Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/25

Da Wikisource.
Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

IncludiIntestazione 5 maggio 2009 75% Diritto

Protocolli
Articolo 1
1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni d’imprese e ogni pratica concordata in ordine a determinati prodotti del protocollo 14 che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel territorio in cui si applica l’accordo, e in particolare:
a) a fissare o determinare i prezzi;
b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.
2. Tuttavia, l’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo autorizza, per i prodotti di cui al paragrafo 1, accordi di specializzazione o accordi d’acquisto o di vendita in comune, se riconosce:
a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;
b) che l’accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, e
c) che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel territorio cui si applica l’accordo, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel territorio in cui si applica l’accordo.
L’organo di vigilanza competente, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell’applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.
3. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto del paragrafo 1 sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).
Articolo 2
1. È sottoposta ad autorizzazione preventiva dell’organo di vigilanza competente, ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni operazione che abbia di per sé come effetto diretto o indiretto, nel territorio cui si applica l’accordo, e per fatto di persona o di impresa, di gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno rientri nell’articolo 3, che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti, che l’operazione concerni uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui mediante fusione, acquisto di azioni o di elementi dell’attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo.
2. L’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, concede l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se riconosce che l’operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne il prodotto o i prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:
  • di determinare prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti; oppure
  • di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell’accesso agli approvvigionamenti e agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall’applicazione dell’accordo.
3. Determinate categorie di operazioni possono essere esentate dall’obbligo di autorizzazione preventiva, in ordine all’importanza degli attivi o delle imprese interessate, considerata in funzione della concentrazione che attuano.
4. L’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo, se riconosce che imprese pubbliche o private le quali, di diritto o di fatto, hanno o conseguono, sul mercato di uno dei prodotti soggetti alla sua giurisdizione, una posizione dominante che le sottrae a una concorrenza effettiva in una parte importante del territorio cui si applica l’accordo, usano di questa posizione a fini contrari agli scopi dell’accordo e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione può pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti, rivolge loro ogni raccomandazione atta ad ottenere che questa posizione non sia usata a tali fini.
Articolo 3
Ai fini degli articoli 1 e 2 e ai fini delle informazioni richieste per la loro applicazione e dei ricorsi ad essi connessi, per imprese si intendono quelle che esercitano un’attività di produzione nell’industria del carbone e dell’acciaio nel territorio in cui si applica l’accordo e le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un’attività di distribuzione diversa dalla vendita alle utenze domestiche e alle imprese artigiane.
Articolo 4
L’allegato XIV dell’accordo contiene disposizioni specifiche per l’attuazione dei principi stabiliti negli articoli 1 e 2.
Articolo 5
L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee provvedono affinché i principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo vengano applicati conformemente alle disposizioni per l’attuazione degli articoli 1 e 2 previste nel protocollo 21 e nell’allegato XIV dell’accordo.
Articolo 6
I casi specifici di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono di competenza della Commissione delleComunità europee o dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente all’articolo 56 dell’accordo.
Articolo 7
Allo scopo di sviluppare e mantenere nell’intero Spazio economico europeo una vigilanza uniforme in materia di concorrenza e di promuovere un’attuazione, applicazione e interpretazione omogenee delle disposizioni pertinenti dell’accordo, le autorità competenti cooperano conformemente alle disposizioni del protocollo 23.