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Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo VIII

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Scelta delle armi

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VIII.

Scelta delle armi.

ART. 162.

Qualora le parti, dimentiche della missione pacifica e civile delle leggi dell’onore, anteponessero l’incerto e capriccioso duello al sicuro giudizio di un giurì o della Corte d’onore, ricordino che la scelta dell’arma spetta sempre all’offeso, il quale può scegliere tra le armi proprie quella che più gli talenta (Châteauvillard, I, 9°; Angelini, IV, 2°; De Rosis, II, 9° e 10°, e II, 27°, 28°; C. d’O. p. Firenze in vertenza Sorcinelli-on. Corsi, 20 dicembre).

Nota. — L’offeso, in una vertenza d’onore, è sempre colui che per il primo è stato ingiuriato. Cosa di molta delicatenza questa a determinare, perchè concede [p. 83 modifica]all’offeso il non lieve vantaggio della scelta dell’arma e, a seconda dei casi, del genere di duello1.

L’abuso di concedere la scelta dell’arma allo sfidato, proviene da una certa costituzione di Federico Imperatore, con la quale si dava al provocato (qui significa: sfidato, convenuto) la scelta del luogo, del tempo, delle armi e del giudice nel combattimento giuridico, affinchè non riuscisse agevole all’attore tendere insidie al reo, suo nemico. Ma per la legge longobarda si disponeva che, essendo il duello (combattimento giudiziario) una specie di prova civile, «dovesse spettare al giudice di assegnare il luogo e il tempo; all’attore o offeso, la scelta dell’arme». Per le leggi romane pure si prescriveva che l’offeso o provocato (colui al quale s’impugnava la verità) ad arbitrio suo avesse l’elezione delle armi, con le quali si doveva combattere nello steccato2: per cui l’accordare, come spesse volte accadde, la scelta dell’arma all’offensore è un uso detestabile, ingiusto, contrario al buon senso, alla morale e alle consuetudini storiche; pretenderlo, costituisce una prepotenza inqualificabile, da camorristi e da mafiosi.

ART. 163.

Qualora la parte avversaria impugnasse il diritto della scelta dell’arma a chi con ragione si reputa l’offeso, i rappresentanti di lui porteranno la questione dinanzi a un giurì, o a una Corte d’onore, affinchè si pronuncino su tale argomento, anche se non con[p. 84 modifica]senziente la controparte (v. art. 280 e 281: facoltà di appellarsi al giurì d’onore).

Nota. — A nessuno può essere negata la facoltà di appellarsi ad un giudizio superiore; tanto più che spesse volte viene contestato all’offeso la scelta dell’arma per imporre armi o condizioni gravissime, nella lusinga d’intimorirlo, o per impedire che gli venga data la riparazione dovuta.

Si guardino, adunque, i padrini dell’offeso di non lasciarsi soggiogare da quelli dell’avversario, e tanto meno poi di concedere loro la scelta delle armi. Ciò sarebbe troppo pernicioso per il loro cliente e per la società intiera. Non si deve permettere una facile aureola di falsa gloria agli spadaccini di mestiere e agli ambiziosi a danno degli innocenti e degli inesperti; nè dare largo campo allo sfogo di rancori mal repressi, eccitando alle offese, moltiplicando il numero dei duelli.

I rappresentanti consiglieranno i loro mandatari nella scelta dell’arma, tenendo conto della gravità dell’offesa e della riparazione che per detta offesa si richiede, nonchè della capacità di trattare le armi posseduta dal loro rappresentato. Quest’ultima condizione, però, non deve nuocere alle precedenti. Ciò si comprende di leggieri. Nessuno consiglierebbe al proprio cliente, non molto esperto nel maneggio della sciabola e della spada, la scelta della pistola per un’offesa di poco momento. A questo estremo si potrà giungere in certi casi eccezionali, come in quello, per esempio, nel quale l’avversario fosse un tiratore di spada o di sciabola di primo ordine, e che queste armi fossero del tutto ignote al rappresentato. La pratica, più che le teorie, le condizioni speciali, nelle quali si potranno trovare i due primi, consiglieranno ai testimoni la scelta delle armi e le condizioni del duello.

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ART. 164.

Se a un semplice sgarbo altri risponde con una ingiuria, talchè ambedue le parti si stimano offese, l’arbitro o un giurì decidono a chi spetta la scelta dell’arma (Angelini, IV, 3°).

Note

  1. Il vero e proprio provocatore del duello non è lo sfidante: sarebbe lo sfidante se si applicassero i criteri della complicità: ma provocatore è colui che fu causa dell’alterco, che diede luogo al duello (Crivellari).
  2. Anche sulle osservazioni del Puccioni all’art. 350 del Codice penale toscano si conclude: «spetta infatti al provocato la scelta delle armi». Per provocato s’intende l'offeso, il provocato, cioè, a chiedere la riparazione.