Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/27

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Per garantire l’esecuzione, l’applicazione e l’interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:
a) Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su questioni di politica generale quali l’attuazione, l’applicazione e l’interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell’accordo.
b) La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all’altro organo di vigilanza.
c) Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all’altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.
d) Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese.
e) L’inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti.
f) In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.
g) Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.