (89/667/CEE), del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle societa a responsabilità limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40)
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
Nell’articolo 1 è aggiunto il testo seguente:
«- per l’Austria:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- per l’Islanda:
einkahlutafélag;
- per il Liechtenstein:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per la Norvegia:
aksjeselskap;
- per la Svezia:
aktiebolag;
- per la Svizzera:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata».
10. 385 R 2137
Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU n. L 199 del 31.7.1985, pag. 1).