Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 24

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Bollettino N. 24

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 24.

EDIZIONE OFFICIALE


226 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina in cui si considerano come dimissionari alcuni cadetti che non si sono mai presentati - pag. 451.

227 Decreto del Ministero delle Finanze affinchè i soli spacciatori patentati possano provvedere il sale nello stabilimento della salara - ivi.

228 Decreto del Triumvirato per l'abolizione della privativa de' tabacchi - pag. 453.

229 Idem sulla esazione delle dative - pag. 454.

230 Idem per l'adozione dei regolamenti francesi per l'armata romana - pag. 464.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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NINISTERO DI GUERRA E MARINA

ORDINE DEL GIORNO

19 Aprile 1849.

In esecuzione dell’Ordine del giorno 21 Marzo prossimo passato, col quale si ordinava che tutti quei Cadetti che dopo la loro nomina non si erano mai presentati alla loro compagnia dopo il giorno 2 Aprile corrente sarebbero stati considerati come dimissionarii; e non essendosi i seguenti Cadetti puranco presentati, vengono cancellati dai ruoli militari.

Costa Gioacchino Luni Luigi
Cardoli Francesco Manetti Mattia
Falieri …… Ridolfi Ercole
Garibaldi Alessandro

Per il Ministro Pisacane Sostituto


(397)

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerando, che se la legge per la quale è stato ridotto il prezzo del Sale di ogni qualità ad un bajocco la libbra, ha provveduto ad uno [p. 452 modifica]de’ più urgenti bisogni del Popolo, d’altra parte è necessario che le somministrazioni del genere procedano regolarmente.

Decreta:

Art. 1. Lo stabilimento della Salara, il quale si apre alle ore 7 e mezza antimeridiane si chiuderà fino a nuova disposizione alle ore 11.

Art. 2. I soli spacciatori patentati, avranno il diritto di fare le loro provviste al predetto stabilimento, dovendo i particolari rivolgersi agli spacci.

Art. 3. Gli spacciatori patentati sono autorizzati a levare qualunque quantità di Sale, e saranno tenuti strettamente responsabili degl’inconvenienti che potessero derivare dal trovarsi gli spacci sprovveduti del genere.

Art. 4. Ad eliminare qualunque pretesto per parte degli spacciatori di Roma, ed al fine ‘al tresì di migliorare la loro condizione, ai venditori della Saletta, ai quali si è fin quì accordata la provvisione di otto bajocchi sopra ogni cento libbre, da ora in poi si accordano bajocchi dieci.

Art. 5. Viene fissata egualmente a favore degli spacciatori di Sale grezzo nella Capitale la provvisione di bajocchi dieci sopra le cento libbre, sotto la espressa condizione che abbiano ad essere provveduti anche della Saletta. I trasgressori saranno immediatamente sospesi dall’esercizio.

Roma dalla Commissione del Triumvirato li 19. Aprile 1849.

La Commissione riferente per gli affari di Finanze.

E. Brambilla


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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Visto il Decreto 15 corrente, concernente la imposta sul Sale;

Considerato che l’amministrazione dei Sali, condotta fino ad ora dall’Appalto cumulativamente con quella dei Tabacchi non può essere assunta parzialmente dallo Stato senza gravi difficoltà pel servizio pubblico, e senza considerevole aumento di spesa;

Considerato che lo scindimento dell’Appalto nella sua totalità facilita la liquidazione generale, ordinala col suddetto decreto;

Considerato che il primo de’ motivi a cui appoggia il Decreto stesso sussiste anche per quello che riguarda la Privativa dei Tabacchi;

Sentita la Commissione referente per gli affari di finanza;

Decreta:

L’Appalto, conosciuto sotto la denominazione di Amministrazione Cointeressata, è abolito anche per ciò che concerne la Privativa de’ Tabacchi.

L’Amministrazione de’ Tabacchi viene assunta immediatamente dallo Stato, e disimpegnata cumulativamente a quello de’ Sali. La [p. 454 modifica]liquidazione generale, indicata col suddetto Decreto, comprenderà anche l’azienda de’ Tabacchi.

Dalla residenza del Triumvirato, li 21 Aprile 1849.

I Triumviri

(229)

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUMVIRATO

Intanto che venga provveduto con nuove leggi organiche in armonia coi principii della Costituzione della Repubblica al completo ordinamento della pubblica Amministrazione, a tutela delle Finanze dello Stato, dalle quali in gran parte dipendono l’ordine e la conservazione della Repubblica;

Decreta

L’esazione delle dative per l’arretrato, come pel corrento, si effettuerà, giusta le norme del Decreto 1 23 Gennajo dell’andante anno, modificato come appresso.

§. 1. All’art. 24. è aggiunto » Nei Capoluoghi di Provincia, il visto per la esazione sarà rilasciato dagli Assessori Civili.

$. 2. All’art. 25. è sostituito » La sospensione degli atti, dietro reclamo dei contribuenti, ha luogo soltanto per eccezione di somma, o di [p. 455 modifica]persona. L’Autorità Giudiziaria del Circondario o della Provincia ne decide. Ogni altra contestazione è devoluta ai giudizii ordinarii e non sospende l’esecuzione.

§. 3. All’art. 28. è aggiunto » In caso che il debitore fosse domiciliato altrove, basterà perchè la libera esecuzione abbia luogo, che una copia dell’atto sia consegnata per l’affissione nei luoghi soliti dell’Autorità Comunale.

§. 4. All’art. 38. è aggiunto ». Non avendo il debitore domicilio nella Comune, basterà che una copia dell’avviso, oltre all’affissione venga consegnata dal Cursore all’Autorità Comunale.

$. 5. All’art. 42, è sostituito » La vendita si eseguirà nella pubblica piazza del Comune in cui è stata attivata la esecuzione. L’atto sarà esteso dal Cursore, presente il depositario e un Officiale deputato dal Capo del Magistrato.

§. 6. All’art. 48. è aggiunto » Pagando il debitore, in seguito alla presentazione al domicilio del Cursore ordinata dall’art. 28, non ha luogo l’applicazione degli emolumenti fissati dalla tariffa relativa alla esecuzione.

In compenso di siffatta limitazione i Cursori percepiscono il cinque per cento sull’esatto.

§. 7. Tale compenso è ad esclusivo beneficio dei Cursori; e gli Amministretori saranno tenuti a produrre la prova della erogazione in favore dei medesimi.

Il Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma 24 Aprile 1849.

I Triumviri Giuseppe Mazzini — Aurelio Saffi
Carlo Armellini


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DECRETO

SUL MODO DI ESIGERE LA DATIVA REALE


LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

DELLO STATO ROMANO



Visti i reclami delle popolazioni sul modo col quale viene esatta la Dativa Reale,

Considerando, che ogni libero, filantropo, e ben regolato governo debba provvedere, che l’esigenza dei Tributi sia dolce, economica, e regolata da norme invariabili.

Considerando, che ciò non può ottenersi dove la legge non provveda alla mala interpretazione, ed agli abusi.

Considerando, che uno dei mezzi per cui sonosi rese più facili, e più impunite le concussioni, è stato quello di avere emancipata questa esigenza dalla vigilanza de’ Magistrati locali.

Considerando essere urgente di provvedere a questo disordine, che più grave è riuscito sin qui alla classe indigente, colla promulgazione di apposita legge, e tariffa; Sulla richiesta del Ministro delle Finanze ha decretato, e decreta quanto segue.

Art. 1. Dentro il mese di Gennaro di ciascun anno gli Amministratori della Dativa Reale spediranno alle singole Magistrature Comunali le consuete pagelle per tutti i contribuenti domiciliati nel Comune, indicanti così la imposta totale dell’Esercizio, come le rate nelle quali sono divisi i pagamenti.

Art. 2. Le Magistrature inviteranno immediatamente con apposito affisso, o col mezzo del pubblico banditore gli abitanti a ritirarle dalla Segreteria Comunale, che all’uopo sarà aperta in ore destinate.

Art. 3. Gli Amministratori, ed Esattori preverranno le Comuni del loro accesso per la esigenza con avviso precedente almeno di otto giorni.

Art. 4. Nel giorno destinato gli Amministratori ed Esat tori si recheranno nel Comune, e vi si tratterranno per il tempo prescritto dalle Leggi in vigore, ricevendo i pagamenti nel locale che gli verrà dal Municipio assegnete.

Art. 5. Il Capo della Magistratura ha diritto di esser presente alla esigenza personalmente, o per mezzo di suo [p. 457 modifica]rappresentante, oltre di che ciascun contribuente può, se lo crede, farsi assistere nel pagamento da persona di sua fiducia.

Art. 6. I pagamenti saranno altergati sul Ruolo originale presente la parte pagante, cui verrà rilasciata bolletta di ricevuta, staccandola da un registro a matrice in istampa.

Art. 7. Sia nel luogo di esigenza, sia al domicilio dell’Esattore non potrà questi ricusarsi, sotto qualunque pretesto, di ricever pagamenti in conto, qualunque possa essere il titolo del debito, e la sua scadenza, ed ancorchè fossero stati già consegnati ai Cursorii Mandati per la esecuzione.

Art. 8. Nel partire da ciascun Comune l’Esattore ritirerà dalla Magistratura un documento, dal quale risulti la pubblicazione dell’Avviso preventivo, di cui all’art. 3, l’accesso seguito, ed il tempo legale della permanenza, poichè senza la prova del medesimo non potrà aver luogo la percezione delle multe ne’ gli atti di procedura, come negli Articoli seguenti.

Art. 9. Nel mese di Gennaro di ciascun’anno gli Amministratori depositeranno presso i Cancellieri del Censo i Ruoli de Contribuenti dell’esercizio antecedente, ed i bollettarj tanto degli esattori, che de’ Cursori, ed esibiranno ai Cancellieri stessi l’estratto dei debitori residuali, ritirandolo con certifi cato del Cancelliere, d’averli verificati in regola.

Questo estratto servirà per la esigenza in luogo de’ Rnoli.

Art. 10. La Computisteria Generale non spedirà agli Amministratori il Mandato di pagamento per la provvisione del secondo semestre, se non gli verrà esibita la dichiarazione del Cancelliere del Censo di aver ricevuto i Ruoli, e Bollettarj.

Art. 11. I Cancellieri del Censo hanno diritto di visitare ogni volta che credono i Ruoli, ed i Bollettarj per conoscere se la esigenza procede regolarmente, e per verificare i reclami che gli potessero essere avanzati dai contribuenti.

Art. 12. Quando sussista un qualche abuso o sconcerto, il Cancelliere del Censo curerà, che sia immediatamente provveduto, non senza darne immediato avviso al Ministero delle Finanze per le misure definitive.

Art. 13. Ricevuti i Ruoli, e Bollettarj, i Cancellieri Cen suari procederanno alla verificazione, e nel Mese di Aprile di ciascun Anno spediranno al Ministero delle Finanze dettagliato rapporto su quanto avessero rilevato.

Art. 14. Sarà perento qualunque diritto, od azione degli Amministratori contro i contribuenti dopo tre anni dal giorno [p. 458 modifica]della consegna de’ Ruoli. Per gli arretrati a tutto l’anno 1848 questo termine decorre dal 1 Gennaro 1849.

Tale disposizione non deroga alla legge sulla durata del privilegio della Manoregia, che sarà sempre limitato a sei mesi.

Dei Cursori e delle procedure.


Art. 15. I Cursori per la esigenza della Dativa sono no minati a proposta degli Amministratori che ne sono responsa bili innanzi al Governo, e verso i Contribuenti.

Art. 16. Gli Amministratori dovranno indicare officialmente a ciascuna Magistratura Municipale i Cursori da essi destinati all’esercizio nella provincia, accennando il numero, e la data della nomina: avvertiranno altresi della remozione o traslocamento dei Cursori stessi.

Art. 17. In ogni Segreteria Comunale sarà affissa la Nota de’ Cursori esercenti nella Provincia per norma de’ Magistrati e della popolazione.

Art. 18. I Cursori devono servirsi per la esigenza di Bollettarj in istampa a Matrice, e debbono notarvi i titoli delle somme ricevute, e i diversi atti sui quali gli furono pagati gli emolumenti, distintamente e sep aratamente senza abbreviature, e viziature.

Art. 19. E’ vietato espressamente ai Cursori, ed egual mente agli Esattori di rilasciare ricevuta in altro modo che in Bollette, neppure sotto lo specioso pretesto di deposito in conto volontariamente fatto dal Contribuente. La trasgressione di questo Articolo si riterrà come tentata concussione, e come tale criminalmente punita.

Art. 20. 1 Cursori appena rientrati in residenza consegneranno i Bollettarj consunti all’Esattore, il quale attergherà immediatamente sui Ruoli le somme esatte, e verificherà se il Cursore abbia abusato nelle percezioni, obbligandolo alla im mediata restituzione alle parti gravate, sotto la sua più stretta responsabilità.

Art. 21. E’ espressamente vietata qualunque convenzione, o divisione di emolumenti fra Cursori, ed Amministratori, Esattori o Commessi. Quelle che potessero esistere, quelle che si facessero in progresso sono nulle di pieno diritto. I Cursori potrebbero ripetere le loro mercedi, ed i contraenti sarebbero sottoposti all’azione delle leggi criminali come complici di tentata concussione.

[p. 459 modifica]Art. 22. Scaduto il termine del pagamento l’Amministratore, o suo Rappresentante esibirà al Capo della Magistratura due note dei Debitori morosi. La prima resterà nella Segreteria Comunale: la seconda, in forma d’intimazione di Mano Regia, verrà affissa nella pubblica piazza, dopoche il Capo stesso del Municipio vi avrà apposto il suo visto, coll’invito agl’intimati di presentare nel termine legale i loro reclami giustificati.

Art. 23. Queste note conterranno i debitori di qualunque somma, e saranno esenti da bollo.

Art. 24. Decorsi cinque giorni dalla intimazione, l’Ammi nistratore, o suo rappresentante esibirà una copia della nota affissa colla relazione del Cursore al Governatore del Capo luogo, il quale, qualunque sia la somma complessiva di tutta la nota, vi apporrà gratis il» Visto per la esecuzione» che terrà luogo il mandato di Mano Regia.

Art. 25. Non potrà il Governatore accordare questo Visto se contestualmente l’Esattore, o suo Rappresentante non produca nella Cancelleria senza alcun emolumento, il documento di essersi presentato e trattenuto per la esigenza a forma del l’Art. 8.

Art. 26. I Cursori accedendo ne’ Comuni per la esecu zione presenteranno il Mandato al Capo della Magistratura, il quale vi apporrà il «Visto senza reclami»

Art. 27. Se nel termine decorso dall’affissione si fossero presentati reclami concernenti le somme o le persone, il Magistrato ne procurerá la correzione in contradittorio fra il Cursore, e la parte gravata. Laddove ciò non riuscisse, il Magistrato noterà nel suo Visto a piè «el Mandato i reclami, e li rimetterà al Governatore del Circondario che è autorizzato a decidere economicamente sentito l’Esattore, ed il Cursure, e dando comunicazione del risultato al Magistrato dentro cinque giorni dal ricevimento. Nell’istesso modo ogni reclamo per eccessività di spese frà il contribuente ed il Cursore sarà deciso economicamente dal Governatore del Circondario.

Art. 28. Il Cursore non potrà procedere alla esecuzione, se prima non siasi presentato al domicilio del Debitore o del suo Rappresentante senza ottenerne il pagamento. Quando esso voglia pagarlo ha diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Art. 29. Il Cursore non potrà servirsi della forza armata senza il permesso della Autorità Governativa o Municipale, [p. 460 modifica]le quali non potranno ricusarlo quando gli consti che il Debitore si è ricusato agli atti esecutorj.

Art. 30. È vietato di oppignorare gli attrezzi necessarj all’esercizio dell’Agricoltura e delle arti, il letto, gli abbigliamenti di proprietà delle Donne, e l’unico vaso che la famiglia del Debitore avesse per cuocere il cibo.

Art. 31. Il Cursore non potrà entrare nelle Camere ove esistano malati, o donne in letto, potrà entrarvi però dopo un ora dalla sua presentazione, se queste non sieno lcvate, o se un certificato del Professore sanitario locale non lo assicuri del l’esistenza dei malati.

Art. 32. Gli oggetti oppignorati dovranno essere immediatamente consegnati al Depositario locale, a meno che non si stabilisca, con assenso del Cursore, un Depositario convenzionale.

Art. 33. La esecuzione sui frutti pendenti non potrà aver luogo per le somme al di sotto di uno Scudo, e per le somme superiori non potrà seguire più di quindici giorni prima dalla loro maturità, e lorchè si abbia quasi certezza che il frutto medesimo sia sufficiente al pagamento prima del debito verso l’Erario, e poi delle spese.

Art. 34. Un solo custode sarà apposto a ciascun fondo. Quando non esista nel luogo persona idonea, allora solamente si commetterà la custodia alla pubblica forza.

Art. 35. Se il Custode, o Custodi stessi verranno destinati a vigilare sopra più frutti pendenti la mercede giornaliera sarà una divisa fra tutti i Debitori.

Art. 36. Giunto il frutto a maturità il depositario locale, procederà di officio alla raccolta del medesimo, ed al suo trasporto in Depositeria. Il Depositario non potrà ricusarsi che, colle debite cautele, e sempre sotto la sua responsabilità, il Debitore eseguisca personalmente, od a sue spese la medesima raccolta e trasporto.

Art. 37. E abolita qualunque mercede ai testimoni del l’esecuzione. Il Cursore inviterà ad assisterlo due individui i più prossimi. Quando si ricusino egli ne farà menzione nel Verbale.

Art. 38. Cinque giorni prima che segua la vendita dovranno

essere affissi gli avvisi nella pubblica piazza, e alla porta del domicilio del Debitore, ciò che terrà luogo di notifica.

Art. 39. La vendita de’ Beni mobili non potrà seguire [p. 461 modifica]che dieci giorni dopo la esecuzione, e quella degl’immobili quindici giorni dopo.

Art. 40. Nei casi in cui occorra la stima del Perito verrå questo nominato dal Giudice Municipale, o dal Governatore del Circondario dietro semplice memoria.

Art. 41. Si ometterà questo Atto quando il Cursore, e la parte oppignorata convengano nel prezzo, o nell’individuo che deve apprezzare.

Art. 42. La vendita seguirà nella pubblica Piazza del luoge di domicilio del Debitore, e l’Atto sarà steso dal Cursore presente il Depositario, ed il Giudice Municipale, o in assenza di qnesti il Segretario Comunale. Al Giudice o Segretario non spetta alcun emolumento.

Art. 43. In mancanza di offerta avrà luogo l’aggiudicazione a forma di Legge con le norme, e ne’ modi prescritti dagl’Articoli precedenti.

Art. 44. Tutti gli Atti di procedura, e documenti relativi per la esigenza della Dativa Reale sono esenti dal Bollo e Registro, meno i Verbali di vendita, e di aggiudicazione d’immobili soggetti all’una od altre formalità.

Art. 45. Tutti gli Atti saranno prodotti nella Cancelleria del Capo luogo dopo esaurita la procedura, e senza verun pagamento di diritti, od emolumenti.

Art. 46. Una sola procedura avrà luogo, ed una sola spesa per tutti gli Articoli dovuti dall’istesso Contribuente, nei Ruoli del medesimo Distretto di esigenza, qualunque siano le scadenze di cui è Debitore, ed i titoli del suo Debito.

Art. 47. Non potrà procedersi contro i Debitori di Dativa fino a scudo uno, se non alla scadenza del quinto bimestre, e per quelli fino a scudi tre si procederà per metà alla scadenza del terzo bimestre, e per l’altra alla scadenza del quinto.

Art. 48. E’ abolito qualunque diritto di diaria, I cur sori non potranno percepire altri emolumenti che quelli indi cati, e stabiliti nella seguente Tariffa.

Art. 49. In tutto ciò che non si oppone al presente decreto si osserveranno le disposizioni delle Leggi, e Regola menti attualmente in vigore.

Art. 50. Il presente decreto sarà estensivo a tutte le altre Tasse Governative, ed avrà esecuzione ed effetto dopo otto giorni dalla sua pubblicazione.

[p. 462 modifica]

TAR

degli emolumenti de' Cursori per gli

EMOLUMENTI
Per gli Atti di
TOTALE
Intima-
zione per Affissione
Esecuzione Avviso di Vendita Vendita e Aggiudicazione
Per le somme fino a sc. 1 » 01 » 08 » 05 » 08 22
da sc. 1 a sc. 3 » 02 » 10 » 08 » 10 30
da sc. 3 a sc. 5 » 05 » 12 » 10 » 12 39
da sc. 5 a sc. 10 » 10 » 15 » 12 » 15 39
da sc. 10 a sc. 50 » 20 » 30 » 15 » 30 95
Sopra sc. 50 » 30 » 50 » 20 » 50 1 50
Custodia per ogni giorno qualunque sia il numero degl’Individui » » » » » » » » 30
Accesso all’officio per registrare gli atti di vendita e di aggiudicazione » » » » » » » » 10


Roma li 23 Gennajo 1849.

[p. 463 modifica]RIFFA Atti contro i debitori di Dativa Reale


NOTA

1. La forza de' Carabinieri nulla deve percepire per l'assistenza alla esecuzione del mandato di Mano Regia

2. I dicontro emolumenti, esclusa la intimazione, si aumentano di un quarto lorehé trattasi di stabili o di frutto pendente
3. Oltre i dicontro emolementi, non appartiene al Cursore che il rimborso delle spese del Bollo e Registro e di Depositeria che comprende le spese di raccolta e trasporto del frutto pendente, infine la spesa del Perito.
4. Le copie degli atti sono comprese nei dicontro emolumenti.
5. Ogni altro diritto ed emolumento sotto qualunque no me è soppresso ed abolito.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l’istruzione e la disciplina di un’Armata sono le basi della sua organizzazione;

Considerando che l’Armata manca dei regolamenti necessarii per far ben conoscere ai Militari di qualunquesiasi grado i doveri respettivi di ciascuno, e per dare un sistema regolare ed uniforme alla istruzione delle Truppe;

Considerando che i regolamenti militari posti in vigore in Francia, ed adottati generalmente presso quasi tutte le Potenze straniere, sembrano essere i Regolamenti i più completi per tutto ciò che concerne l’organizzazione e l’istruzione di un’Armata;

Il Triumvirato

Ordina

I Regolamenti posti in vigore in Francia, concernenti le manovre di Fanteria, di Cavalleria, d’Artiglieria, del Genio e Pontonieri pel servizio delle truppe in campagna, e pel servizio nelle differenti Piazze, non che per l’Amministrazione dei diversi Corpi dell’Armata, e per la giustizia, ossia pei Tribunali Militari, saranno adottati per l’Armata Romana, salvo quelle modificazioni giudicate convenienti agli usi dello Stato, da stabilirsi con ordinanze speciali.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 21 Aprile 1849.

I Triumviri


Note

  1. Per schiarimento di questo lo inseriamo qui appresso.