Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XVI
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Jacopo Gelli - Codice cavalleresco italiano (1923)
Rottura di una delle armi
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XVI.
Rottura di una delle armi.
ART. 394.
Il duellante, al quale si spezza la lama dell’arma, deve considerarsi «disarmato»; e a lui sono applicabili le stesse regole enunciate nel paragrafo precedente.
In seguito alla rottura di una lama, i padrini cambiano le armi rotte, sostituendole con un altro paio, e armano i duellanti, attenendosi a quanto è detto precedentemente.
Nota. — È inutile ripetere che tutte le volte, in cui vengono cambiate le armi, esse devono subire il solito esame del primo paio e la disinfenzione.
ART. 395.
Se durante lo scontro si rompono parecchie lame delle armi appaiate, che erano state portate per il duello, questo sarà rimesso all’indomani, causa la deficienza delle medesime.