Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/21

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Articolo 1
All’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell’accordo, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in modo che l’Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo.
La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l’attuazione dei principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell’ambito dell’accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
Articolo 2
Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell’accordo, vengano adottati nuovi atti per l’attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell’accordo o per modificare gli atti citati nell’articolo 3 del presente protocollo, l’accordo che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l’Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.
Articolo 3
1. Oltre che dagli atti elencati nell’allegato XIV dell’accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:
Controllo delle concentrazioni
1. 389 R 4064: Articoli da 6 a 25 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), rettificato nella GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13)
2. 390 R 2367: Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5)
Norme procedurali generali
3. 362 R 0017: Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962. Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:
  • 362 R 0059: Regolamento n. 59 del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62)
  • 363 R 0118: Regolamento n. 118 del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63)
  • 371 R 2822: Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29.12.1971, pag. 49)
  • 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)
  • 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)
  • 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165)
4. 362 R 0027: Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962. Primo Regolamento d’applicazione del Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (relativo alla forma, al contenuto e ad altre modalità riguardanti le domande e le notificazioni) (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118/62), modificato da:
  • 368 R 1133: Regolamento (CEE) n. 1133/68 del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 dell’1.8.1968, pag. 1)
  • 375 R 1699: Regolamento (CEE) n. 1699/75 del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11)
  • 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 94)
  • 385 R 2526: Regolamento (CEE) n. 2526/85 del 5 agosto 1985 (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1)
  • 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166)
5. 363 R 0099: Regolamento n. 99/63 della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63).
Trasporti
6. 362 R 0141: Regolamento n. 141/62 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, modificato dai regolamenti n. 165/65/CEE e n. 1002/67/CEE (GU n. 124 del 28.11.1962, pag. 2751/62).
7. 368 R 1017: Articolo 6 e articoli da 10 a 31 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1).
8. 369 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell’8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all’articolo 10, delle domande previste all’articolo 12 e delle notificazioni previste all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1).
9. 369 R 1630: Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell’8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all’articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 11).
10. 374 R 2988: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1).
11. 386 R 4056: Sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).
12. 386 R 4260: Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1).
13. 387 R 3975: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da:
  • 391 R 1284: Regolamento (CEE) n. 1284/91 del 14 maggio 1991 (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 2).
14. 388 R 4261: Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10).
2. Oltre che dagli atti elencati nell’allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:
1. Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).
2. Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).
3. 354 D 7026: Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell’11.5.1954, pag. 350/54).
4. 378 S 0715: Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU n. L 94 dell’8.4.1978, pag. 22).
5. 384 S 0379: Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).
Articolo 4
1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo intervenuti dopo l’entrata in vigore del medesimo e per i quali le parti intendono avvalersi dell’articolo 53, paragrafo 3 dell’accordo sono notificati all’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 e del protocollo 23 dell’accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo. Fino a quando non siano stati notificati non può essere adottata alcuna decisione in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3 dell’accordo.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate quando:
a) vi partecipano imprese di un solo Stato membro della Comunità o di un solo Stato AELS (EFTA) e gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non riguardano l’importazione o l’esportazione tra le Parti contraenti;
b) vi partecipano soltanto due imprese e gli accordi hanno unicamente per effetto di:
i) limitare la libertà di uno dei contraenti di determinare i prezzi o le condizioni contrattuali per la rivendita di merci che ha acquistato dall’altro contraente; oppure
ii) imporre all’acquirente o all’utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all’esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all’utilizzazione o all’applicazione di tecniche industriali, limitazioni al diritto di utilizzare tali procedimenti o cognizioni;
c) hanno come unico oggetto:
i) l’elaborazione o l’applicazione uniforme di norme e tipi, oppure
ii) la ricerca e lo sviluppo in comune, oppure
iii) la specializzazione nella fabbricazione di prodotti, compresi gli accordi necessari a conseguire tale obiettivo
  • quando i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentano, in una parte sostanziale del territorio cui si applica l’accordo, più del 15% del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati analoghi dall’utilizzatore per caratteristiche, prezzo e uso, e
  • quando il fatturato totale annuo delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di ecu.
Questi accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere notificati all’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 e del protocollo 23 dell’accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.
Articolo 5
1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e per i quali gli interessati intendono avvalersi dell’articolo 53, paragrafo 3 dell’accordo, sono notificati all’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 e del protocollo 23 dell’accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo che rientrano nelle categorie indicate all’articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo; essi possono essere notificati all’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 e del protocollo 23 dell’accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.
Articolo 6
Nell’adottare una decisione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3 dell’accordo l’organo di vigilanza competente indica la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto. Questa data può essere anteriore a quella della notifica per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e all’articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo o per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo che siano stati notificati nei termini ivi fissati.
Articolo 7
1. Se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e notificati nei termini previsti all’articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo non rispondono alle condizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 3 dell’accordo, e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non siano più soggetti al divieto dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo, o che rispondano alle condizioni dell’articolo 53, paragrafo 3 dello stesso, il divieto stabilito all’articolo 53, paragrafo 1 si applica solo per il periodo fissato dall’organo di vigilanza competente. Una decisione dell’organo di vigilanza competente adottata in applicazione di quanto sopra non può essere opposta alle imprese ed associazioni di imprese che non abbiano dato il loro assenso espresso alla notificazione.
2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo, che siano stati notificati nei sei mesi successivi a tale data.
Articolo 8
Le domande e le notifiche presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell’accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.
L’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo e dell’articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l’attuazione dell’accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande e le notifiche sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo.
Articolo 9
Le ammende per violazione dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo non possono essere inflitte per atti compiuti anteriormente alla notifica degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui agli articoli 5 e 6 del presente protocollo che siano stati notificati entro i termini ivi stabiliti.
Articolo 10
Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l’assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall’accordo.
Articolo 11
Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all’allegato XIV.
Articolo 12
Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo.
Articolo 13
Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un’esenzione individuale rilasciata in forza dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell’entrata in vigore dell’accordo continuano a beneficiare dell’esenzione riguardo alle disposizioni dell’accordo fino alla data in cui scade l’esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest’ultima è anteriore.