Deuteronomio (Diodati 1821)/capitolo 24

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capitolo 23 capitolo 25

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La legge del divorzio.

24
  QUANDO alcuno avrà presa moglie, e sarà abitato con lei; se poi ella non gli aggrada, perchè egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta; scrivale il libello del ripudio1, e diaglielo in mano; e così mandila fuor di casa sua.

2  E s’ella, essendo uscita di casa di colui, e andatasene, si marita ad un altro uomo;

3  E quest’ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glielo dà in mano, e la manda fuor di casa sua; ovvero, quest’ultimo marito, che se l’avea presa per moglie, muore;

4  Non possa il suo primiero marito, il qual l’avea mandata via, tornare a prenderla per essergli moglie, dopo che avrà fatto ch’ella si sia contaminata; perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore; e non far sì che il paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità, sia reo di peccato.

5  Quando alcuno avrà presa [p. 177 modifica]moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno; stia esente in casa sua un anno2, e sollazzi la sua moglie ch’egli avrà presa.

I pegni―I furti d'uomini―La lebbra.

6  NON prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra; perciocchè egli prenderebbe in pegno la vita del suo prossimo.

7  Quando si troverà alcuno che abbia rubato un uomo d’infra i suoi fratelli, figliuoli d’Israele, e ne abbia fatto traffico, e l’abbia venduto, muoia quel ladro3; e togli il mal del mezzo di te.

8  Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti vi avranno insegnato; prendete guardia di fare come io ho loro comandato4.

9  Ricordati di ciò che il Signore Iddio tuo fece a Maria5, nel cammino, dopo che foste usciti di Egitto.

10  Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui.

11  Stattene fuori, e portiti colui, al qual tu farai il presto, il pegno fuori.

12  E s’egli è povero uomo, non ti porre a giacere, avendo ancora il suo pegno.

13  Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole; acciocchè egli possa giacer ne’ suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo.

14  Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch’egli si sia de’ tuoi fratelli, o de’ forestieri che saranno nel tuo paese, dentro alle tue porte.

15  Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che tu gliel’abbia dato6; conciossiachè egli sia povero, e che l’anima sua s’erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore, e non vi sia in te peccato.

16  Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio peccato7.

Carità per le vedove, gli orfani, i forestieri.

17  Non pervertire la ragione del forestiere, dell’orfano; e non prender in pegno i panni della vedova.

18  E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne ha riscosso; perciò io ti comando che tu faccia questo.

19  Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, e avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova8; acciocchè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l’opera delle tue mani.

20  Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimasto dietro a te; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova.

21  Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grappoli rimasti dietro a te; sieno per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova.

22  E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto; per ciò io ti comando che tu faccia questo.