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D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione./Art. 8

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D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.


Testo in vigore dal: 15-11-1996 al: 15-11-1996

Art. 8.

Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o

ciclico


1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996

SCALFARO


Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Ciampi, Ministro del tesoro


Visto, il Guardasigilli: Flick


          Note all'art. 8: 
           - Per il testo dell'art. 13 della legge n.  1338/1962  si
         veda in nota all'art. 2. 
           - La legge n. 47 del 18 febbraio 1983 e' pubblicata nella
         Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1983.