Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo XV

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Duelli immediati

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XV.

Duelli immediati.

ART. 197.

Il duello immediato è assolutamente proscritto.

Nota. — Opinione condivisa pure da Châteauvillard, IV, 5; Angelini, X, 32. Sotto l’impressione dell’onta patita l’uomo non opera più per sua spontanea volontà e determinazione; ma è il desiderio irresistibile di vendetta, che lo guida e lo spinge a reagire senza modi e senza misura contro l’avversario; è il repentino montar del sangue alla testa, che ne sviluppa la collera, ne infiamma il cuore, ne turba la mente, con una rapidità così prodigiosa, che l’ira, prendendo il sopravvento sulla ragione, lo trascina ad eccessi deplorevolissimi; eccessi, che i [p. 98 modifica]padrini, anche se energici e risoluti, non possono sempre reprimere o impedire. Sotto l’impeto del risentimento difficilmente l’offeso sente la ragione, e quindi raramente si piegherà a richiedere a un Giurì o alla Corte d’onore la riparazione per l'offesa patita.

ART. 198.

Devono essere trascorse almeno dodici ore dalla offesa allo scontro.

Nota. — Così opina anche De Rosis, III, 10°. Per dar campo alla riflessione di riportare la calma negli spiriti turbati dall’ingiuria, per frenare gli impeti pericolosi del risentimento, per risparmiare ai gentiluomini tardi ed amari pentimenti: per lasciare, infine, agio ai rappresentanti di tentare un accondamento pacifico della vertenza, il duello immediato deve essere assolutamente impedito.

Tale norma non manca di saggezza; le ore di solitudine, date alla riflessione, calmano il risentimento, moderano la collera, lasciano apprezzare sotto il punto di vista più triste l’atto terribile, che si è alla vigilia di commettere.

La maggior parte delle concessioni accordate sul terreno è il risultato di una notte d’angoscia.

I testimoni di un duello, adunque, facciano assegno sulla saggezza inspirata dalle meditazioni notturne e non tollerino il duello immediato, che annullerebbe l’effetto della loro missione conciliativa.