Costituzione della Repubblica Cisalpina (1797)/Costituzione/Titolo VIII/Della Giustizia Correttiva e Criminale

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Titolo VIII - Della Giustizia Correttiva e Criminale

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DELLA GIUSTIZIA CORRETTIVA E CRIMINALE.

  1. Nessuno può essere arrestato, se non previo decreto delle Autorità a ciò abilitate dalla Legge, o quando sia colto nell’atto del delitto: l’arrestato deve immediatamente essere condotto avanti all’Uffiziale di Polizia.
  2. L’ordine dell’arresto deve esprimere formalmente il motivo, che lo determina, la Legge, a cui viene appoggiato, e deve notificarsi all’arresto nell’atto della detenzione colla contemporanea contegna al medesimo di una copia di esso ordine.
  3. Qualunque persona arrestata e condotta innanzi all’Uffiziale di Polizia è immediatamente esaminata, o al più tardi entro 24 ore.
  4. Se risulta dall’esame non esservi motivo d’incolpazione contro di lei, è subito rimessa in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa d’arresto, vi è condotta nel più bieve spazio di tempo, il quale non oltrepasserà mai i tre giorni.
  5. Nessuna persona arrestata può effere ritenuta, se da idonea sigurtà, in tutti quei casi, in cui la Legge permette di restar libero fotto sigurtà.
  6. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può essere condotta, o detenuta, se non ne’ luoghi legalmente e pubblicamente destinati per casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.
  7. Nessun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù d’un mandato d’arresto, giusta le forme prescritte dagli art. 222, e 223, d’un ordine d’imprigionamiento, d’un Decreto d’accusa, o di condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.
  8. Il Custode, o Carceriere deve presentare la persona del detenuto all’Ufficiale Civile della casa di detenzione tutte le volte che n’è richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.
  9. La presentazione della persona detenuta non può denegarsi ai suoi parenti, ed amici che esibiranno un ordine dell’Officiale Civile, il quale è sempre tenuto di accordarlo quando il Custode, o Carceriere non produca un ordine del Giudice di tener la persona arrestata in segreto.
  10. Chiunque non autorizzato dalla Legge, dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l’ordine di arrestare un individuo; e chiunque nel caso di legittimo arresto conduce, o ritiene l’arrestato in un luogo non pubblicamente, e legalmente a ciò destinato, è reo di detenzione arbitraria.
  11. Ogni rigore impiegato nell’arresto, nella detenzione, o esecuzione oltre a quello prescritto dalla Legge, è un delitto.
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  1. Vi sono in ciascun Dipartimento pel giudizio de’ delitti, che non portano pena afflittiva, nè infamante, de’ Tribunali Correzionali, il numero de’ quali si determina dalla Legge. Questi Tribunali non possono condannare alla detenzione per più di due anni. Il giudizio sui delitti, la cui pena non eccede la multa di sei lire di Milano o la detenzione di tre giorni, è delegato al Giudice di Pace, che pronunzia inappellabilmente.
  2. Ciascun Tribunale Correzionale è composto da un Presidente, da due Giudici di Pace, o Assessori del Giudice di Pace nel Comune, dov’è stabilito da un Commissario del Direttorio Esecutivo, nominato dallo stesso Direttorio, che può anche dimetterlo, e da un Cancelliere.
  3. Il Presidente di ciascun Tribunale Correzionale vien preso ogni anno, e per turno dai Membri delle Sezioni del Tribunal Civile del Dipartimento, eccettuatone il Presidente.
  4. Vi è appello dalle Sentenze del Tribunale Correzionale al Tribunal Criminale del Dipartimento.
  5. Riguardo ai delitti, che portano pena afflittiva, od infamante, nessuno può essere giudicato, se non sopra un’accusa ammessa dai Giurati, o decretata dal Corpo Legislativo, nel caso che gli appartenga di decretare d’accusa.
  6. Un primo Corpo di Giurati dichiara, se l’accusa deve essere ammessa o rigettata: un secondo Corpo di Giurati riconosce il fatto; poi la pena siffata dalle leggi viene applicata dai Tribunali criminali.
  7. I Corpi de Giurati danno il voto per iſcrutinio fecreto.
  8. Vi sono in ciascun Dipartimento tanti Corpi di Giurati d’accusa, quanti Tribunali Correzionali. I Presidenti de’ Tribunali Correzionali ne sono i Direttori Ciascuno nel suo Circondario.
  9. Le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo, e di Cancelliere presso il Direttore del Corpo dei Giurati di accusa sono eseguite dal Commissario e dal Cancelliere del Tribunale Correzionale.
  10. Ogni Direttore del Corpo dei Giurati di accusa veglia immediatamente sopra tutti gli Uffiziali di Polizia del suo Circondario.
  11. Il Direttore del Corpo dei Giurati procede immediatamente come Uffiziale di Polizia, sulle denunzie, che gli fa l’Accusator pubblico, sia ex officio sia per ordine del Direttorio Efecutivo: 1. su gli attentati contro la libertà, o sicurezza individua dei cittadini, 2. sopra quelli commessi contro il diritto delle genti: 3. sulla opposizione all’eseguimento sia de’ giudizj, sia di tutti gli atti esecutorj emanati dalle autorità Costituite; 4. contro le turbolenze cagionate, e contro le vie di fatto praticate per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione sia delle sussistenze, sia degli altri oggetti di commercio.
  12. Vi è un Tribunal Criminale per ogni Dipartimento.
  13. Il Tribunal Criminale è composto da un Presidente, da un Accusatore pubblico, da due Giudici presi nel Tribunal Civile, da un Commissario del Potere Elecutivo presso il medesimo Tribunale o dal suo Sostituto, e da un Cancelliere. In caso poi di discrepanza fra i Giudici del Tribunal Criminale, si aumenta il Tribunale di altri due Giudici da prendersi dal Tribunal Dipartimentale Civile. Si aumenta pure in questo modo pel caso d’appellazione dal Tribunal Correzionale.
  14. Il Presidente del Tribunal Civile non può esercitare le funzioni di Giudice al Tribunal Criminale.
  15. Gli altri Giudici vi esercitano le loro funzioni, ciascuno la sua volta, pel corso di un anno secondo l’ordine della loro nomina.
  16. L’Accusatore pubblico è incaricato: 1. di promovere la procedura in conseguenza degli atti di accusa ammessi dal primo Corpo de’ Giurati: 2. di trasmettere agli uffiziali di Polizia le denunzie, che sono a lui trasmesse direttamente: 3. di vegliare su gli Ufficiali di polizia del Dipartimento, e di agire contro di essi secondo la Legge in caso di negligenza, o di fatti più gravi.
  17. Il Commissario del Potere Esecutivo è incaricato: 1. di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l’applicazione della Legge: 2. di sollecitare la esecuzione delle Sentenze del Tribunale.
  18. I Giudici non possono proporre ai Giurati alcuna questione complessa.
  19. Il Corpo de’ Giurati di giudizio è di dodici almeno: l’accusato ha la facoltà di riscusarne, senza allegare i motivi, un numero che la Legge determina.
  20. Il processo d’avanti al Corpo de’ Giurati di giudizio è pubblico e non si può rifiutare agli accusati il soccorso di un Difensore, che hanno essi la facoltà di scegliere, o che è loro destinato ex officio.
  21. Una persona assoluta da un Corpo di Giurati di giudizio non può più essere molestata nè accusata per lo stesso fatto.