Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo VI

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TITOLO VI.

DEL DIVORZIO.


CAPO PRIMO.

Delle cause del Divorzio.

229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d’adulterio della moglie.

Leg. 8, §. 3, cod. de rep. et judicio de morib. subl. — Nov. 22, cap. 15, §. 2. Nov. 117, cap. 8, §. 2.

230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d’adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

Leg. 8, §. 3, cod. de repud. et judicio de morib. subl. — Novell. 22, cap. 15, §. 1. Nov. 117, cap. 9, §. 5.

231. I conjugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie o ingiurie gravi dell’uno verso dell’altro.

Leg. 8, §. 3, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell. 22, cap. 15, §. 1, Nov. 117, cap. 8 et 9. (La demenza o mania dell’uno dei conjugi era per l’altro a Roma una causa legittima di divorzio. V. leg. 22, §. 7 et 8, ff. soluto matrimonio.)

232. La condanna di uno de’ conjugi a pena infamante sarà per l’altro una causa di divorzio.

Leg. 8, §. 3, cod. de repud. et judic. de morib. sub. — Nov. 22, cap. 15, §. 1. — Nov. 117, cap. 8 et 9.

233. Il consenso scambievole e perseverante de’ conjugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, sotto le condizioni, e dopo gli esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e ch’esiste, relativamente ai medesimi, una causa perentoria di divorzio.


CAPO II.

Del Divorzio per causa determinata.


Sezione prima.

Delle forme di Divorzio per causa determinata.

234. Qualunque sia la natura de’ fatti o dei delitti che daranno luogo a domandare il divorzio per causa determinata, questa domanda non potrà essere proposta che avanti al tribunale del circondario in cui i conjugi avranno il loro domicilio.

235. Se alcuno dei fatti allegati dal conjuge attore, dà luogo ad una procedura criminale per parte del ministero pubblico, l’azione per divorzio resterà sospesa sin dopo il giudicato del tribunale criminale; allora essa potrà essere riassunta, senza che sia permesso di dedurre dal giudicato criminale alcun motivo d’inammissibilità o eccezione pregiudiziale contro il conjuge attore.

236. Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti, e verrà presentata personalmente dal conjuge attore, con i documenti giustificativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale o al giudice che ne farà le veci eccetto che il detto conjuge fosse impedito da malattia, nel qual caso, a sua richiesta e dietro il certificato di due medici o chirurghi, ovvero di due officiali di sanità, il magistrato si trasferirà al domicilio dell’attore per ivi ricevere la sua domanda.

237. Il giudice sentito l’attore e fatte al medesimo le osservazioni che crederà convenienti, vidimerà la domanda e i documenti allegati, e stenderà un processo verbale della consegna di tutto nelle sue mani. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal giudice e dall’attore, eccetto che questi non sappia o non possa sottoscriversi; nel qual caso sarà di ciò fatta menzione.

238. Il giudice ordinerà a piè del suo processo verbale, che le parti compariranno personalmente avanti di lui, nel giorno, e nell’ora che indicherà, e che, a quest’effetto, sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte contro cui si domanda il divorzio.

239. Nel giorno indicato, il giudice farà ai due conjugi, se compariscono, ovvero all’attore, se si presenta egli solo, quelle rimostranze che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che vengano comunicati la domanda e i suoi allegati al Regio Procuratore, e che si faccia la relazione di tutto al tribunale.

240. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale, sulla relazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Regio Procuratore accorderà o sospenderà la permissione di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

241. L’attore, in virtù della permissione del tribunale, farà citare il convenuto nella forma ordinaria, a comparire personalmente all’udienza, a porte chiuse, entro il termine legale; ed unitamente alla citazione, farà dar copia della domanda di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio.

242. Alla scadenza del termine comparisca o no il convenuto, l’attore in persona, assistito da un consulente se lo giudica opportuno, esporrà o farà esporre i motivi della sua domanda, presenterà i documenti che l’appoggiano, e nominerà i testimonj che intende di far esaminare.

243. Se il convenuto comparisce personalmente o per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre o far proporre le sue osservazioni, tanto sui motivi della domanda, quanto sopra i documenti prodotti dall’attore e riguardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sua i testimonj che si propone di far esaminare, e riguardo ai quali l’attore farà reciprocamente le sue osservazioni.

244. Si stenderà processo verbale delle comparse, deduzioni ed osservazioni delle parti, come pure di quanto l’una o l’altra avrà ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti le quali saranno richieste di sottoscriverlo, e sarà fatta espressa menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non potere o di non volere sottoscriversi.

245. Il tribunale rimetterà le parti all’udienza pubblica, di cui fisserà il giorno e l’ora: ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e deputerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l’attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine da esso stabilito.

246. Nel giorno e nell’ora indicati, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi d’inammissibilità, se siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d’inammissibilità, sarà ammessa la domanda di divorzio.

247. Subito dopo l’ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale pronunzierà in merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; diversamente, ammetterà l’attore alla prova dei fatti relativi da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario.

248. In qualunque atto della causa, le parti dopo la relazione del giudice, e prima che il Regio Procuratore intraprenda a parlare, potranno proporre o far proporre le loro rispettive ragioni, prima sopra i motivi d’inammissibilità, e quindi sul merito; non sarà però ammesso giammai il consulente dell’attore, se questi non sia comparso personalmente.

249. Pronunziato il decreto che prescrive gli esami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione la lettura di quella parte del processo verbale, in cui si contiene la nomina già fatta dei testimonj che le parti intendono di far esaminare. Esse saranno avvertite dal presidente, che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò non saranno più ammesse a farlo.

250. Le parti proporranno in seguito le rispettive loro eccezioni contro i testimonj che vorranno escludere. Il tribunale, sentito il Regio Procuratore, pronunzierà sopra tali eccezioni.

251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figlj e discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi a cagione di tale qualità, ma il tribunale avrà quel riguardo che sarà di ragione alle deposizioni de’ parenti e de’ domestici.

252. Qualunque decreto che ammetterà una prova testimoniale, farà menzione dei testimonj che dovranno essere esaminati, e determinerà il giorno e l’ora in cui dovranno essere presentati dalle parti.

253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, in presenza del Regio Procuratore, delle parti e dei loro consulenti od amici fino al numero di tre per parte.

254. Le parti, o per se stesse o per mezzo dei loro consulenti, potranno fare ai testimonj quelle osservazioni ed interpellazioni che troveranno opportune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni.

255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti e le osservazioni alle quali avrà dato luogo. Il processo verbale delle informazioni sarà letto ai testimonj ed alle parti: gli uni e le altre saranno richiesti di sottoscriverlo; e si farà menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non avere potuto o voluto sottoscrivere.

256. Chiuse le informazioni d’ambedue le parti e quelle dell’attore, se il convenuto non ha presentato testimonj, il tribunale rimetterà le parti all’udienza pubblica, indicandone il giorno e l’ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e deputerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto ad istanza dell’attore, nel termine che in esso verrà stabilito.

257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva, si farà la relazione del giudice deputato: le parti in seguito, o per se stesse o per mezzo dei loro consulenti, potranno fare quelle osservazioni che crederanno utili alla loro causa; e quindi il Regio Procuratore farà le sue conclusioni.

258. La sentenza definitiva sarà proferita pubblicamente; e quando questa ammetta il divorzio, sarà l’attore autorizzato a presentarsi avanti l’ufficiale dello stato civile per farlo pronunziare.

259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie od ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio, ed in questo caso, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a separarsi dalla coabitazione del marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella non lo creda conveniente; e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze, quando la moglie non abbia redditi bastanti a provvedere ai proprj bisogni.

260. Dopo un anno di esperimento, se le parti non si sono riunite, il conjuge attore potrà far citare l’altro conjuge a comparire avanti il tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pronunziarsi la sentenza definitiva che allora ammetterà il divorzio.

261. Quando si sarà domandato il divorzio perchè uno dei conjugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al tribunale civile una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato del tribunale criminale, il quale provi che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali.

262. In caso di appellazione della sentenza di ammissibilità o della sentenza definitiva, pronunziata dal tribunale di prima istanza in punto di divorzio, il tribunale d’appello procederà e giudicherà, come nelle cause d’urgenza.

263. L’appellazione non sarà ammissibile se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza proferita in contraddittorio od in contumacia. Il termine per ricorrere al tribunale di cassazione contro una sentenza in ultima istanza, sarà parimente di tre mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l’esecuzione della sentenza.

264. Pronunziata che sarà una sentenza in ultima istanza, la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in giudicato, il conjuge che l’avrà ottenuta, sarà in obbligo di presentarsi nel termine di due mesi avanti l’ufficiale dello stato civile per far pronunziare il divorzio, chiamata legalmente l’altra parte.

265. Questi due mesi non comincieranno a decorrere, per le sentenze di prima istanza, se non dopo scaduto il termine stabilito per l’appellazione; e, riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado di appello, dopo trascorso il termine per potervisi opporre; e quanto alle sentenze pronunziate in contraddittorio ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al tribunale di cassazione.

266. Il conjuge attore che avrà lasciato trascorrere il termine dei due mesi sopra stabilito, senza chiamare l’altro conjuge avanti l’ufficiale dello stato civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà riproporre l’azione di divorzio, se non per nuova causa; nel qual caso potrà anche far uso delle cause precedenti.


Sezione II.

Delle Misure provvisionali alle quali può far luogo la domanda del divorzio per causa determinata.

267. La cura provvisionale de’ figlj, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore o convenuto, a meno che non venga altrimenti ordinato dal tribunale, sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del Regio Procuratore, per vantaggio maggiore dei figlj.

268. In pendenza della lite, la moglie attrice o convenuta in causa di divorzio, potrà lasciare l’abitazione del marito e domandare una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentaria da pagarsi dal marito.

269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella casa che le fu destinata, ogni qual volta ne sarà richiesta: mancando di giustificarla, il marito potrà ricusarle la provvisione alimentaria e se la moglie è attrice, potrà far dichiarare che non sono più ammissibili le di lei domande.

270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta per divorzio, in qualunque stato sia la causa, potrà, dal giorno del decreto mentovato all’articolo 238, chiedere per cautela delle di lei ragioni, che siano apposti i sigilli sugli effetti mobiliari cadenti nella comunione. Questi sigilli non saranno tolti, se non facendosi l’inventario e la stima, e coll’obbligo al marito di restituire gli effetti inventariati, o di garantire il loro valore come depositario giudiziale.

271. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta di stabili dipendenti dalla comunione, dopo il decreto mentovato all’articolo 238, sarà dichiarata nulla, quando si provi fatta o contratta in frode dei diritti della moglie.


Sezione III.

De’ Motivi d’inammissibilità dell’Azione di divorzio per causa determinata.

272. Sarà estinta l’azione di divorzio colla riconciliazione dei due conjugi, avvenuta tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso.

Arg. ex leg. 3, et leg. 7, ff. de divortiis et repudiis.

273. Nell’uno e nell’altro caso sarà dichiarata inammissibile la domanda dell’attore: potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la evenienza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

274. Se l’attore nega che siavi seguita riconciliazione, il convenuto potrà darne la prova, col mezzo o di scritture, o di testimonj, nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo.

CAPO III.

Del Divorzio per reciproco consenso.

275. Il reciproco consenso de’ conjugi non sarà ammesso, se il marito è minore di venticinque anni, o se la moglie è minore di anni ventuno.

276. Non sarà ammesso il reciproco consenso se non dopo due anni di matrimonio.

277. Parimente non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo venti anni di matrimonio, nè quando la moglie sarà nell’età d’anni 45.

278. In nessun caso il reciproco consenso de’ conjugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a norma delle regole prescritte dall’articolo 150, al titolo del Matrimonio.

279. I conjugi determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso, dovranno preventivamente far seguire l’inventario e la stima di tutti i loro beni mobili ed immobili, e sistemare i loro rispettivi diritti, su’ quali però sarà in loro facoltà di transigere.

280. Saranno parimente tenuti di far constare con iscrittura la loro convenzione sui tre seguenti punti:

1mo. A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante il tempo degli sperimenti, quanto dopo la dichiarazione del divorzio;

2do. In qual casa debba la moglie ritirarsi e dimorare durante il tempo degli sperimenti;

3zo. Qual somma dovrà il marito sborsare alla moglie durante il suddetto tempo, nel caso ch’ella non possieda redditi sufficienti per provvedere ai suoi bisogni.

281. I conjugi si presenteranno in persona, ed unitamente, al presidente del tribunale civile del loro circondario, o avanti il giudice che ne farà le veci, e dichiareranno le loro volontà in presenza di due notari che avranno seco loro condotti.

282. Il giudice, in presenza dei due notari, farà ai conjugi, tanto unitamente che separatamente, quelle rimostranze ed esortazioni che giudicherà convenienti; farà loro lettura del capo IV del presente titolo, il quale regola gli effetti del Divorzio, e svilupperà ad essi tutte le conseguenze del loro procedere.

283. Perseverando i conjugi nella loro risoluzione, il giudice rilascerà loro l’atto comprovante d’aver domandato il divorzio e di acconsentirvi reciprocamente: saranno inoltre essi tenuti di produrre e deporre senza dilazione, nelle mani dei notari, oltre gli atti mentovati agli articoli 279 e 280.

1mo. Gli atti della loro nascita e del loro matrimonio;

2do. Gli atti di nascita e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione;

3zo. La dichiarazione autentica dei rispettivi genitori, o degli altri ascendenti che sono in vita, portante che per motivi ad essi noti, autorizzano il tale o la tale, loro figlio o figlia, nipote maschio o femina, maritato o maritata, col tale o colla tale, a chiedere divorzio e ad acconsentirvi. I padri, le madri, gli avoli o le avole de’ conjugi, si presumeranno vivi sino a tanto che verranno presentati gli atti giustificanti la loro morte.

284. I notari stenderanno un circostanziato processo verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in esecuzione de’ precedenti articoli: la minuta resterà presso il più vecchio dei due notari, come pure le carte prodotte, le quali resteranno unite al processo verbale, in cui sarà fatta menzione dell’avvertimento che verrà dato alla moglie di ritirarsi dentro ventiquattro ore, nella casa convenuta fra essa ed il marito, ed ivi dimorare sino a che sia pronunziato il divorzio.

285. La dichiarazione fatta in tal modo sarà colle stesse formalità rinnovata nei primi quindici giorni di ciascun quarto, settimo e decimo mese susseguente. Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la prova, mediante atto pubblico, della perseveranza dei loro genitori, o de’ loro ascendenti in vita, nella prima determinazione; ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro atto.

286. Entro i quindici giorni da che sarà trascorso l’anno, da computarsi dal giorno della prima dichiarazione, i conjugi, ciascuno assistito da due amici i più ragguardevoli nel circondario, di età d’anni cinquanta almeno, si presenteranno unitamente ed in persona al presidente del tribunale o al giudice che ne farà le veci; ad esso rimetteranno le copie, in debita forma, de’ quattro processi verbali contenenti il reciproco loro consenso, e di tutti quegli atti che vi saranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l’uno dell’altro e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al magistrato l’ammissione del divorzio.

287. Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatte ai conjugi le loro osservazioni, quando questi perseverino nella loro determinazione, sarà rilasciato l’atto provante la loro istanza, e la consegna da essi fatta delle carte che l’appoggiano. Il cancelliere del tribunale stenderà su di ciò processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti (qualora non dichiarino di non sapere o di non potere sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto dai quattro assistenti, dal giudice e dal cancelliere.

288. Il giudice apporrà successivamente in fine di questo processo verbale il suo decreto esprimente che, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al tribunale nella camera del consiglio, sentito nelle sue conclusioni in iscritto il Regio Procuratore, cui, per tale effetto, saranno dal cancelliere comunicati gli atti.

289. Se il Regio Procuratore riscontra negli atti essersi provato che allorquando i conjugi fecero la loro prima dichiarazione, il marito aveva venticinque anni, la moglie ventuno; che a quell’epoca erano maritati già da due anni; che la durata del loro matrimonio non oltrepassava gli anni venti; che la moglie non era giunta agli anni quarantacinque, che il reciproco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell’anno: premesse le cose qui sopra ordinate, con tutte le solennità richieste dal presente capo, e singolarmente coll’autorizzazione de’ loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita, ove i genitori siano premorti, in allora il suddetto Regio Procuratore darà le sue conclusioni in questi termini, La legge permette: nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così concepite, La legge proibisce.

290. Il tribunale, sulla relazione della causa, non potrà fare altre verificazioni che quelle indicate nel precedente articolo. Se il tribunale opina che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le formalità determinate dalla legge, ammetterà il divorzio, e rimetterà le parti avanti l’ufficiale dello stato civile, acciocchè lo pronunzi: nel caso contrario, il tribunale dichiarerà non essere luogo al divorzio, e darà i motivi della sua decisione.

291. L’appellazione alla sentenza che avrà dichiarato non farsi luogo al divorzio, non potrà riceversi che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, e con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sentenza di prima istanza.

292. Gli atti d’appellazione saranno notificati reciprocamente tanto ai conjugi, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza.

293. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, entro i dieci giorni da computarsi dal giorno della fattagli comunicazione del secondo atto d’appellazione trasmetterà al Regio Procuratore presso il tribunale d’appello la copia della sentenza, ed i documenti, sui quali è stata fondata. Il Regio Procuratore presso il tribunale d’appello, entro dieci giorni dalla ricevuta delle carte, inoltrerà al suddetto tribunale le sue conclusioni in iscritto: il presidente o il giudice che ne fa le veci, farà la sua relazione al tribunale d’appello nella camera del consiglio, e dentro dieci giorni dopo la trasmissione delle dette conclusioni, il tribunale giudicherà definitivamente.

294. In forza della sentenza di ammissione del divorzio, e dentro venti giorni dalla di lei data, i conjugi si presenteranno in persona ed unitamente davanti all’ufficiale dello stato civile, affinchè pronunzi il divorzio. Scorso il suddetto termine, la sentenza si considererà come non proferita.


CAPO IV.

Degli effetti del Divorzio.

295. I conjugi che faranno divorzio per qualunque causa, non potranno più ricongiungersi.

296. In caso di divorzio pronunziato per causa determinata, la donna che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronunziato il medesimo.

Leg. 1, in pr. leg 9, leg. 11, §. 1, ff. de his qui notantur infamia, leg. 2, cod. de secundis nuptiis.

297. In caso di divorzio per iscambievole consenso, nè l’uno nè l’altro dei conjugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronunziazione del divorzio.

298. In caso di divorzio ammesso in giudizio per causa d’adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi col suo complice. La donna adultera sarà condannata con la stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

Leg. 3, ff. de his quæ ut indignis auferentur, leg. 27, cod. ad legem Juliam de adulteriis. — Novell. 117, cap. 8, §. 2. Novell. 134, cap. 10. — Authentica, sed hodie, cod. ad legem Juliam de adulteriis.

299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva accordati o nel contratto matrimoniale, o dopo il matrimonio.

Argum. ex leg. 8, §. 4 et 5, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell. 117, cap. 8 et 9.

300. Il conjuge che avrà ottenuto il divorzio, conserverà gli utili accordatigli dall’altro conjuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia più luogo.

Argum. ex leg. 8, §. 4 et 5, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell. 117, cap. 8 et 9.

301. Se i conjugi non avessero stipulato alcun utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare la sussistenza del conjuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà decretare a di lui favore, sui beni dell’altro conjuge, una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.

302. I figli saranno affidati al conjuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia, o del Regio Procuratore, non ordini pel maggiore vantaggio dei figlj, che tutti od alcuno di essi siano affidati alle cure o dell’altro conjuge, o di una terza persona.

Leg. unic. cod. divortio facto apud quem. — Auth. si pater cod. eod. — Novell. 117, cap. 8, §. 1.

303. qualunque sia la persona a cui saranno i figlj affidati, il padre e la madre conserveranno rispettivamente il diritto di vegliare sul mantenimento e sulla educazione de’ medesimi, e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze.

Novell. 117, cap. 7.

304. Lo scioglimento del matrimonio a causa di divorzio ammesso giudizialmente, non priverà i figlj nati da questo matrimonio d’alcun avvantaggio che lor venisse assicurato dalle leggi, o dalle convenzioni matrimoniali de’ loro genitori; ma non si farà luogo ai diritti dei figlj, se non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze in cui vi si sarebbe fatto luogo se non fosse avvenuto il divorzio.

Novell. 117, cap. 7.

305. In caso di divorzio pel reciproco consenso de’ conjugi, computando dal giorno della loro prima dichiarazione, i figlj nati dal loro matrimonio acquisteranno ipso jure la proprietà della metà de’ beni de’ loro genitori: questi conserveranno ciò nondimeno l’usufrutto della stessa metà sino alla maggior età de’ figlj, col carico di provvedere al loro nutrimento, educazione e mantenimento, in proporzione delle loro sostanze e del loro stato, e ciò senza pregiudizio degli altri vantaggi che fossero stati assicurati ai medesimi figlj nei patti matrimoniali dei loro genitori.


CAPO V.

Della Separazione personale.

306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata, sarà in arbitrio dei conjugi di domandare la separazione personale.

307. Sarà proposta, attitata[?], e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de’ conjugi,

308. La moglie contro cui sarà pronunziata la separazione personale a causa d’adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato non minore di mesi tre, nè maggiore di anni due.

Novell. 117, cap. 8, §. 1. — Authentic. sed hodie, cod. ad legem Juliam de adulteriis.

309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l’effetto di questa condanna, quando acconsenta a ripigliare la moglie.

Novell. 134, cap. 10.

310. Allorchè la separazione personale pronunziata per qualunque altra causa, eccetto che per quella d’adulterio della moglie, avrà durato tre anni, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se colui che era in origine attore presente o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione.

311. La separazione personale produrrà sempre la separazione de’ beni.