Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo VIII

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Posto dei testimoni

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VIII.

Posto dei testimoni.

ART. 346.

Il direttore del combattimento sceglie il posto che crede più opportuno e meglio adatto per dirigere il duello e si pone a eguale distanza e sul fianco dei duellanti a un metro, o a un metro e mezzo da questi.

ART. 347.

Colui che deve coadiuvare il direttore dello scontro gli si colloca di fronte, a due metri almeno dalla linea dei combattenti.

ART. 348.

Gli altri due testimoni prendono posto sul fianco del testimone della controparte ed in guisa tale, che [p. 213 modifica]ciascun duellante abbia sulla destra e sulla sinistra i propri padrini (Angelini, XV, 19°).

ART. 349.

I testimoni generalmente sono armati della stessa arma, con la quale accade lo scontro.

Nota. — Posto dei combattenti e dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada.

d
c
1.50
a 0.60 0.60 b
1.50
d
c
a, b, combattenti
c padrini di a
d »          » b