Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XXIII

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In seguito a morte

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XXIII.

In seguito a morte.

ART. 421.

Se uno scontro con le armi ha per risultato la morte di uno dei combattenti, i quattro testimoni e i medici sottoscriveranno il relativo verbale, copia del quale sarà rimessa al Procuratore del Re, unitamente alla denunzia di morte sottoscritta dai medici presenti allo scontro.

ART. 422.

Però, se avvennisse che uno degli avversari fosse stato ucciso slealmente, o che una della condizioni fosse stata trasgredita, i testimoni dell’ucciso deporranno dinnanzi al Magistrato la loro accusa contro l’assassino e contro coloro che, scientemente o no, coadiuvarono nell’assassinio. A questa deposizione dovrà unirsi quella dei medici che erano presenti al combattimento (De Rosis, III, 35°, 36°, 37°, e V, 38°).

ART. 423.

Si muoverà pure querela contro i colpevoli, ogni qualvolta nello scontro, anche senza esservi un morto, saranno state infranti i patti fissati anteriormente, o si avrà a notarsi tradimento.

Nota. — Così fu praticato nel duello Bonajuto-Fingi. Veggasi: Gelli, I duelli mortali del secolo XIX.