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Esodo (Diodati 1821)/capitolo 21

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capitolo 20 capitolo 22
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Leggi sulla libertà e sulla vita

21
  OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:

2  Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.

3  Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui.

4  Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo.

5  Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco;

6  faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina[1]; e servagli colui in perpetuo.

7  E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono.

8  Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede.

9  E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle.

10  Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.

11  E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni.

12  Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire[2].

13  Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga[3].

14  Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia[4]. [p. 66 modifica]

15  Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.

16  Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire.

17  Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.

18  E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto;

19  se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.

20  E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione.

21  Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro.

22  E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici.

23  Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;

24  occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè[5];

25  arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.

26  E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio.

27  Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente.

28  E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto.

29  Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.

30  Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.

31  Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge.

32  Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di arg-ento[6] al padrone di esso, e sia lapidato il bue.

33  E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino;

34  ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.

35  E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, sì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.

36  Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo.