Codice civile (1865)/Libro I/Titolo III

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Capo I: Della presunzione di assenza e de' suoi effetti

Art. 20

La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si presume assente.

Art. 21

Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

Capo II: Della dichiarazione di assenza

Art. 22

Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata.

Art. 23

Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e notificato alle persone in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell'assente.

Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll'intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.

Art. 24

Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell'assenza.

Art. 25

La sentenza che dichiara l'assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell'articolo 23.

Capo III: Degli effetti della dichiarazione di assenza

Sezione I: Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente

Art. 26

Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell'assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatori e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Art. 27

Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi diritto sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

Art. 28

L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell'assente nei limiti stabiliti in appresso.

Art. 29

Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Non potranno, senza l'autorizzazione giudiziale, alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.

Il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.

Art. 30

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

Art. 31

Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell'assenza, e di seguito sino ai trent'anni il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent'anni il sesto.

Trascorsi trent'anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel possesso.

Art. 32

Se, durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 33

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'articolo 21.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell'articolo 31.

Art. 34

Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che hanno goduto i beni, sono tenuti a restituirli con le rendite a norma dell'articolo 31.

Art. 35

Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l'assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuta l'immissione in possesso.

Sezione II: Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente.

Art. 36

Se l'assenza fu continuata per lo spazio di trent'anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla nascita dell'assente e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, il tribunale, sull'istanza delle parti interessate, pronunzia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossero state imposte.

Art. 37

Pronunziata l'immissione nel possesso definitivo, cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall'autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

Art. 38

Qualora i cento anni dalla nascita dell'assente si compissero prima della dichiarazione d'assenza, o dopo di essa ma prima dell'immissione nel possesso temporaneo, gli aventi diritto, premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza, possono domandare che la immissione nel possesso e l'esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente siano concessi in modo definitivo, purchè le ultime notizie dell'assente risalgano almeno a tre anni addietro.

Art. 39

Se dopo l'immissione nel possesso definitivo l'assente ritorna od è provata la sua esistenza, egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito.

Art. 40

I figli e i discendenti dell'assente possono egualmente, entro i trent'anni dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni dell'assente secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, senza essere tenuti a provarne la morte.

Art. 41

Se dopo l'immissione nel possesso definitivo viene provato il tempo della morte dell'assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, od avessero acquistato un diritto in conseguenza della morte, od i loro successori, possono proporre le azioni loro competenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti percepiti.

Sezione III: Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente

Art. 42

Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignori la esistenza, se non provi che essa esisteva quando quel diritto è nato.

Art. 43

Aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili.

Art. 44

Le disposizioni dei due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spettassero all'assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Art. 45

Finchè l'assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.

Capo IV: Della cura e tutela dei figli minori dell'assente

Art. 46

Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l'esercizio della patria potestà a norma dell'articolo 220.

Art. 47

Se la madre non è vivente allorchè si verifica la presunzione di assenza del padre, o muore prima che l'assenza sia dichiarata, o è nell'impossibilità di esercitare la patria potestà, la cura dei figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi nell'ordine stabilito dall'articolo 244, ed in mancanza di questi ad un tutore temporaneo.