Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo VIII
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Jacopo Gelli - Codice cavalleresco italiano (1923)
Posto dei testimoni
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VIII.
Posto dei testimoni.
ART. 346.
Il direttore del combattimento sceglie il posto che crede più opportuno e meglio adatto per dirigere il duello e si pone a eguale distanza e sul fianco dei duellanti a un metro, o a un metro e mezzo da questi.
ART. 347.
Colui che deve coadiuvare il direttore dello scontro gli si colloca di fronte, a due metri almeno dalla linea dei combattenti.
ART. 348.
Gli altri due testimoni prendono posto sul fianco del testimone della controparte ed in guisa tale, che ciascun duellante abbia sulla destra e sulla sinistra i propri padrini (Angelini, XV, 19°).
ART. 349.
I testimoni generalmente sono armati della stessa arma, con la quale accade lo scontro.
Nota. — Posto dei combattenti e dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada.
d | |||
c | |||
1.50 | |||
a | 0.60 | 0.60 | b |
1.50 | |||
d | |||
c |
a, b, combattenti | ||
c | padrini di | a |
d | » » | b |