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D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 215 - Codice del terzo settore

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Governo italiano

2018 Diritto D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 215 - Codice del terzo settore Intestazione 4 marzo 2019 25% Da definire

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (18G00131)

Vigente al: 4-3-2019


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto l'articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2018;

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


E m a n a


il seguente decreto legislativo:


Art. 1


Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2


Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «mediante lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, in via esclusiva o principale,».

Art. 3


Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «speciali e pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;».

Art. 4


Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «finanziario» e' sostituita dalla

seguente: «gestionale»;

b) al comma 2, la parola «finanziario» e' soppressa;
c) al comma 6, le parole: «dell'attivita'» sono sostituite dalle

seguenti: «delle attivita'»; dopo le parole «di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le parole «nella relazione al bilancio o» sono soppresse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli

operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»;

b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

«6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».

Art. 6


Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo

settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia' in

possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.».

                              Art. 7 

                     Modifiche all'articolo 28 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 28, comma 1, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, dopo la parola «direttori» e' aggiunta la seguente: «generali».

                              Art. 8 

                     Modifiche all'articolo 30 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»;

   b) al comma 7, le parole  «dai  sindaci»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dall'organo di controllo.».

                              Art. 9 

                     Modifiche all'articolo 32 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al  comma  1,  le  parole  «delle  prestazioni  dei  volontari

associati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»;

   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
 «1-bis.  Se  successivamente  alla  costituzione  il  numero  degli

associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».

                              Art. 10 

                     Modifiche all'articolo 34 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, le parole «dalle organizzazioni di volontariato associate» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.».

                              Art. 11 

                     Modifiche all'articolo 35 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «dell'attivita' di volontariato dei

propri associati» sono aggiunte le seguenti: «o delle persone aderenti agli enti associati.»;

   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
 «1-bis.  Se  successivamente  alla  costituzione  il  numero  degli

associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».

                              Art. 12 

                     Modifiche all'articolo 38 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 38, comma 2, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, dopo le parole «beni o servizi» sono aggiunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attivita' di investimento» sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.».

                              Art. 13 

                     Modifiche all'articolo 56 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il

comma 3, e' aggiunto il seguente:

 «3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano  sui  propri  siti

informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

                              Art. 14 

                     Modifiche all'articolo 57 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 57, comma 2, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, le parole: «ai commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3-bis e 4».

                              Art. 15 

                     Modifiche all'articolo 59 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 59, comma 1, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  alla   lettera   a),   la   parola   «otto»   e'   sostituita

dalla seguente: «dieci»;

   b)  alla  lettera  b),  la  parola  «quattordici»  e'  sostituita

dalla seguente: «quindici»;

   c) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
   «d-bis) un rappresentante  designato  dall'associazione  dei  CSV

piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.».

                              Art. 16 

                     Modifiche all'articolo 60 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 60, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.

117 del 2017, dopo le parole «enti del Terzo settore» sono aggiunte in fine le seguenti: «nonche' sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;».

                              Art. 17 

                     Modifiche all'articolo 64 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n.

117 del 2017, la parola «comma 6» e' sostituita dalla seguente: «comma 7».

                              Art. 18 

                     Modifiche all'articolo 65 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto»,  le  parole  «e

Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14: Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»;

   b) al comma 3, dopo la parola «3,» e' inserita la seguente: «4,»;

le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»;

   c) al comma 4, la parola «4» e' soppressa; 
   d) al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui  uno»  sono

soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».

                              Art. 19 

                     Modifiche all'articolo 72 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 72, comma 3, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

                              Art. 20 

                     Modifiche all'articolo 76 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 76, comma 1, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, le parole «per le sole fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine le seguenti: «da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.».

                              Art. 21 

                     Modifiche all'articolo 77 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «A  tale

fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.»;

   b) al comma 14 e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  «Gli

emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.».

                              Art. 22 

                     Modifiche all'articolo 78 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 «1. I soggetti gestori delle piattaforme di  cui  all'articolo  44,

comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5.»;

   b) il comma 2 e' abrogato. 
                              Art. 23 

                     Modifiche all'articolo 79 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, lettera b), dopo le parole  «per  lo  svolgimento»

sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»;

   b) al comma 5, le parole  da «intendendo  per  queste  ultime»  a

«natura commerciale.» sono soppresse;

   c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
 «5-bis.  Si  considerano  entrate  derivanti   da   attivita'   non

commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali.»;

 «5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore  non

commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.»;

   d) al  comma  6,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  propri

associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» e' sostituita con la parola «e» .

                              Art. 24 

                     Modifiche all'articolo 80 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 80, comma 7, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, la parola «sistematici» e' sostituita dalla seguente: «sintetici»; le parole da «7-bis» fino alle parole «n. 255» sono sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

                              Art. 25 

                     Modifiche all'articolo 81 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 81 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono  sostituite  dalle

seguenti: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando»;

   b) al comma 5, dopo la parola  «fruizione,»  le  parole  «in  via

prevalente» sono soppresse.

                              Art. 26 

                     Modifiche all'articolo 82 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 82, comma 3, del decreto  legislativo  n.  117  del

2017, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.».

                              Art. 27 

                     Modifiche all'articolo 83 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 83 del decreto legislativo  n.  117  del  2017,  il

comma 4 e' sostituito dal seguente:

 «4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni  di  cui

ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.».

                              Art. 28 

                     Modifiche all'articolo 84 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni  di  volontariato»

sono aggiunte le seguenti: «e degli enti filantropici»;

   b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti:

«2, 3 e 4»;

   c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
 «2-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica  anche  alle

organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.».

                              Art. 29 

                     Modifiche all'articolo 86 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 86, comma 16, del decreto legislativo  n.  117  del

2017, la parola «sistematici» e' sostituita dalla seguente «sintetici» e le parole da «7-bis» a «n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96».

                              Art. 30 

                     Modifiche all'articolo 87 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 87 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento,  da

redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente»;

   b) al comma 3, le parole «a 50.000 euro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» e le parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»;

   c) al comma 6, le parole: «rendiconto o del» sono soppresse e  le

parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,» sono soppresse.

                              Art. 31 

                      Coordinamento normativo 

 1. All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117  del  2017,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; 
   b) il comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal  seguente:  «3.

Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.»;

 2. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma  3,  dopo  le  parole  «enti  del  Terzo

settore» le parole «non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o» e le parole «comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

   b) all'articolo 6, il comma 9 e'  sostituito  dal  seguente:  «9.

Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.»;

 3. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il  comma  7

e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.».

                              Art. 32 

                    Modifiche all'articolo 101 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo  n.  117  del

2017, le parole «e imprese sociali» sono soppresse; le parole da «disposizioni» a «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi»; dopo le parole «dell'assemblea ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».

                              Art. 33 

                    Modifiche all'articolo 102 
              del decreto legislativo n. 117 del 2017 

 1. All'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo  n.  117  del

2017, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:

   «a-bis) l'articolo 1, comma 1,  lettera  b)  e  comma  2,  e  gli

articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;».

                              Art. 34 

                Clausola di invarianza finanziaria 

 1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                              Art. 35 

                         Entrata in vigore 

 1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 3 agosto 2018 

                            MATTARELLA 

                               Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                               ministri 

                               Di Maio, Ministro del lavoro e  delle
                               politiche sociali 

                               Tria, Ministro dell'economia e  delle
                               finanze 

Visto, il Guardasigilli: Bonafede