Codice di procedura penale/Libro VI/Titolo IV

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Libro VI
Titolo IV - Giudizio immediato

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Art. 453 Casi e modi di giudizio immediato

1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata (65, 294, 374, 388) sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile (159, 160).

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L’imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell’art. 419 comma 5.

Art. 454 Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328).

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato (2532) e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Art. 455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 456 Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’art. 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.

31. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All’imputato e alla persona offesa unitamente al decreto è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 457 Trasmissione degli atti

1. Decorsi i termini previsti dall’art. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’art. 431, al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’art. 433 comma 2.

Art. 458 Richiesta di giudizio abbreviato

1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato2.

2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato3.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’art. 419 comma 5.


Note

  1. Modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63.
  2. Modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63.
  3. Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000 -.