Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XVI

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Rottura di una delle armi

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XVI.

Rottura di una delle armi.

ART. 394.

Il duellante, al quale si spezza la lama dell’arma, deve considerarsi «disarmato»; e a lui sono applicabili le stesse regole enunciate nel paragrafo precedente.

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In seguito alla rottura di una lama, i padrini cambiano le armi rotte, sostituendole con un altro paio, e armano i duellanti, attenendosi a quanto è detto precedentemente.

Nota. — È inutile ripetere che tutte le volte, in cui vengono cambiate le armi, esse devono subire il solito esame del primo paio e la disinfenzione.

ART. 395.

Se durante lo scontro si rompono parecchie lame delle armi appaiate, che erano state portate per il duello, questo sarà rimesso all’indomani, causa la deficienza delle medesime.