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Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale subacqueo - Parigi, 2 Novembre 2001

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UNESCO

2001 Diritto Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale subacqueo Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto

La Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale subacqueo

APPENDICE: REGOLE CONCERNENTI GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

39° Conferenza Generale - Sessione plenaria: 87 stati favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto

Il testo riportato non ha alcun carattere di ufficialità



I. Principi generali

Regola 1. Per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, la conservazione in situ deve essere considerata come la prima opzione. Conseguentemente, le attività dirette verso il patrimonio culturale subacqueo. saranno autorizzate se esse saranno condotte in modo compatibile con la protezione di questo patrimonio e possono essere autorizzate, a questa condizione, quando esse contribuiscono in modo significativo alla conoscenza o alla valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo stesso.

Regola 2. Lo sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo. a fine di commercio o di speculazione o la sua irreversibile dispersione è fondamentalmente incompatibile con la sua protezione e la corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, di acquisto, di baratto alla stregua di beni commerciali.

Questa regola non può essere interpretata come un ostacolo:

(a) alla fornitura di servizi archeologici professionali o di necessari servizi connessi, i cui natura e scopi sono in piena conformità con questa Convenzione e sono sottoposti all'autorizzazione delle autorità competenti;

(b) al deposito del patrimonio culturale subacqueo, recuperato nel corso di un progetto di ricerca condotto in aderenza alla presente Convenzione, purché tale deposito non costituisca pregiudizio per l'interesse scientifico o culturale o per l'integrità del materiale recuperato, ovvero si traduca in una sua irrimediabile dispersione, purché sia in conformità con quanto previsto dalle Regole 33 e 34 e sia soggetto alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Regola 3. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo. non debbono influire negativamente su di esso più di quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Regola 4. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo devono impiegare tecniche e metodi di ricognizione non distruttivi, da preferire al recupero degli oggetti. Se lo scavo e il recupero sono necessari per scopi di studio scientifico o per la messa in sicurezza del patrimonio culturale subacqueo., metodi e tecniche usati devono essere i meno distruttivi possibile e contribuire alla conservazione dei resti.

Regola 5. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono evitare il disturbo non necessario di resti umani e di luoghi sacri.

Regola 6. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo debbono essere rigidamente regolamentati in modo da assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici.

Regola 7. Deve essere consentito l'accesso pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ, eccetto laddove tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito.

Regola 8. Deve essere incoraggiata la cooperazione internazionale in materia di attività sul patrimonio culturale subacqueo., in modo da promuovere scambi fruttuosi di archeologi e di specialisti in altre discipline pertinenti e di utilizzare al meglio le loro competenze.


Il. Struttura del progetto

Regola 9. Preliminarmente ad ogni intervento sul patrimonio culturale subacqueo., deve essere elaborata una descrizione del progetto che deve essere sottoposta per l'autorizzazione alle autorità competenti, che acquisiscono i pareri scientifici necessari. Regola 10. La descrizione del progetto deve comprendere:

(a) un'analisi degli studi precedenti o preliminari;

(b) l'enunciato e gli obiettivi del progetto;

(c) la metodologia e le tecniche che si intende impiegare;

(d) il piano di finanziamento;

(e) il calendario previsto per l'esecuzione del progetto;

(f) la composizione dell'équipe con indicazione delle qualifiche, delle responsabilità e dell'esperienza di ciascun componente;

(g) il programma delle analisi e delle altre attività successive all'attività del cantiere;

(h) un programma per la conservazione dei manufatti e del sito, da condurre in stretta collaborazione con le autorità competenti;

(i) le strategie per la gestione e la protezione del sito per l'intera durata del progetto;

(j) un programma di documentazione;

(k) un piano di sicurezza;

(I) un piano ambientale;

(m) accordi per collaborazioni con musei e altre istituzioni, in particolare scientifiche;

(n) la preparazione di relazioni;

(o) il deposito degli archivi di scavo, incluso il patrimonio culturale subacqueo recuperato e

(p) un programma di pubblicazione.

Regola 11. Le attività dirette al patrimonio culturale subacqueo. devono essere condotte in conformità con il progetto approvato dalle autorità competenti.

Regola 12. Dove si presentino scoperte inattese o cambiamenti nelle circostanze, il progetto dovrà essere rivisto e corretto con l'approvazione delle autorità competenti.

Regola 13. Nei casi di urgenza o di scoperta fortuita, le attività sul patrimonio culturale subacqueo, comprese le misure per la conservazione o le attività per un periodo di breve durata, in particolare di stabilizzazione del sito, possono essere autorizzate, anche in assenza di un progetto, allo scopo di preservare il patrimonio culturale subacqueo.


III. Studi preliminari

Regola 14. Gli studi preliminari di cui alla Regola 10 (a) dovranno comprendere una valutazione circa la rilevanza e la vulnerabilità del e del contesto ambientale in cui si trova e l'impatto che avrebbe su di essi il progetto, nonché la potenzialità di ottenere i dati che gli obiettivi del progetto si propongono.

Regola 15. La valutazione dovrà anche includere studi di base sui dati storici e archeologici disponibili, le caratteristiche archeologiche e ambientali del sito, e le conseguenze di ogni eventuale intrusione sulla stabilità a lungo termine del patrimonio culturale subacqueo interessato dalle attività.


IV. Obiettivi, metodologia e tecniche del progetto

Regola 16. La metodologia dovrà conformarsi agli obiettivi del progetto, e le tecniche impiegate dovranno essere le meno intrusive possibili.


V. Finanziamento

Regola 17. Eccetto in casi dove vi sia urgenza di tutelare il patrimonio culturale subacqueo., dovrà essere assicurata una base di finanziamento adeguata preliminarmente ad ogni attività, sufficiente per completare tutte le tappe del progetto, compresa la tutela, la documentazione e la conservazione del materiale archeologico recuperato, nonché la preparazione e la diffusione di relazioni.

Regola 18. La struttura del progetto deve dimostrare che esso potrà essere debitamente finanziato fino al suo completamento, attraverso l'ottenimento, ad esempio, di un'obbligazione.

Regola 19. La descrizione del progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la conservazione del patrimonio culturale subacqueo e la relativa documentazione nel caso che il finanziamento previsto venga interrotto.


VI. Durata del progetto - Calendario

Regola 20. Prima di ogni intervento, deve essere stabilito un programma adeguato per assicurare il completamento di tutte le tappe del progetto, compresa la tutela, la documentazione e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo recuperato, compresi l'elaborazione e la divulgazione delle relazioni.

Regola 21. Il progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la conservazione del patrimonio culturale subacqueo e renda possibile la documentazione in caso di interruzione o conclusione anticipata del progetto.


VII. Competenze e qualifiche professionali

Regola 22. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo possono essere condotte solamente sotto la direzione e il controllo, e nella costante presenza, di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica idonea alla natura del progetto.

Regola 23. Tutti i componenti dell'équipe incaricata del progetto debbono possedere qualifiche pprofessionali ed una comprovata competenza in rapporto al loro incarico.


VIII. Conservazione e gestione del sito

Regola 24. Il programma di conservazione deve provvedere al trattamento dei resti archeologici durante l'intervento sul patrimonio culturale subacqueo, nel corso del trasporto e a lungo termine. La conservazione deve essere condotta secondo gli standard professionali correnti.


Regola 25. Il programma di gestione del sito deve prevedere la protezione e la gestione in situ del patrimonio culturale subacqueo., sia durante che dopo il termine del cantiere. Il programma deve comprendere informazione pubblica, un ragionevole stanziamento per la stabilizzazione del sito, la sorveglianza e la protezione contro le manomissioni.


IX. Documentazione

Regola 26. Il programma di documentazione deve prevedere La documentazione dettagliata degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi compreso un rapporto delle attività, rispondente agli standard professionali correnti di documentazione archeologica.

Regola 27. La documentazione deve comprendere almeno un inventano dettagliato del sito, che includa l'indicazione della provenienza degli elementi del patrimonio culturale subacqueo rimossi o recuperati nel corso delle attività, il taccuino di cantiere, le planimetrie, i disegni, le sezioni oltre a fotografie o a riprese con altri mezzi.


X. Sicurezza

Regola 28. Deve essere preparato un piano di sicurezza adeguato ad assicurare l'incolumità e il benessere dei componenti del progetto e di terzi; esso deve essere conforme ad ogni prescrizione normativa e professionale in vigore.


XI. Ambiente

Regola 29. Deve essere elaborata una strategia ambientale adeguata per impedire che il fondo e la vita marina siano eccessivamente disturbati.


XII. Relazioni

Regola 30. Debbono essere rese disponibili relazioni, sia interinali sia finali, coerentemente al calendario di lavoro espresso nel progetto, e depositate in archivi pubblici pertinenti.

Regola 31. Le relazioni dovranno comprendere:

(a) una descrizione degli obiettivi;

(b) una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati;

(c) un rapporto sui risultati conseguiti;

(d) la documentazione grafica e fotografica essenziale su tutte le fasi dell'intervento;

(e) delle raccomandazioni sulla tutela e la conservazione dei reperti recuperati e del sito;

(f) delle raccomandazioni relative ad attività future.


XIII. Gestione degli archivi del progetto

Regola 32. Le modalità per la gestione degli archivi del progetto devono essere stabilite prima di intraprendere qualsiasi intervento, e devono essere previste nella struttura del progetto.

Regola 33. Gli archivi del progetto, compresi ogni elemento del patrimonio culturale subacqueo recuperato e una copia di tutta la documentazione di supporto, devono essere, per quanto possibile, mantenuti indivisi e intatti sotto forma di raccolta, in modo da renderli disponibili per l'accesso pubblico e professionale nonché di assicurare la conservazione degli archivi stessi. Ciò deve essere realizzato il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di dieci anni dal completamento del progetto, per quanto è compatibile con la conservazione del patrimonio culturale subacqueo.

Regola 34. Gli archivi del progetto debbono essere gestiti secondo gli standard professionali internazionali, e sottoposti all'approvazione delle autorità competenti.


XIV. Divulgazione

Regola 35. Debbono essere previste nel progetto, per quanto possibile, azioni di informazione e di divulgazione al grande pubblico dei risultati.

Regola 36. Una sintesi finale del progetto deve essere:

(a) resa pubblica non appena possibile, tenendo conto della complessità del progetto e del carattere di riservatezza e di delicatezza dell'informazione;

(b) depositata in archivi pubblici pertinenti.


UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001