Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XXII
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XXII.
Vertenze d’onore sorte sul terreno dello scontro.
Nota. — Più di una volta si è dovuto lamentare il deplorevole sconcio, che in seguito a contestazioni, o a provocazioni, sono avvenute sul terreno sfide tra i testimoni delle parti, o tra questi e i primi.
Ciò è assolutamente scorretto, e deve essere evitato con ogni cura, da tutti indistintamente, testimoni e primi.
Qualora, però, ciò accadesse, non si dimentichi che le consuetudini cavalleresche prescrivono, che il duello non dovrà aver luogo se non dopo lo scontro, per il quale si è venuti sul terreno. Di più, sia lecito rammentare che, essendo prescritto il duello immediato, le persone presenti alla sfida, o non implicate nella nuova vertenza, sono in obbligo di rifiutare la loro assistenza ai due nuovi avversari per un duello immediato (Angelini, XV, 43).
Se la questione, nata sul terreno, dovesse risolversi con le armi, l’altro testimone e il primo dovranno prestare l’opera loro al provocato (De Rosis, III, 9°).
Se il provocatore è uno dei duellanti e il provocato uno dei testimoni, si accorderanno all’ingiuriato testimone i diritti dell’offeso con vie di fatto (così Châteauvillard).
Nota. — È naturale che i vantaggi della scelta dell’arma e del terreno, nonchè la specie del duello, spettino al testimone provocato, il quale, per adempiere a un dovere di amicizia e di gentiluomo, si trova sulle braccia un duello.
Nessuno deve essere presente alla lotta, tranne i medici e i testimoni, ai quali è vietato di entrare in discussioni, od in polemiche, per mezzo della stampa circa la vertenza da essi condotta a termine; se le circostanze lo esigeranno, pubblicheranno per la stampa il verbale di seguìto scontro (Angelini, XV, 44°).
Nota. — Il duello ai giorni nostri, essendo considerato (e a torto) un mezzo di riparazione alle offese personali, deve assolutamente aver luogo privatamente, e non servire di pascolo ai curiosi, che vanno in cerca d’emozioni.
I primi hanno il diritto di rifiutare di battersi alla presenza di terzi estranei allo scontro; nè i padrini li possono obbligare ad impugnare le armi, prima di avere allontanato gli estranei.