Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/2

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Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/1

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/3 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

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Tenuto conto dello status speciale di cui le isole Åland godono in base al diritto internazionale, i trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Åland con le seguenti deroghe:

Articolo 1

Le disposizioni del trattato CE non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1o gennaio 1994 per quanto concerne:

- le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime;

- le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.

Articolo 2

a) Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunità.

Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti.

b) Questa deroga è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che agirà conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Åland.