Con quanta cura (enciclica) - Sillabo/Sillabo/Paragrafo 5

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Paragrafo 5

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Papa Pio IX - Con quanta cura - Sillabo (1864)
Traduzione dal latino di Anonimo (1864)
Paragrafo 5
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§ V.

Errori sulla Chiesa e suoi diritti.

XIX. La Chiesa non è una vera e perfetta società pienamente libera, nè è fornita de’ suoi proprii e costanti diritti, conferitile dal suo divino fondatore, ma tocca alla potestà civile definir quali sieno i diritti della Chiesa e i limiti tra i quali possa esercitare i detti diritti.

Alloc. Singulari quadam, 9 decembre 1854.
Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XX. La potestà ecclesiastica non deve esercitare la sua autorità senza licenza e consentimento del governo civile.

Alloc. Meminit unusquisque, 30 settembre 1861.

XXI. La Chiesa non ha potestà di definire [p. 23 modifica] dommaticamente che la religione della Chiesa cattolica sia l’unica vera religione.

Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXII. L’obbligazione che al tutto vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente che dall’infallibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti siccome dommi di fede.

Lett. all’Arciv. di Frisinga, Tuas libenter, 21 decembre 1863.

XXIII. I Romani Pontefici e i Concilii ecumenici si scostarono dai limiti della loro potestà, usurparono i diritti dei Principi, ed anche in definire cose di fede e di costumi errarono.

Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXIV. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, nè alcuna temporale potestà diretta o indiretta.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXV. Oltre alla potestà inerente all’episcopato, ve n’è un’altra temporale che è stata ad esso conceduta o espressamente o tacitamente dal civile impero il quale per conseguenza la può rivocare quando vuole.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXVI. La Chiesa non ha connaturale e legittimo dritto di acquistare e di possedere.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.
Lett. encicl. Incredibili, 17 settembre 1863.

XXVII. I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere affatto esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

XXVIII. Ai Vescovi, senza il permesso del Governo, non è lecito nè anche di promulgare le Lettere apostoliche.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

XXIX. Le grazie concedute dal Romano Pontefice si debbono stimare irrite, quando non sono state implorate per mezzo del Governo.

Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

XXX. L’immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ebbe origine dal dritto civile.

Lett. apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.

XXXI. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei [p. 24 modifica] chierici, sieno esse civili o criminali, dev’essere assolutamente abolito, anche senza consultare la Sede apostolica, e non ostante che essa reclami.

Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Nunquam fore, 15 decembre 1856.

XXXII. Senza violazione alcuna del natural diritto e della equità, si può abrogare l’immunità personale in forza della quale i chierici sono esenti dalla leva e dall’esercizio della milizia; e tale abrogazione è voluta dal civile progresso, specialmente in quella società, le cui costituzioni sono secondo la forma di più libero governo.

Lett. al Vescovo di Monreale Singularis Nobisque, 29 settembre 1864.

XXXIII. Non appartiene unicamente all’ecclesiastica potestà di giurisdizione, qual dritto proprio e connaturale, il dirigere l’insegnamento della teologia.

Lett. all’Arcivescovo di Frisinga Tuas libenter, 21 decembre 1863.

XXXIV. La dottrina di coloro che paragonano il Romano Pontefice ad un Principe libero che esercita la sua azione in tutta la Chiesa, è una dottrina la quale prevalse nel medio evo.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXXV. Niente divieta che per sentenza di qualche Concilio generale, o per opera di tutti i popoli, il Sommo Pontificato si trasferisca dal Vescovo Romano e da Roma ad un altro Vescovo e ad un’altra città.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXXVI. La definizione di un Concilio nazionale non si può sottoporre a verun esame, e la civile amministrazione può tenere cotali definizioni come norma irretrattabile di operare.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.

XXXVII. Si possono istituire Chiese nazionali non soggette all’autorità del Romano Pontefice, e del tutto separate.

Alloc. Multis gravibusque, 17 decembre 1860.
Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861.

XXXVIII. Gli arbitrii eccessivi dei Romani Pontefici contribuirono alla divisione della Chiesa in quella di Oriente e in quella di Occidente.

Lett. apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.