Codice di procedura penale/Libro VI/Titolo III

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Libro VI
Titolo III - Giudizio direttissimo

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Art. 449 Casi e modi del giudizio direttissimo

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato (380-383), il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, un quanto compatibili (233 coord.).

2. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l’imputato è presentato all’udienza non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto.

5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio (65, 294, 374, 388) ha reso confessione. L’imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato (335). L’imputato in stato di custodia cautelare (284-286) per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il medesimo termine.

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

Art. 450 Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all’udienza l’imputato arrestato in flagranza (380-383) o in stato di custodia cautelare (284-286).

2. Se l’imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall’art. 429 comma 1 lett. a), b), c), f), con l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell’art. 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall’art. 431, formato dal pubblico ministero (138 att.), è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l’avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate (433).

Art. 451 Svolgimento del giudizio direttissimo

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli art. 470 e ss.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria (57).

3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’art. 450 comma 2, contesta l’imputazione all’imputato presente.

5. Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.

6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

Art. 452 Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio direttissimo1.

Note

  1. Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000.