Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/28

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Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli

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Protocolli
Articolo 1 - Oggetto della protezione
1. Ai fini del presente protocollo il termine «proprietà intellettuale» comprende la tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all’articolo 13 dell’accordo.
2. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e dell’allegato XVII, all’entrata in vigore dell’accordo le Parti contraenti modificano le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale in modo da renderle compatibili con i principi della libera circolazione delle merci e dei servizi e con il livello di protezione della proprietà intellettuale raggiunto nel diritto comunitario, ivi incluso l’esercizio coattivo di tali diritti.
3. Fatte salve le norme procedurali contenute nell’accordo e le disposizioni del presente protocollo e dell’allegato XVII, gli Stati AELS (EFTA) modificheranno, a richiesta e previa consultazione tra le Parti contraenti, le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale per raggiungere almeno il livello di protezione della proprietà intellettuale esistente nella Comunità al momento della firma dell’accordo.
Articolo 2 - Esaurimento dei diritti
1. Nella misura in cui è contemplato da misure o dalla giurisprudenza comunitarie, le Parti contraenti provvedono a disciplinare l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto comunitario. Fatti salvi i futuri sviluppi della giurisprudenza, la presente disposizione viene interpretata in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della firma dell’accordo.
2. Per quanto riguarda i diritti di brevetto la presente disposizione prende effetto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo.
Articolo 3 - Brevetti comunitari
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per concludere, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE), negoziati intesi alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA)all’accordo medesimo. Tuttavia per quanto riguarda l’Islanda tale data non sarà anteriore al 1° gennaio 1998.
2. Le condizioni specifiche per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all’accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE) costituiscono oggetto di futuri negoziati.
3. La Comunità si impegna, dopo l’entrata in vigore dell’accordo sul brevetto comunitario, ad invitare gli Stati AELS (EFTA) che ne fanno richiesta ad avviare negoziati, conformemente all’articolo 8 dell’accordo sul brevetto comunitario, purché tali Stati abbiano altresì rispettato le disposizioni dei paragrafi 4 e 5.
4. Le legislazioni degli Stati AELS (EFTA) devono essere conformi alle disposizioni sostanziali della convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973.
5. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed alimentari, la Finlandia si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1995. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, l’Islanda si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1997. Tuttavia la Comunità non rivolge alla Finlandia e all’Islanda l’invito di cui al paragrafo 3 prima delle date summenzionate.
6. In deroga all’articolo 2, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto di cui al paragrafo 5 depositato in una Parte contraente a un’epoca in cui non era possibile ottenere in Finlandia o in Islanda un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l’importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nelle Parti contraenti in cui il prodotto è protetto dal brevetto anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Finlandia o in Islanda dallo stesso titolare o con il suo assenso.
Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 5, sino alla fine del secondo anno successivo all’introduzione, da parte della Finlandia o dell’Islanda, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.
Articolo 4 - Prodotti a semiconduttori
1. Le Parti contraenti hanno il diritto di adottare decisioni sull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori a soggetti di qualsiasi paese terzo o territorio non partecipante all’accordo i quali non beneficiano del diritto alla tutela in base alle disposizioni dell’accordo stesso. Le Parti contraenti possono anche concludere accordi a tal fine.
2. Le Parti contraenti interessate si adoperano, quando estendono il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori ad una parte terza, affinché quest’ultima conceda il diritto alla tutela alle altre Parti contraenti dell’accordo a condizioni equivalenti a quelle concesse alla Parte contraente interessata.
3. L’estensione di diritti conferiti da accordi paralleli o equivalenti o da decisioni equivalenti conclusi tra una delle Parti contraenti e paesi terzi viene riconosciuta e rispettata da tutte le Parti contraenti.
4. Relativamente ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano le procedure generali di informazione, consultazione e composizione delle controversie contenute nell’accordo.
5. Nei casi di divergenze nelle relazioni tra Parti contraenti e paesi terzi, hanno immediatamente luogo consultazioni, conformemente al paragrafo 4, sulle ripercussioni di tali divergenze sul mantenimento della libera circolazione delle merci in base all’accordo. Qualora un accordo venga stipulato o una decisione adottata nonostante il permanere di un disaccordo tra la Comunità e qualsiasi altra Parte contraente interessata, si applica la parte VII dell’accordo.
Articolo 5 - Convenzioni internazionali
1. Le Parti contraenti si impegnano ad aderire anteriormente al 1° gennaio 1995 alle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà industriale, intellettuale e commerciale:
a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
b) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
c) Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
d) Protocollo relativo all’accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (Madrid, 1989);
e) Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
f) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1980);
g) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1984).
2. Per l’adesione della Finlandia, dell’Irlanda e della Norvegia al protocollo relativo all’accordo di Madrid la data di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1996 e, per l’Islanda, del 1° gennaio 1997.
3. All’entrata in vigore del presente protocollo le Parti contraenti conformano le rispettive legislazioni nazionali alle disposizioni sostanziali delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia l’Irlanda conforma la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna anteriormente al 1° gennaio 1995.
Articolo 6 - Negoziati nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
Le Parti contraenti convengono, fatta salva la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, di migliorare il regime stabilito dall’accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale in base ai risultati dei negoziati dell’Uruguay Round.
Articolo 7 - Informazione e consultazione reciproche
Le Parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel contesto dei lavori svolti nel quadro diorganizzazioni internazionali e nel contesto di accordi relativi alla proprietà intellettuale.
Le Parti contraenti si impegnano anche, nei settori disciplinati da misure di diritto comunitario, ad avviare a richiesta consultazioni preliminari nel quadro e nei contesti di cui sopra.
Articolo 8 - Disposizioni transitorie
Le Parti contraenti convengono di avviare negoziati per consentire la piena partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi siano interessati ad eventuali future misure adottate dalla Comunità in materia di proprietà intellettuale.
Qualora tali misure siano state adottate prima dell’entrata in vigore dell’accordo, i negoziati per parteciparvi iniziano quanto prima possibile.
Articolo 9 - Competenza
Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicata la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.