Autorità garante della concorrenza - provvedimento 31 ottobre 2007 - SIAE

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Autorità garante della concorrenza e del mercato

1994 diritto diritto Provvedimento n. 2304 del 13 settembre 1994 - SIAE: tariffe di remunerazione dei diritti d'autore applicate alle discoteche e alle sale da ballo Intestazione 24 agosto 2009 25% Da definire

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 settembre 1994;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l’atto, del SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO (d’ora in poi S.I.L.B.) pervenuto in data 11 marzo 1993 e successive integrazioni, di cui l’ultima in data 27 maggio 1994;

CONSIDERATO quanto segue:

I. GLI ELEMENTI DI FATTO Il S.I.L.B. ha segnalato all’Autorità il comportamento tenuto dalla SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI (d’ora in poi S.I.A.E.), nella determinazione delle tariffe per la remunerazione dei diritti d’autore applicate alle discoteche e alle sale da ballo e nella riscossione e ripartizione delle stesse agli aventi diritto. Le parti

a) Il Sindacato italiano locali da ballo

Il S.I.L.B. è una Associazione cui aderiscono oltre 2.500 gestori dei locali da ballo italiani ed ha quale scopo la rappresentanza, la tutela e l’assistenza, sul piano nazionale, degli interessi specifici degli stessi. b) La Società italiana autori ed editori

La S.I.A.E., che ha natura di ente pubblico economico, è stata istituita con legge 22 aprile 1941, n. 633, e svolge attività di intermediazione, ad essa riservata dalla citata legge, sotto ogni forma diretta o indiretta, per l’esercizio dei diritti di rappresentanza, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica delle opere tutelate.

Il fatturato da bilancio realizzato dalla S.I.A.E. nel 1992 ammonta a circa 1.296 miliardi di lire, con un utile di esercizio di circa 274 miliardi di lire. Per la totalità delle manifestazioni da ballo, la S.I.A.E. ha incassato nello stesso anno per diritto d’autore circa 135 miliardi di lire.

I comportamenti oggetto della segnalazione Il S.I.L.B. ha segnalato che la S.I.A.E. pone in essere comportamenti configuranti abuso di posizione dominante nella gestione dei compensi per l’utilizzo dei diritti d’autore presso i locali da ballo e le discoteche.

Il S.I.L.B. afferma che le tariffe per il diritto d’autore applicate ad attività parallele e concorrenti a quella della gestione dei locali da ballo e discoteche - attività sportive, cinematografiche e teatrali - sono molto più convenienti, con la conseguenza che i locali da ballo sarebbero svantaggiati rispetto agli altri concorrenti del settore ricreativo.

Inoltre, la S.I.A.E. ha concluso con le società di gestione degli altri paesi aderenti alla Unione Europea dei contratti di “rappresentanza reciproca”, in base ai quali viene reciprocamente attribuito il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti d’autore di membri delle altre società. In virtù di questi contratti, la S.I.A.E. si sarebbe assicurata in Italia la gestione dei repertori delle altre società di gestione dei diritti d’autore straniere, impedendo ai consumatori situati sul territorio italiano di negoziare direttamente con le stesse.

Infine, il S.I.L.B. sostiene che i compensi per l’utilizzo dei diritti d’autore applicati in Italia dalla S.I.A.E. sono superiori rispetto a quelli in vigore negli altri paesi europei, Francia esclusa. Il rapporto tra i diritti europei e quelli italiani è confermato da stime presentate dalla denunciante e da studi svolti dalla Commissione dell’Unione Europea.

II. LA VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE Come già rilevato, in virtù dell’articolo 180 della legge n. 633/41, “l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta od indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla S.I.A.E.”. La S.I.A.E., operando in una situazione di monopolio legale, detiene dunque una posizione dominante nella intermediazione e gestione dei diritti d’autore. Tale posizione non pregiudica tuttavia la facoltà, spettante all’autore, ai suoi successori o aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.

Il diritto esclusivo che l’ordinamento italiano riconosce alla S.I.A.E. si presta ad essere fonte di disparità di potere contrattuale tra questa e le discoteche, che operano in gran numero come imprese piccole e medie, geograficamente disperse, la cui attività dipende interamente dalla musica e che non hanno la scelta della controparte contrattuale (sentenze della Corte di Giustizia CEE del 13 luglio 1989, causa n. 395/87, Pubblico Ministero/Tournier e cause n. 110-241-242/88, Lucazeau e altri/S.A.C.E.M.).

La S.I.A.E., in forza della propria posizione dominante, avrebbe posto in essere i seguenti comportamenti:

La disparità di trattamento tra i gestori dei locali da ballo e delle discoteche ed i gestori di attività ricreative

In realtà le attività indicate dalla S.I.L.B. non appaiono effettivamente comparabili con la gestione di locali da ballo, dato il diverso rilievo che riveste l’utilizzazione dell’opera musicale nelle manifestazioni danzanti rispetto alle altre attività indicate nella denuncia. Pertanto, va esclusa la possibilità di comparazione delle relative tariffe e il carattere discriminatorio dei differenti livelli tariffari. La limitazione degli accessi al mercato

Gli accordi di rappresentanza reciproca tra le diverse società nazionali di gestione dei diritti d’autore non hanno natura esclusiva e consentono altresì alle stesse di autorizzare direttamente l’utilizzo del proprio repertorio in territori di altre società o di affidare la gestione del repertorio a più di una società nello stesso ambito di altro Paese. Infatti, in base agli elementi forniti non sembra risultare alcuna concertazione tra le società di gestione dei diritti d’autore volta ad impedire agli utilizzatori di accedere ai repertori stranieri direttamente presso le società straniere, in questo modo impedendo, restringendo o falsando la concorrenza all’interno dei mercati nazionali.

Questo genere di accordi non risulta immediatamente restrittivo della concorrenza se le opere tutelate, indipendentemente dalla loro origine, sono sottoposte ad identiche condizioni di tutela all’interno di uno Stato. Inoltre, si tratta di accordi che permettono alle società di gestione di ottenere dei vantaggi in termini di efficienza, in quanto esse possono avvalersi, per la tutela del loro repertorio all’interno di un altro Stato, della organizzazione ivi istituzionalmente operante, evitando così di dover istituire propri controlli in loco.

Pertanto, questo aspetto della denuncia appare infondato, in quanto gli accordi di rappresentanza reciproca non costituiscono intese con oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90.

L’imposizione di prezzi e di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose

L’opera musicale, tutelata dalle norme sul diritto d’autore, risulta un bene essenziale allo svolgimento dell’attività da parte degli esercenti delle discoteche e delle sale da ballo, per la sua non sostituibilità con altri prodotti. L’affidamento della gestione dei diritti d’autore sulle opere musicali in esclusiva alla S.I.A.E. conduce ad una forte dipendenza economica da parte dei fruitori nei confronti della società, che, in sede di rilascio delle licenze, potrebbe impedire o rendere eccessivamente gravosa la diffusione delle opere musicali tutelate, spingendosi al di là dei propri specifici compiti in materia di tutela dei diritti d’autore. La società che gestisce i diritti deve, quindi, consentire l’accesso al repertorio da essa gestito a condizioni eque e non discriminatorie. La S.I.A.E., secondo l’affermazione del S.I.L.B., avrebbe posto in essere comportamenti diretti all’illegittimo sfruttamento del mercato sul quale occupa una posizione dominante.

L’Autorità rileva che effettivamente la S.I.A.E. impone nel settore in esame tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate dalle società di autori degli altri Stati membri dell’Unione Europea. La gravosità dei compensi richiesti dalla S.I.A.E. potrebbe anche essere dovuta alla gestione inefficace degli stessi. Infatti, il compenso potrebbe risultare “non equo” rispetto ai costi necessari ad una gestione efficiente dei diritti di rappresentazione e all’esigenza di assicurare un ragionevole compenso ai titolari dei diritti d’autore.

La società di gestione potrebbe certo giustificare tale maggiore onerosità fondandola su diversità “obiettive e pertinenti” tra la gestione dei diritti d’autore nello Stato membro interessato e questa stessa gestione negli altri Stati membri. In base all’orientamento della Corte di Giustizia, l’aliquota elevata del compenso per l’utilizzo dell’opera d’ingegno può infatti trovare giustificazione nel livello tradizionalmente elevato della tutela assicurata dal diritto d’autore in uno Stato, ma non in spese particolarmente elevate connesse dall’attività di intermediazione svolta dalla società di gestione dei diritti d’autore: e ciò perché proprio la mancanza di concorrenza sul mercato in questione può comportare una non giustificata gravosità dell’apparato amministrativo e, di conseguenza, dell’aliquota dei compensi.

In proposito, occorre rilevare che, sulla base dei dati del bilancio S.I.A.E. relativi al 1992, risulta che l’incidenza delle spese sugli incassi lordi è pari ad oltre il 20%. In generale, apparirebbe elevata la differenza tra le entrate lorde trattenute dalla S.I.A.E. e le entrate nette distribuite agli aventi diritto e alle società straniere di gestione dei diritti d’autore.

Alla luce di quanto esposto, i comportamenti della S.I.A.E. potrebbero risultare abusivi ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta l’imposizione diretta o indiretta di prezzi ingiustificatamente gravosi.

VALUTATE le suesposte considerazioni;

RITENUTO che la SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI appare imporre tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate dalle altre società di autori degli altri Stati membri della Unione Europea per l’utilizzo delle opere musicali tutelate dal diritto d’autore e che il menzionato comportamento può configurare un elemento significativo per la sussistenza di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287/90

DELIBERA a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI;

b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI e del SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO e da parte di chiunque abbia un interesse immediato, diretto ed attuale nel procedimento, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti; la richiesta di audizione dovrà pervenire all’Ufficio Istruzione e Inchieste C di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Pier Luigi Parcu;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso l’Ufficio Istruzione e Inchieste C di questa Autorità dai legali rappresentanti della SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI e del SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO, nonché da chiunque abbia nel procedimento un interesse immediato, diretto ed attuale o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il termine di giorni centottanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.