Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 27

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Bollettino N. 27

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 27.

EDIZIONE OFFICIALE


251 Decreto del Triumvirato pel quale non si riconosce la perpetuità dei voti negli ordini religiosi - pag. 499.

252 Idem in cui si accorda ad ogni famiglia composta almeno di tre individui una quantità di terra capace ai lavori di un pajo di buoi - pag. 500.

253 Idem affinchè tutti i detentori di armi da munizione, e da caccia non atti ad usarne, li consegnino ai commissari militari d'ogni rione - pag. 502.

254 Idem sulla dotazione dei ministri del culto - pag. 503.

255 Ordinanza del Ministro di guerra e marina perchè la direzione di polizia sia nelle attribuzioni del ministero della guerra - pag. 505.

256 Nomina dei rappresentanti del popolo e dei capopopolo per ciascun rione di Roma affinchè provvedano alla difesa - pag. 506.

257 Decreto del Triumvirato per la emissione de' boni da bajocchi quaranta - pag. 508.

258 Circolare del ministro dell'Interno ai religiosi ed alle religiose affinchè donino biancherie per i feriti - pag. 510.

259 Decreto del Triumvirato pel quale gli stranieri, e segnatamente i francesi sono posti sotto la salvaguardia della nazione — pag. 514.

260 Idem per cui si accorda il sopsasoldo di campagna alle truppe - pag. 512.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il voto religioso non costituisce che una relazione morale fra la coscienza e Dio:

Che la Società civile, quanto a sè, non può intervenire co’ suoi mezzi estrinseci e materiali nella regione de’ doveri spirituali:

Che la vita e le facoltà dell’uomo appartengono di diritto alla Società e al paese nel quale la Provvidenza lo ha posto:

Che la Società non può ammettere vincoli irrevocabili che alienino da lei, e restringano in certi limiti la volontà e l’azione dell’uomo;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

La Società non riconosce perpetuità di voti particolari ai differenti ordini religiosi così detti regolari.

E in facoltà d’ogni individuo facente parte di un ordine religioso regolare qualunque, di sciogliersi da quelle regole, all’osservanza delle quali s’era obbligato con voto entrando in religione.

Lo Stato protegge contro ogni opposizione o violenza le persone che intendessero profittare del presente decreto.

Lo Stato accoglierà con gratitudine tra le file delle sue milizie que’ Religiosi che vorranno [p. 500 modifica]colle armi difendere la patria, per la quale finora hanno innalzato preghiere a Dio.

Il presente decreto verrà comunicato da un Commissario Governativo a tutti i Religiosi riuniti in piena Comunità nei rispettivi Conventi.

Dato dalla Nostra Residenza li 27 Aprile 1849.

Il Triumvirato

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Visto il Decreto dell’Assemblea Costituente in data 21 febbrajo, col quale fu dichiarato che tutti i beni ecclesiastici dello Stato Romano erano venuti in proprietà della Repubblica.

Visto il decreto dei Triumviri, in data 15 aprile, con cui fu ripromessa la ripartizione di una grande quantità di beni rustici provenienti dalle corporazioni religiose, o da altre mani morte di qualsivoglia specie.

Ritenuto che di questi beni si devono stabilire tante enfiteusi libere e perpetue, coll’onore di un discreto canone redimibile ad ogni temapo dall’enfiteuta, da pagarsi all’Amministrazione demaniale, quali enfiteusi si deggiono concedere a vantaggio di quelle famiglie del [p. 501 modifica]popolo che sono sfornite di ogni altro mezzo di sussistenza.

Considerando, che un Regolamento specifico per l’attuazione di così salutare provvidenza non può sul momento essere pubblicato, a cagione delle molte notizie pratiche che abbisognano, varianti per varietà di luoghi.

Considerando che ogni ritardo è dannoso, e che non deve procrastinarsi di sollevare la classe agricola, che è tanto benemerita dell’Italiana prosperità commerciale.

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. Ogni famiglia, composta da un numero almeno di tre individui, avrà a coltivazione una quantità di terra capace ai lavori di un pajo di buoi, corrispondente ad un buon rubbio romano, cioè due quadrati censuari, pari a metri quadrati ventimila.

Art. 2. I vigneti saranno dati a coltura all’individuo senza che sia richiesta la famiglia, e verranno divisi in ragione della metà della indicata misura.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che in momenti supremi ne’ quali si tratta di proteggere l’Indipendenza e l’onore del Paese, non un’Arma deve restare inoperosa:

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Tutti i Cittadini detentori d’Armi da munizione da caccia e non atti ad usarne per vecchiaja, malattia o altra qualunque cagione, dovranno farne immediatamente consegna ai Commissarj Militari di ogni Rione, per essere distribuiti ai difensori del Paese.

Verrà rilasciata ricevuta di ogni Arma.

I contravventori incorreranno la pena di tre mesi di carcere.

Sono requisite le Armi esistenti in Negozi o Botteghe, il valore sarà consegnato ai Proprie tarj in Boni del Tesoro.

Il Ministro di Guerra e quello di Pubblica sicurezza sono incaricati dell’esecuzione.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che la Repubblica Romana, in virtù del Decreto dell’Assemblea Costituente in data 20 Febbrajo, con cui fu dichiarata l’indemaniazione di tutti i beni ecclesiastici, si assunse l’impegno di dotare convenientemente i Ministri del Culto;

Ritenuto che i beni ecclesiastici sono stati sinora sproporzionatamente distribuiti, per cui alcuni di essi soprabbondavano di sproporzionate ricchezze, mentre altri languivano in miseria vergognosa;

Considerando che si richiede l’opera di lunghi studii statistici per fissare a ciascun individuo la giusta retribuzione del proprio Mini.stero, attese le diverse attribuzioni, e le differenti esigenze, tanto in rapporto al numero della popolazione, quanto in rapporto al rispettivo grado della Gerarchia Ecclesiastica, giova pur nondimeno delerminare il minimo di quanto vuolsi attribuito all’individuo di ciascuna classe;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. Il Governo della Repubblica pagherà ai Ministri del Culto mensilmente ed anticipatamente dal giorno in cui l’Amministrazione del Demanio incomincerà ad introitare tutte le [p. 504 modifica]rendite della famiglia ecclesiastica gli onorarj colla seguente proporzione costituente il minimo, salvo l’aumento reclamato dalle circostanze, di cui sopra.

a) Ai Sacerdoti semplici sc. 108 all’anno che staranno in luogo di patrimonio sagro.

b) Ai titolari di Collegiate e Cattedrali scudi 144.

c) Ai Parrochi sc. 180.

d) Ai Vescovi sc. 1000.

e) Ai Sacerdoti regolari, sempre che restino in convivenza, sc. 72.

Art. 2. Per decoro del Sagro Istituto è vietato ai Ministri del Culto di percepire qualunque provento sotto la estesa comprensione di Stola bianca e Stola nera, pena la perdita temporanea dell’onorario.

Art. 3. Sarà pagata soltanto nei funerali una tenue oblazione per le spese degli inservienti alle Sagrestie.

Art. 4. Saranno stabiliti dei Fabbricieri laici,

i quali avranno l’amministrazione dell’offerte dei fedeli sotto la sorveglianza del Rettore della Chiesa alla quale è destinato il Fabbriciere stesso.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 27 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Viste le gravità delle circostanze in presenza dell’armata francese, che il Governo della Repubblica Romana è forzato di considerare come nemica, è dovere che si prendano le misure più pronte e più efficaci, tanto per assi curate l’ordine, che fino ad oggi non è stato mai turbato, e che i nemici della Repubblica non mancherebbero di compromettere se queste misure energiche non si prendessero; quanto per garantire nello stesso tempo la sicurezza della Città:

Si Decreta:

Che la Direzione di Polizia sarà da qui innanzi nelle attribuzioni del Ministero della Guerra.

Sarà formato al Ministero della Guerra, un officio speciale e generale della Polizia civile e militare, di cui sarà Capo il Cittadino Capitano Ernesto Calvani.

Il capo dell’Officio di Polizia comporrà immediatamente il suo personale ed organizzerà la sorveglianza più attiva nella Capitale.

A datare d’oggi, la polizia Municipale sarà sotto gli ordini del Capo dell’Officio della Polizia militare.

La Guardia Nazionale è chiamata a dare il suo appoggio a tutte le disposizioni che saranno date nell’interesse dell’ordine e della sicurezza della Città. Dal Ministero della Guerra e Marina li 28 Arile 1849.

Il Ministro


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REPUBBLICA ROMANA


ROMANI!

La difesa militare è organizzata. Le milizie d’ogni genere fanno e faranno il loro dovere. Tocca al Popolo di fare il suo.

Tutte le contrade della Città debbono essere difese. In ogni Rione i Capipopolo e i Rappresentanti dell’Assemblea qui sotto nominati avviseranno con tutta l’energia a difendere palmo a palmo il terreno. Provvederanno alle munizioni, alle sussistenze. Di notte le finestre devono essere illuminate.

A suo tempo il Governo darà al popolo tutte le armi che possiede.

Ognuno provvederà a rendere inaccessibile il proprio Rione.

Il Capopopolo e il Rappresentante daranno le istruzioni necessarie perchè la costruzione delle barricate sia eseguita regolarmente, e non sieno impedite le comunicazioni necessarie alla difesa.

Il Municipio Romano, Repubblicano come noi, ha provveduto abbondantemente di farina, di carni, d’ogni commestibile la Città. Tutto è pure disposto per curare i generosi che feriti dovessero abbandonare la lotta.

Le campane di Campidoglio e di Monte Citorio daranno il segno d’allarme.

Popolo di Roma: abbiamo una grande gloria da conquistare; noi difenderemo la nostra Repubblica, l’onore Italiano. Fermezza e coraggio. Roma sarà salva.

POPOLO ALL'ARMI.

28 Aprile 1849.

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RIONE I. MONTI.


Felice Scifoni Rappresentante del Popolo
Nicola Ferrari Capopopolo

RIONE II. TREVI.


Tito Savelli Rappresentante del Popolo
Filippo Meucci Capopopolo

RIONE III. COLONNA.


Patrizio Gennari Rappresentante del Popolo
Ignazio Palazzi Capopopolo

RIONE IV. CAMPO MARZO.


Pietro Guerrini e Gio. Batt. Luciani Rappresentanti del Popolo
Angelo Brunetti Capopopolo

RIONE V. PONTE.


Orazio Antinori Rappresentante del Popolo
Carlo Sozzi Capopopolo

RIONE VI. PARIONE.


Ludovico Caldesi Rappresentante del Popolo
Giuseppe Santangeli Capopopolo

RIONE VII. REGOLA.


Guglielmo Gajani Rappresentante del Popolo
Francesco Invernizzi Capopopolo

RIONE VIII. S. EUSTACHIO.


Luigi Salvatori di Senigallia Rappresentante del Popolo
Giuseppe Gregori Capopopolo

RIONE IX. PIGNA.


Giulio Govoni Rappresentante del Popolo
Vincenzo Longhi e Biagio d’Orazio Capopopolo

RIONE X. CAMPITELLI,


Nicola Carcani Rappresentante del Popolo
Tenente Cavallini Capopopolo

RIONE XI. S. ANGELO


Simone Santarelli Rappresentante del Popolo
Avvocato Martinetti Capopopolo

RIONE XII. RIPA.


Massimino Allé Rappresentante del Popolo
Carlo Vari Capopopolo

RIONE XIII. TRASTEVERE.


Primo Collina Rappresentante del Popolo

Herzoc Giuseppe e Angeloni Giuseppe Capopopolo
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RIONE XIV. BORGO.


Pietro Sterbini Rappresentante del Popolo

Attilio Ricciardi Capopopolo

I Triumviri

(257)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

In relazione al Decreto degli 11 corrente, col quale venne autorizzata l’emissione di duecento mila scudi di boni da 24 bajocchi, in surrogazione provvisoria di egual somma di moneta erosa.

Visto, che la somma per la quale vennero finora emessi i suddetti piccoli boni non raggiunge gli Scudi quindici mila.

Riassumendo i motivi della succitata dispositiva,

Decreta.

È autorizzata l’emissione di boni da quaranta bajocchi in contemporaneità a quella dei boni da 24 bajocchi, autorizzata col Decreto 11 corrente, da computarsi cumulativamente a [p. 509 modifica]diminuzione della somma di scudi 200,000 di cui il succitato Decreto.

I boni da 40 bajocchi in una sola serie sono in carta eguale a quella di Scudi dieci, avendo fra i due strati della carta una delle iscrizioni colorate e porzione della iscrizione trasparente, ed oltre il bollo della Repubblica Romana quello del Ministero delle Finanze ambedue a secco, e la firma del Triumviro C. Armellini, usati pei pezzi da 24 bajocchi, come alla Notificazione 13 cadente; porteranno altresì il numero progressivo della serie.

I Boni da 24 bajocchi saranno in parte impressi sopra la stessa carta color nankin usata pei boni da 20 Scudi. Ogni pezzo impresso sulla detta carta avrà una iscrizione colorata fra i due strati, e porzione della iscrizione trasparente, oltre la firma e i bolli a secco, come per i Boni da 24 bajocchi impressi sulla carta gialla, di cui alla succitata Notificazione 13 cadente.

Dalla residenza del Triumvirato

li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

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DAL MINISTERO DELL'INTERNO


Circolare.

Rmi Cittadini e Reverende Madri

Quel popolo che ci incoraggiava, ci eccitava, non ha guari, a rivendicare la nostra libertà, oggi viene a comprimerla.

L’Assemblea della Repubblica Romana, inspirata da Dio, ha decretato che Roma sarebbe salva, e che alla forza opporrebbe la forza. Anime pietose e gentili hanno deliberato di accorrere in soccorso di quei prodi, i quali si uniranno a difesa sotto il santo vessillo della patria indi pendenza, e che per mala sorte fossero tocche dal ferro inimico.

È duopo de’ mezzi, e degli apparecchi di cura: Voi potete somministrarli. Ognuno de’ vostri avrà certamente un panno lino ad essi disutile, lo doni ai difensori della patria; uniteci quanto altro di biancheria potrete togliere al vostro Convento. Iddio proteggitore della libertà, segnerà tra le opere pietose questa vostra misericordia.

Prostratevi intanto uniti al Dio degli eserciti, e pregate valore e vittoria ai vostri confratelli. Pregatelo fervorosamente che inspiri in cuore di molti quel santo amore di carità ineffabile, spinto dal quale discese per tornare a libertà la sua creatura: pregatelo, che, illuminando le menti ottenebrate, mostri come disconvenga imporre giogo di servitù, e come la [p. 511 modifica]sola carità possa indurre a piegare sinceramente la fronte al potente, e possa accendere il cuore verso di esso.

Siano pubbliche le vostre preghiere, perchè di esempio e vergogna a coloro che vogliono versato il sangue fraterno.

L’evangelica carità ci unisca co’ nodi di una fede pura, e scevra d’interessi mondani.

Abbiatevi intanto gli augurii di prosperità e di unione.

Roma 28 Aprile 1849.

Pel Ministro
Aurelio Saffi

(289)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Credendo nelle generose virtù dei Romani come nel loro valore;

Conscii, che sebbene deciso a difendere fino agli estremi contro ogni invasore, l’indipendenza della sua terra il popolo di Roma non rende mallevadore il popolo di Francia degli errori e delle colpe del suo Governo;

Fidando illimitatamente nel popolo e nella santità del principio Repubblicano;

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Il Triumvirato

Decreta

Gli stranieri e segnatamente i Francesi dimoranti pacificamente in Roma sono posti sotto la salvaguardia della Nazione.

Sarà considerato come reo di leso onore Romano qualunque proponesse far loro oltraggio, o molestia.

Il Governo invigilerà a che nessun d’essi trasgredisca i doveri dell’ospitalità.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri

(260)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando il maggiore e più faticoso servizio richiesto in questi giorni di pericoli e d’onore alle truppe;

Il Triumvirato

Decreta:

Da domani in poi sarà dato alle Truppe dal Maggiore, sergente in giù il soprasoldo di Campagna.

Dalla residenza del Triumvirato li 28 Aprile 1849.

I Triumviri