Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo XII

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Condizioni dello scontro.

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XII.

Condizioni dello scontro.

ART. 178.

Sempre quando non si voglia di proposito rimettere al giudizio sereno della Corte o di un giurì la decisione della vertenza, si tenga presente ch’essa deve essere esaurita nel più breve termine possibile; perciò, e in generale, il duello deve aver luogo nelle quarantott’ore successive all'invio dei rappresentanti.

ART. 179.

Stabilita la scelta dell’arma (v. art. 166), si stabiliscono le condizioni che dovranno regolare lo scontro e si fissa il giorno, l’ora e il luogo nel quale dovrà accadere il duello (verbale di scontro)1.

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ART. 180.

I rappresentanti, messisi d’accordo non solo sui punti più essenziali, ma eziandio su le più minute cose, redigeranno un verbale (detto di scontro), in duplice copia, datato e firmato da tutti e quattro, nel quale con precisione e chiarezza saranno descritte le condizioni del duello, e indicati il giorno, l’ora e il luogo dove quello dovrà accadere (verbale di scontro).

ART. 181.

Questo verbale dovrà essere comunicato ai mandanti dai rispettivi rappresentanti, i quali dovranno dar loro gli schiarimenti e le giustificazioni che potessero essere richieste. I mandatari devono subire le condizioni stabilite nel verbale di scontro, se conformi alle leggi dell’onore.

ART. 182.

Nelle condizioni per lo scontro, oltre alla questione dei riposi e della sospensione del combattimento, del medico con voto consultivo o imperativo, sarà chiaramente definito l’uso dei guanti (usuali o d’ordinanza), se con crispino o senza; del fazzoletto attorno alla mano o al polso, ecc., ecc. Sarà pure convenuto se lo scontro dovrà cessare alla prima ferita grave o tale, benchè leggera, che impedisca di continuare il combattimento: o se, invece, si dovranno rinnovare gli attacchi fino a che uno dei combattenti si troverà nell’impossibilità di proseguire la pugna, per le ferite toccate, o dirà di essere esausto.

Note

  1. Giustamente il Bellini (VIII, I) è d’opinione che non si possa imporre all’avversario la esclusione di colpi.