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D.M. 18 dicembre 2007 - Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.

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Governo italiano

2008 Decreti Diritto D.M. 18 dicembre 2007 - Modalità di accesso ai finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti. Intestazione 1 febbraio 2015 25% Da definire

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante la « Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. l, della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il « Regolamento di riorganizzazione per i beni e le attivita' culturali» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) in particolare il comma 1141 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007;


Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, recante la «Ripartizione in capitoli delle unita' revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», che assegna la somma di Euro 10.000.000,00 interamente al Cap. 7825 Piano Gestionale 12;

Considerato che, coerentemente con il dettato del comma 1141 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, la somma stanziata e' iscritta nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2007 al C.d.R.6 ed e' destinata a «contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché al fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti»;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale del 14 settembre 2007 che stabilisce per l'anno finanziario 2007, la somma destinata a interventi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, nonché il rinvio a successivo decreto per le modalita' di accesso ai finanziamenti con relativi criteri di selezione;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di dare attuazione a quanto previsto nel citato decreto ministeriale del 14 settembre 2007 disciplinando i criteri e le modalità d'accesso ai finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. l, comma 1141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007 - d'ora in avanti «Legge») e del conseguente art. 2 del decreto ministeriale del 14 settembre 2007 vengono concessi alle case editrici o altri soggetti, sulla base di progetti recanti l'articolazione della spesa prevista per tipologie di investimenti indicati all'art. 2. Ciascun istante non puo' presentare più di un progetto. I progetti presentati dovranno essere funzionali ad assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi descritti dalla legge e dovranno prevedere le tipologie di investimento previste al successivo art. 2.

2. Le case editrici o altri soggetti possono, altresì, presentare i progetti indicati all'art. 1 in forma congiunta. A tal fine conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario che presenta il progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, copia dell'atto di conferimento del mandato. Il soggetto mandatario rappresenta i mandanti in tutti i rapporti necessari per l'ottenimento del finanziamento, fino all'estinzione di ogni rapporto. La presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilità solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto. 1


Art. 2.

Investimenti ammissibili

1. I progetti presentati dovranno contenere le seguenti tipologie di investimenti, atte a garantire le più idonee modalità di fruizione di prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti e che siano riconducibili alle finalità indicate dalla legge:

a) investimenti finalizzati alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti;
b) investimenti finalizzati alla creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e specificamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti;
c) investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dei soggetti partecipanti indicati all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno essere formulate secondo il modello di cui all'allegato A, corredate della documentazione di cui all'allegato B e inoltrate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

Requisiti di ammissione

1. I progetti indicati all'art 1, comma 1, saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero con decreto del Ministro (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione avrà il compito di accertare l'ammissibilità delle domande di partecipazione sulla base di quanto richiesto nel presente decreto e di valutare la qualità tecnica dei progetti sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5. La Commissione potrà selezionare anche un solo progetto qualora lo stesso sia ritenuto il migliore sulla base di caratteristiche fortemente innovative e funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi previsti dalla Legge.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti di durata non superiore a 2 anni e che indichino la capacita' produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantità di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto, in relazione alle dimensioni attuali della struttura del soggetto partecipante e al finanziamento richiesto.

3 Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati da soggetti che dispongano legittimamente dei diritti d'autore relativi alle opere, necessari per lo sviluppo dei servizi di cui al presente decreto.

4. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, valuta la rispondenza del progetto alle tipologie di investimento ammissibili indicate all'art 2. Il giudizio della Commissione verrà espresso sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Finanziamento e criteri di selezione

1. Il finanziamento per la realizzazione di progetti, che siano in grado di assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi richiesti dalla legge e rispondenti alle tipologie di investimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ammonta complessivamente ad euro 2.750.000,00 IVA compresa ove dovuta. Pertanto il singolo progetto presentato dal soggetto partecipante non potrà superare tale importo.

2. La Commissione che verrà all'uopo nominata provvederà a selezionare i progetti che rappresentino soluzioni idonee a consentire ai soggetti ipovedenti e non vedenti l'uso di prodotti editoriali secondo gli standard tecnici adatti alle peculiari modalita' di fruizione legate all'handicap. In particolare i progetti saranno selezionati sulla base dei seguenti indicatori e, ove indicate delle soglie minime che dovranno essere raggiunte alla conclusione del progetto: numero dei titoli messi a disposizione agli utenti disabili aventi diritto, che dovrà essere non inferiore ai tremila titoli l'anno corrispondenti alle novità librarie cosi' ripartiti: 2.000 novità librarie di autore italiano, più 500 titoli di autore non italiano, nonché 500 titoli ulteriori da fornirsi su richiesta dei disabili aventi diritto; modalità di distribuzione dei file agli utenti disabili aventi diritto che dovrà comprendere la distribuzione attraverso supporto fisico e per servizio postale raccomandata espresso e/o ulteriori modalità che rispondano alle principali richieste degli utenti disabili aventi diritto. La realizzazione di prodotti diversi ma necessariamente derivanti dal file - stampa braille, caratteri ingranditi, e altro - dovrà essere ugualmente garantita dal soggetto beneficiario del finanziamento anche in collaborazione con entità che già forniscono questi servizi; varietà dei formati di file resi disponibili che dovranno comunque comprendere quelli di tipo testuale e tali da garantire la piena interoperabilità tecnica con la migliore tecnologia disponibile idonea alla fruizione per i soggetti ipovedenti e non vedenti;

tempi di messa a disposizione dei file agli utenti aventi diritto che comunque non potranno superare il termine di 72 ore dalla prima messa a disposizione del pubblico attraverso i canali distributivi;

criteri di selezione delle novità librarie messe a disposizione degli utenti finali aventi diritto.

Art. 6.

Erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il Responsabile del procedimento, sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato da parte del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto. Il decreto dirigenziale di concessione dei finanziamenti e' pubblicato nelle forme di legge a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

2. I finanziamenti concessi vengono erogati per un terzo dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al precedente comma, per un terzo al termine del primo anno previa relazione dettagliata da parte del beneficiario delle attività poste in essere e per la restante parte al termine del progetto dopo la presentazione da parte del beneficiario di una relazione dettagliata conclusiva che illustri la regolare realizzazione del progetto e corredata della rendicontazione dei costi sostenuti.

3. La commissione, esaminate le relazioni presentate e verificato il raggiungimento dei risultati previsti nel progetto, propone al Direttore generale l'erogazione della seconda e terza tranche di finanziamento, nei tempi sopra indicati, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca, totale o parziale di quanto già erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attività di verifica e monitoraggio sulle modalità' di gestione del finanziamento concesso.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

a) spese per l'acquisto di macchinari attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);
b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo del sistema previsto dal progetto;
c) spese del personale interno direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;
d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo del sistema previsto dal progetto;
e) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

Art. 8.

Obbligo di menzione del finanziamento

1. Il soggetto che abbia ottenuto il finanziamento e' tenuto, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le opere eventualmente realizzate e destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera e' stata realizzata mediante il finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei vari siti Internet in cui si pubblica il progetto realizzato.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento e' il Direttore dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Roma, 18 dicembre 2007

Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 214

  1. Avvertenza:Per informazioni, rivolgersi ai numeri telefonici:06.69654212/213/214, e-mail:dg-bl.edit ipononvedenti@beniculturali.it