Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo IX

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Scelta delle armi per lo scontro

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IX.

Scelta delle armi per lo scontro.

ART. 165.

Se per risolvere la vertenza si sarà preferito il giudizio di Dio a quello del giurì o della Corte d’onore, i mandatari, che in proposito avranno avute le istruzioni dal mandante loro, cercheranno di far prevalere le condizioni del proprio cliente e procureranno di fare l’interesse suo sempre conforme a onestà (Angelini, VI, 2°; De Rosis, II, 28°).

ART. 166.

Colui al quale è stata riconosciuta la qualità di offeso, può scegliere l’arma legale che più gli aggrada e imporla; nè l’avversario può rifiutarla (art. 162, 163).

Qualora l’offensore sollevasse eccezioni, o si rifiutasse di duellare con l’arma scelta dall’offeso, a questi è riconosciuto il diritto di considerare l’eccezione o il rifiuto come un pretesto addotto per paura dall’offensore nell’intento di sottrarsi alla riparazione dovuta (art. 168) (Angelini, VII, 2°).

Nota. — Nella scelta dell’arma si pensi con chi si ha [p. 86 modifica]da fare. Si scelga quella nella quale è meno abile il nemico, o che, ripugnandogli, può influire sul temperamento suo. Si scielga la sciabola, se non si ha una predilezione speciale per altra arma, e se è desiderio dell’offeso che il duello, sebbene serio, abbia minori probabilità di un risultato funesto1. Ciò non toglie che l’arma più propizia per una soluzione onesta della vertenza sia l’arma dei Carabinieri Reali, e cioè, l’appello alla Corte d’onore, investita di tutte le prerogative cavalleresche e giuridiche per risolvere, veramente risolvere, qualsiasi vertenza secondo diritto e giustizia, e, nell’attesa del funzionamento della Corte di Stato a quella permanente di Firenze, o a un Giurì d’onore, eletto dalle parti.

ART. 167.

È vietato ai testimoni di permettere al maestro di scherma di scegliere l’arma professionale, a meno che si trovi nel caso previsto dall’art. 171, ecc. (Angelini, a pag. 13; De Rosis, I, 5°-7°).

ART. 168.

I testimoni possono rifiutare la spada e la sciabola, se trattasi di un uomo che, per difetto fisico, sia impossibilitato a maneggiare dette armi.

Nota. — Questa disposizione cavalleresca tende a diminuire le responsabilità penali dei duellanti ed è anche un omaggio alla lealtà, poichè nessuno oserebbe scendere sul terreno contro chi fosse impossibilitato per difetto fisico nella difesa.

Note

  1. Però, non sarà superfluo ricordare che il Bellini (VIII, I) sostiene la tesi: «che si ha il diritto di rifiutare di scendere sul terreno nei duelli con esclusione di colpi».