Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/1

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Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/2 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Atto - Protocolli Atto - 2

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PARTE PRIMA - ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono:

- il Regno del Belgio,

- il Regno di Danimarca,

- la Repubblica federale di Germania,

- la Repubblica ellenica,

- il Regno di Spagna,

- la Repubblica francese,

- l'Irlanda,

- la Repubblica italiana,

- il Granducato del Lussemburgo,

- il Regno dei Paesi Bassi,

- il Regno di Norvegia,

- la Repubblica d'Austria,

- la Repubblica portoghese,

- la Repubblica di Finlandia,

- il Regno di Svezia,

- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

«1. Il capitale della Banca è di 62 940 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

- Germania 11 017 450 000
- Francia 11 017 450 000
- Italia 11 017 450 000
- Regno Unito 11 017 450 000
- Spagna 4 049 856 000
- Belgio 3 053 960 000
- Paesi Bassi 3 053 960 000
- Svezia 2 026 000 000
- Danimarca 1 546 308 000
- Austria 1 516 000 000
- Norvegia 927 000 000
- Finlandia 871 000 000
- Grecia 828 380 000
- Portogallo 533 844 000
- Irlanda 386 576 000
- Lussemburgo 77 316 000.
»
Articolo 3

L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è composto di 26 amministratori e di 13 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania,

- tre amministratori designati dalla Repubblica francese,

- tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,

- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

- due amministratori designati dal Regno di Spagna,

- un amministratore designato dal Regno del Belgio,

- un amministratore designato dal Regno di Danimarca,

- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,

- un amministratore designato dall'Irlanda,

- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,

- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,

- un amministratore designato dal Regno di Norvegia,

- un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,

- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,

- un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,

- un amministratore designato dal Regno di Svezia,

- un amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

- due sostituti designati dalla Repubblica francese,

- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

- un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux,

- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,

- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

- un sostituto designato dalla Commissione.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

«La maggioranza qualificata richiede diciotto voti.»

PARTE SECONDA - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 6

1. I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1o gennaio 1995:

Svezia 137 913 558 ecu,
Austria 103 196 917 ecu,
Norvegia 63 102 600 ecu,
Finlandia 59 290 577 ecu.

Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.

2. Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:

Svezia 14 069 444 ecu,
Austria 10 527 778 ecu,
Norvegia 6 437 500 ecu,
Finlandia 6 048 611 ecu.

Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.

Articolo 7

I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:

Svezia 3,51736111 %,
Austria 2,63194444 %,
Norvegia 1,60937500 %,
Finlandia 1,51215278 %.
Articolo 8

I versamenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente protocollo sono effettuati dai nuovi Stati membri in ecu o nella loro moneta nazionale.

Qualora il versamento venga effettuato in moneta nazionale, l'importo da versare viene calcolato prendendo in considerazione il tasso di conversione dell'ecu in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca.

Articolo 9

1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando quattro amministratori ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.

2. Il mandato degli amministratori e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1997.