Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/15

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Articolo 1
Le disposizioni dell’accordo e dei suoi allegati concernenti la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) si applicano fatti salvi i periodi di transizione stabiliti nel presente protocollo.
Articolo 2
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 la Svizzera, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall’altro, possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini svizzeri, disposizioni nazionali che subordinino ad autorizzazione preventiva l’ingresso, la residenza e l’occupazione.
2. La Svizzera può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per nuovi residenti e lavoratori stagionali. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente fino al termine del periodo di transizione.
Articolo 3
1. In deroga alle disposizioni del terzo comma la Svizzera può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitino la mobilità professionale e geografica dei lavoratori stagionali, compreso l’obbligo per tali lavoratori di lasciare il territorio della Svizzera allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente per i lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio svizzero.
2. Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell’allegato V dell’accordo si applicano in Svizzera in relazione ai lavoratori stagionali a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1993 e in deroga alle disposizioni dell’articolo 2 del presente protocollo, le disposizioni dell’articolo 28 dell’accordo e dell’allegato V dell’accordo si applicano ai lavoratori stagionali in Svizzera purché tali lavoratori abbiano completato 30 mesi di lavoro stagionale sul territorio della Svizzera nell’arco di un antecedente periodo di riferimento di quattro anni consecutivi.
Articolo 4
La Svizzera può mantenere in vigore fino al
  • 1° gennaio 1996 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello della Svizzera, sia occupato sul territorio della Svizzera (lavoratore frontaliero).
  • 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni settimana nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello della Svizzera, sia occupato sul territorio della Svizzera (lavoratore frontaliero).
  • 1° gennaio 1997 le disposizioni nazionali concernenti la limitazione dell’occupazione di lavoratori frontalieri all’interno di determinate zone di frontiera.
  • 1° gennaio 1995 le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l’assunzione di un’occupazione da parte di lavoratori frontalieri in Svizzera.
Articolo 5
1. Il Liechtenstein, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall’altro, possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini del Liechtenstein, le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l’ingresso, la residenza e l’occupazione.
2. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per i nuovi residenti, i lavoratori stagionali e i lavoratori frontalieri. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente.
Articolo 6
1. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitano la mobilità professionale dei lavoratori stagionali, compreso l’obbligo fatto a tali lavoratori di lasciare il territorio del Liechtenstein allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente ai lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio del Liechtenstein.
2. Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell’allegato V dell’accordo si applicano nel Liechtenstein per quanto concerne i residenti a decorrere dal 1° gennaio 1995 e per quanto concerne i lavoratori stagionali a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Il paragrafo 2 si applica anche ai familiari di un lavoratore indipendente sul territorio del Liechtenstein.
Articolo 7
Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al
  • 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein, sia occupato sul territorio del Liechtenstein (lavoratore frontaliero).
  • 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni alla mobilità professionale e all’accesso a professioni per tutte le categorie di lavoratori;
  • 1° gennaio 1995 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni all’accesso ad attività professionali per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza nel territorio del Liechtenstein. Tali restrizioni possono essere mantenute fino al 1° gennaio 1997 per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein.
Articolo 8
1. Fatta eccezione per le limitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, la Svizzera e il Liechtenstein non introducono alcuna misura restrittiva in merito all’ingresso, all’occupazione e alla residenza dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti a decorrere dalla data della firma del presente accordo.
2. La Svizzera e il Liechtenstein adottano tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini della Svizzera e del Liechtenstein, rispettivamente.
Articolo 9
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le Parti contraenti esaminano i risultati dell’applicazione dei periodi di transizione di cui agli articoli 2, 3 e 4. Al termine di tale esame le Parti contraenti, sulla base di nuovi dati e nella prospettiva di un’eventuale abbreviazione dei periodi di transizione, possono proporre disposizioni volte ad adattare tali periodi.
2. Al termine del periodo di transizione relativo al Liechtenstein le misure transitorie sono rivedute congiuntamente dalle Parti contraenti tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein.
Articolo 10
Durante i periodi di transizione gli accordi bilaterali esistenti continuano a rimanere in vigore a meno che dall’accordo non risultino disposizioni più favorevoli nei loro effetti per i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA).
Articolo 11
Ai fini del presente protocollo i termini «lavoratore stagionale» e «lavoratore frontaliero» in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein, rispettivamente, al momento della firma dell’accordo.