Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XXII

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Vertenze d’onore sorte sul terreno dello scontro

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Vertenze d’onore sorte sul terreno dello scontro
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XXII.

Vertenze d’onore sorte sul terreno dello scontro.

Nota. — Più di una volta si è dovuto lamentare il deplorevole sconcio, che in seguito a contestazioni, o a provocazioni, sono avvenute sul terreno sfide tra i testimoni delle parti, o tra questi e i primi.

Ciò è assolutamente scorretto, e deve essere evitato con ogni cura, da tutti indistintamente, testimoni e primi.

Qualora, però, ciò accadesse, non si dimentichi che le consuetudini cavalleresche prescrivono, che il duello non dovrà aver luogo se non dopo lo scontro, per il quale si è venuti sul terreno. Di più, sia lecito rammentare che, essendo prescritto il duello immediato, le persone presenti alla sfida, o non implicate nella nuova vertenza, sono in obbligo di rifiutare la loro assistenza ai due nuovi avversari per un duello immediato (Angelini, XV, 43).

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ART. 417.

Se la questione, nata sul terreno, dovesse risolversi con le armi, l’altro testimone e il primo dovranno prestare l’opera loro al provocato (De Rosis, III, 9°).

ART. 418.

Se il provocatore è uno dei duellanti e il provocato uno dei testimoni, si accorderanno all’ingiuriato testimone i diritti dell’offeso con vie di fatto (così Châteauvillard).

Nota. — È naturale che i vantaggi della scelta dell’arma e del terreno, nonchè la specie del duello, spettino al testimone provocato, il quale, per adempiere a un dovere di amicizia e di gentiluomo, si trova sulle braccia un duello.

ART. 419.

Nessuno deve essere presente alla lotta, tranne i medici e i testimoni, ai quali è vietato di entrare in discussioni, od in polemiche, per mezzo della stampa circa la vertenza da essi condotta a termine; se le circostanze lo esigeranno, pubblicheranno per la stampa il verbale di seguìto scontro (Angelini, XV, 44°).

Nota. — Il duello ai giorni nostri, essendo considerato (e a torto) un mezzo di riparazione alle offese personali, deve assolutamente aver luogo privatamente, e non servire di pascolo ai curiosi, che vanno in cerca d’emozioni.

ART. 420.

I primi hanno il diritto di rifiutare di battersi alla presenza di terzi estranei allo scontro; nè i padrini [p. 240 modifica]li possono obbligare ad impugnare le armi, prima di avere allontanato gli estranei.